Cassazione Penale, Sentenza n. 41886/2025 del 31/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra due gruppi di condanne: il primo relativo a reati in materia di stupefacenti (sentenze nn. 1-3), il secondo relativo a reati contro il patrimonio e la persona (sentenze nn. 4-7). La Corte d'appello, con ordinanza del 18/04/2025, ha respinto l'istanza ritenendo le fattispecie non omogenee, commesse in periodi temporali distanti, e valutando lo stato di tossicodipendenza come insufficiente, di per sé, a fondare la continuazione. Il ricorrente ha censurato la motivazione come apodittica e generica, lamentando omissioni nella valutazione dei concreti indici di continuazione (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, condizioni di tempo e luogo, incidenza della tossicodipendenza) e ha rilevato che alcune condanne già unificate in sede di cognizione (sentenze 1 e 2) ricadono nel periodo considerato dalla sentenza 3, circostanza non esaminata dalla Corte d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, per un nuovo esame. I giudici di legittimità hanno ritenuto la motivazione della Corte d'appello carente: mancava un'analisi specifica e concreta degli indici sintomatici della continuazione, non è stata adeguatamente considerata la contiguità temporale di taluni reati già unificati in sede di cognizione (in particolare le sentenze nn. 1 e 2 rispetto alla n. 3) e lo stato di tossicodipendenza è stato svalutato senza valutare la sua incidenza concreta sulle singole condotte. La Cassazione ha quindi ordinato una nuova valutazione libera nelle conclusioni, ma completa nei richiami e nella motivazione.
Norme richiamate
Fondamenti di cassazione invocati per vizio di motivazione e omissione di pronuncia su questioni decisive; utilizzati per censurare la genericità e l'insufficienza motivazionale dell'ordinanza impugnata.
Richiamato nel motivo di ricorso come parametro procedurale connesso alla disciplina dell'esecuzione e delle relative impugnazioni; in generale rilevante ai fini del procedimento esecutivo.
Norma richiamata in relazione alla valutazione della continuazione in sede esecutiva; la modifica normativa è richiamata per evidenziare che lo stato di tossicodipendenza deve essere considerato tra gli elementi rilevanti nella valutazione, pur non essendo di per sé decisivo.
Norma sostanziale che disciplina i reati in materia di stupefacenti, oggetto delle condanne del primo gruppo; costituisce la base tipologica per valutare l'omogeneità delle violazioni.
artt. 81, 110, 624, 625, 624-bis, 628 cod. pen.
Norme penali sostanziali relative ai reati contestati nel secondo gruppo (reati contro il patrimonio e la persona) e a figure di concorso/consumazione; rilevanti per determinare la non omogeneità o l'omogeneità tipologica delle condotte.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiami interni alla sentenza)
Sez. 1, Sent. n. 28762/2023; Sez. U, Sent. n. 28659/2017; Sez. 1, Sent. n. 2867/2023; Sez. 1, Sent. n. 4094/2019
Principi consolidati richiamati: in sede esecutiva l'onere di allegazione grava sul condannato ma il giudice dell'esecuzione deve valutare concretamente indicatori quali omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta e segni di programmazione unitaria; se in sede di cognizione è stata riconosciuta continuazione tra alcuni reati, il giudice dell'esecuzione che intenda dissentire deve motivare specificamente.
Massime di principio
- In sede esecutiva la sussistenza della continuazione richiede una valutazione concreta e motivata di specifici indici: omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità di commissione, abitualità e programmazione delle condotte.
- La mera omogeneità tipologica o la ripetizione di reati nel tempo non è sufficiente a fondare la continuazione: occorre dimostrare che i reati successivi erano programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento del primo fatto.
- Lo stato di tossicodipendenza può essere elemento rilevante per il riconoscimento di un disegno criminoso unitario, ma non è decisivo da solo; il giudice deve valutare la sua incidenza concreta su ciascuna condotta.
- Se in sede di cognizione è già stato riconosciuto il vincolo di continuazione tra alcuni reati, il giudice dell'esecuzione è tenuto a considerare quella valutazione e, qualora non concordi, deve fornire motivazione specifica che spieghi le ragioni del dissenso.
- Una motivazione generica o meramente affermativa (es. richiamo a distanza temporale o a 'scelta di vita criminale') è insufficiente: il provvedimento deve esplicitare i riferimenti ai fatti e agli indici che giustificano la statuizione.
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