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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41886/2025 del 31/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra due gruppi di condanne: il primo relativo a reati in materia di stupefacenti (sentenze nn. 1-3), il secondo relativo a reati contro il patrimonio e la persona (sentenze nn. 4-7). La Corte d'appello, con ordinanza del 18/04/2025, ha respinto l'istanza ritenendo le fattispecie non omogenee, commesse in periodi temporali distanti, e valutando lo stato di tossicodipendenza come insufficiente, di per sé, a fondare la continuazione. Il ricorrente ha censurato la motivazione come apodittica e generica, lamentando omissioni nella valutazione dei concreti indici di continuazione (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, condizioni di tempo e luogo, incidenza della tossicodipendenza) e ha rilevato che alcune condanne già unificate in sede di cognizione (sentenze 1 e 2) ricadono nel periodo considerato dalla sentenza 3, circostanza non esaminata dalla Corte d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, per un nuovo esame. I giudici di legittimità hanno ritenuto la motivazione della Corte d'appello carente: mancava un'analisi specifica e concreta degli indici sintomatici della continuazione, non è stata adeguatamente considerata la contiguità temporale di taluni reati già unificati in sede di cognizione (in particolare le sentenze nn. 1 e 2 rispetto alla n. 3) e lo stato di tossicodipendenza è stato svalutato senza valutare la sua incidenza concreta sulle singole condotte. La Cassazione ha quindi ordinato una nuova valutazione libera nelle conclusioni, ma completa nei richiami e nella motivazione.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Fondamenti di cassazione invocati per vizio di motivazione e omissione di pronuncia su questioni decisive; utilizzati per censurare la genericità e l'insufficienza motivazionale dell'ordinanza impugnata.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo di ricorso come parametro procedurale connesso alla disciplina dell'esecuzione e delle relative impugnazioni; in generale rilevante ai fini del procedimento esecutivo.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla valutazione della continuazione in sede esecutiva; la modifica normativa è richiamata per evidenziare che lo stato di tossicodipendenza deve essere considerato tra gli elementi rilevanti nella valutazione, pur non essendo di per sé decisivo.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale che disciplina i reati in materia di stupefacenti, oggetto delle condanne del primo gruppo; costituisce la base tipologica per valutare l'omogeneità delle violazioni.

  • artt. 81, 110, 624, 625, 624-bis, 628 cod. pen.

    Norme penali sostanziali relative ai reati contestati nel secondo gruppo (reati contro il patrimonio e la persona) e a figure di concorso/consumazione; rilevanti per determinare la non omogeneità o l'omogeneità tipologica delle condotte.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiami interni alla sentenza)

    Sez. 1, Sent. n. 28762/2023; Sez. U, Sent. n. 28659/2017; Sez. 1, Sent. n. 2867/2023; Sez. 1, Sent. n. 4094/2019

    Principi consolidati richiamati: in sede esecutiva l'onere di allegazione grava sul condannato ma il giudice dell'esecuzione deve valutare concretamente indicatori quali omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta e segni di programmazione unitaria; se in sede di cognizione è stata riconosciuta continuazione tra alcuni reati, il giudice dell'esecuzione che intenda dissentire deve motivare specificamente.

Massime di principio

  • In sede esecutiva la sussistenza della continuazione richiede una valutazione concreta e motivata di specifici indici: omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità di commissione, abitualità e programmazione delle condotte.
  • La mera omogeneità tipologica o la ripetizione di reati nel tempo non è sufficiente a fondare la continuazione: occorre dimostrare che i reati successivi erano programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento del primo fatto.
  • Lo stato di tossicodipendenza può essere elemento rilevante per il riconoscimento di un disegno criminoso unitario, ma non è decisivo da solo; il giudice deve valutare la sua incidenza concreta su ciascuna condotta.
  • Se in sede di cognizione è già stato riconosciuto il vincolo di continuazione tra alcuni reati, il giudice dell'esecuzione è tenuto a considerare quella valutazione e, qualora non concordi, deve fornire motivazione specifica che spieghi le ragioni del dissenso.
  • Una motivazione generica o meramente affermativa (es. richiamo a distanza temporale o a 'scelta di vita criminale') è insufficiente: il provvedimento deve esplicitare i riferimenti ai fatti e agli indici che giustificano la statuizione.

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