Cassazione Civile, Ordinanza n. 23651/2022 del 28/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007, con cui gli era stato contestato l’omesso versamento di ritenute d’acconto per euro 8.827,00. La CTP aveva accolto il ricorso; in appello la CTR aveva confermato l’annullamento, ritenendo non dimostrata la valida delega di firma del funzionario che aveva sottoscritto l’atto, poiché l’atto di delega prodotto dall’Ufficio non risultava firmato né recava formule equivalenti. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 42 d.P.R. n. 600/1973 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la sottoscrizione dell’avviso da parte del funzionario era stata validamente delegata dal direttore provinciale e che la delega di firma poteva essere provata anche mediante ordine di servizio o indicazione a mezzo stampa, senza necessità di firma autografa sull’atto di delega.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia. Ha chiarito che, ai sensi dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973, la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ha natura di delega di firma, non di funzioni, e costituisce un atto interno organizzativo; pertanto, in caso di contestazione, l’Amministrazione può dimostrare la legittimazione del firmatario anche producendo in giudizio l’ordine di servizio o la delega stessa, senza che sia necessario che l’atto di delega rechi una sottoscrizione autografa o l’indicazione nominativa del delegato in forme particolari. La CTR aveva quindi errato nel pretendere la firma sull’atto di delega, confondendo tale documento interno con l’avviso di accertamento, per il quale soltanto la mancanza di sottoscrizione comporta nullità. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Sicilia in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
l’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; la nullità per difetto di sottoscrizione riguarda l’avviso esterno, non la delega interna di firma
richiamato in relazione al riparto dell’onere della prova: se il contribuente contesta la legittimazione del sottoscrittore, spetta all’Amministrazione dimostrare il corretto esercizio del potere delegato
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a base della censura di violazione e falsa applicazione di legge
richiamato per il procedimento camerale non partecipato
art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993
invocato dalla ricorrente per sostenere la sostituibilità della firma autografa con indicazione a mezzo stampa
Massime di principio
- La delega alla sottoscrizione di un avviso di accertamento ex art. 42 d.P.R. n. 600/1973 ha natura di delega di firma e non di delega di funzioni: si tratta di un atto organizzativo interno, privo di autonoma rilevanza esterna.
- Quando il contribuente contesta la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l’avviso, l’Amministrazione deve provare l’esistenza e l’estensione della delega, anche producendo il relativo ordine di servizio o documento equivalente in corso di giudizio.
- Ai fini della validità della delega di firma non è necessario che l’atto rechi una firma autografa con particolari formule solenni, né che indichi nominativamente il delegato in modo diverso da quanto consenta la successiva verifica del potere esercitato.
- La nullità per difetto di sottoscrizione colpisce l’avviso di accertamento non sottoscritto, non il documento interno che conferisce o documenta la delega di firma al funzionario dell’ufficio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23555/2022 del 28/07/2022
- ordinanza_civile · 28 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23585/2022 del 28/07/2022
- ordinanza_civile · 28 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23588/2022 del 28/07/2022
- ordinanza_civile · 28 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23589/2022 del 28/07/2022
- ordinanza_civile · 28 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23590/2022 del 28/07/2022
- ordinanza_civile · 28 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23591/2022 del 28/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →