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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23651/2022 del 28/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007, con cui gli era stato contestato l’omesso versamento di ritenute d’acconto per euro 8.827,00. La CTP aveva accolto il ricorso; in appello la CTR aveva confermato l’annullamento, ritenendo non dimostrata la valida delega di firma del funzionario che aveva sottoscritto l’atto, poiché l’atto di delega prodotto dall’Ufficio non risultava firmato né recava formule equivalenti. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 42 d.P.R. n. 600/1973 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la sottoscrizione dell’avviso da parte del funzionario era stata validamente delegata dal direttore provinciale e che la delega di firma poteva essere provata anche mediante ordine di servizio o indicazione a mezzo stampa, senza necessità di firma autografa sull’atto di delega.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia. Ha chiarito che, ai sensi dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973, la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ha natura di delega di firma, non di funzioni, e costituisce un atto interno organizzativo; pertanto, in caso di contestazione, l’Amministrazione può dimostrare la legittimazione del firmatario anche producendo in giudizio l’ordine di servizio o la delega stessa, senza che sia necessario che l’atto di delega rechi una sottoscrizione autografa o l’indicazione nominativa del delegato in forme particolari. La CTR aveva quindi errato nel pretendere la firma sull’atto di delega, confondendo tale documento interno con l’avviso di accertamento, per il quale soltanto la mancanza di sottoscrizione comporta nullità. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Sicilia in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    l’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; la nullità per difetto di sottoscrizione riguarda l’avviso esterno, non la delega interna di firma

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione al riparto dell’onere della prova: se il contribuente contesta la legittimazione del sottoscrittore, spetta all’Amministrazione dimostrare il corretto esercizio del potere delegato

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a base della censura di violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale non partecipato

  • art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993

    invocato dalla ricorrente per sostenere la sostituibilità della firma autografa con indicazione a mezzo stampa

Massime di principio

  • La delega alla sottoscrizione di un avviso di accertamento ex art. 42 d.P.R. n. 600/1973 ha natura di delega di firma e non di delega di funzioni: si tratta di un atto organizzativo interno, privo di autonoma rilevanza esterna.
  • Quando il contribuente contesta la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l’avviso, l’Amministrazione deve provare l’esistenza e l’estensione della delega, anche producendo il relativo ordine di servizio o documento equivalente in corso di giudizio.
  • Ai fini della validità della delega di firma non è necessario che l’atto rechi una firma autografa con particolari formule solenni, né che indichi nominativamente il delegato in modo diverso da quanto consenta la successiva verifica del potere esercitato.
  • La nullità per difetto di sottoscrizione colpisce l’avviso di accertamento non sottoscritto, non il documento interno che conferisce o documenta la delega di firma al funzionario dell’ufficio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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