Cassazione Civile, Ordinanza n. 20034/2022 del 21/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione euro 4.664,00 a titolo di maggiore IVA per l'anno 2006, rettificando il plafond disponibile e gli acquisti in sospensione d'imposta. La Commissione tributaria regionale aveva confermato la legittimità dell'atto, rilevando l'assenza di documentazione idonea a dimostrare il titolo di non imponibilità e la mancata prova dell'uscita dei beni dal territorio dello Stato. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma nel corso del giudizio ha poi rappresentato di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, producendo istanza, accettazione e pagamenti, chiedendo di tener conto dell'intervenuta estinzione della pretesa erariale. L'Agenzia delle entrate ha successivamente aderito, confermando la presentazione della domanda di definizione della controversia ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 e l'integrale pagamento dovuto.
La decisione
La Corte ha preso atto della rituale domanda di definizione agevolata e dell'integrale pagamento dell'importo dovuto, con conferma da parte dell'Agenzia dell'avvenuta estinzione della pretesa erariale. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese, ha applicato il regime previsto per la definizione agevolata, ponendole a carico delle parti che le avevano anticipate. Ha inoltre escluso i presupposti per il contributo unificato დამატivo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
La rituale presentazione dell'istanza di definizione agevolata e l'integrale pagamento dell'importo dovuto determinano l'estinzione della pretesa erariale e la cessazione della materia del contendere.
Norma di conversione del d.l. n. 193 del 2016 richiamata quale base della definizione agevolata.
art. 46, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
le stesse rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate
Nel caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere derivante da definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In ragione dell'esito del giudizio non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio tributario, interviene una definizione agevolata che estingue integralmente la pretesa fiscale e l'amministrazione lo conferma, la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo.
- La rituale adesione alla procedura di definizione agevolata, unita all'integrale pagamento del dovuto, è sufficiente a far venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio di legittimità sull'atto impositivo originario.
- In caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere nel processo tributario, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diverse previsioni speciali.
- Se il giudizio si estingue per intervenuta definizione della controversia, non opera il raddoppio del contributo unificato previsto per i ricorsi respinti o dichiarati inammissibili.
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