Cassazione Civile, Ordinanza n. 21976/2021 del 30/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (ausiliario)
La controversia
Nel giudizio contabile relativo a un presunto danno erariale derivante dall'esecuzione di un trattamento antiscivolo su pavimentazione ospedaliera, il giudice contabile aveva nominato un consulente tecnico d'ufficio. Dopo la pubblicazione della sentenza che definiva il merito, il Presidente della sezione contabile ha emesso un decreto di liquidazione del compenso del consulente, ponendolo provvisoriamente a carico di tutti i convenuti. I soccombenti hanno proposto ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. deducendo, con il primo motivo, che il giudice aveva perso il potere di liquidare il compenso dopo la pubblicazione della sentenza, con conseguente violazione degli artt. 133, 112 e 113 c.p.c., dell'art. 24 Cost. e dell'art. 2740 c.c., oltre a difetto di contraddittorio e abnormità del provvedimento; con il secondo motivo hanno denunciato la violazione degli artt. 51 e 52 del d.P.R. n. 115/2002 per avere la liquidazione superato il massimo dello scaglione applicabile e per difetto di motivazione sul raddoppio del compenso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non ammissibile, anche quando formulata come censura di abnormità o di perdita del potere decisorio del giudice, la denuncia della violazione di legge contro il decreto di liquidazione del compenso dell'ausiliario, poiché si trattava in realtà di contestazioni su errores in procedendo o in iudicando interne alla giurisdizione e non di un vero difetto assoluto o relativo di giurisdizione. Ha richiamato la disciplina del d.P.R. n. 115/2002, applicabile anche al processo contabile, e l'art. 97, comma 6, del codice di giustizia contabile, evidenziando che il compenso del consulente è liquidato dal presidente al termine delle operazioni e regolato definitivamente con la sentenza che definisce il giudizio. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese in favore del controricorrente e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, comma 7, Cost.
ricorso straordinario ex art. 111 co. 7 Cost.
il ricorso per cassazione contro il provvedimento è proponibile solo nei limiti del controllo su questioni attinenti alla giurisdizione, non per mere violazioni di legge interne alla giurisdizione.
sono stati invocati per sostenere la perdita del potere decisorio del giudice dopo la pubblicazione della sentenza, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché attinente a vizi interni della giurisdizione.
art. 24 Cost.
richiamato dai ricorrenti a tutela del contraddittorio e del diritto di difesa, ma non idoneo a fondare l'ammissibilità del ricorso in presenza di una questione di mera legittimità del provvedimento.
richiamato per sostenere che il debitore risponde solo verso creditori muniti di valido titolo; la Corte non lo ha valorizzato ai fini dell'ammissibilità del gravame.
richiamato per contestare i parametri di liquidazione del compenso dell'ausiliario.
richiamato per contestare il superamento del massimo tariffario e la motivazione del raddoppio del compenso.
le norme del testo unico sulle spese di giustizia sono state ritenute generalmente applicabili anche alla liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice contabile.
art. 97, comma 6, d.lgs. n. 174/2016
nel processo contabile il compenso complessivamente spettante al consulente d'ufficio è liquidato, al termine delle operazioni, dal presidente con decreto, con regolazione definitiva dell'onere nella sentenza che definisce il giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
sussistendo i presupposti processuali, è stato posto a carico dei ricorrenti l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura avverso il decreto di liquidazione del compenso dell'ausiliario non è ammissibile quando, sotto l'apparente deduzione di abnormità o perdita del potere, si prospettano in realtà meri errores in procedendo o in iudicando interni alla giurisdizione.
- Il controllo ex art. 111, comma 7, Cost. sui provvedimenti del giudice speciale non può essere ampliato fino a ricomprendere errori di applicazione della legge o dei parametri di liquidazione, salvo che emerga un vero difetto di giurisdizione, assoluto o relativo.
- Nel processo contabile la disciplina del testo unico sulle spese di giustizia si applica anche alla liquidazione dei compensi degli ausiliari, e il compenso del consulente è liquidato dal presidente al termine delle operazioni, con regolazione definitiva dell'onere nella sentenza che definisce il giudizio.
- La doglianza sulla competenza temporale del giudice a liquidare il compenso, se diretta a contestare la correttezza del provvedimento e non la giurisdizione, resta confinata ai limiti interni della giurisdizione e non consente il ricorso straordinario per cassazione.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente, ove dovuto.
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