Cassazione Civile, Ordinanza n. 30257/2023 del 31/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, recuperando a tassazione maggiori IRES e IVA sulla base dell'assunto che la società avesse acquistato inerti senza fattura da un fornitore e che ciò avesse comportato la sottostima dei ricavi derivanti dalla produzione e vendita di calcestruzzo. La CTR aveva confermato l'annullamento dell'atto già disposto in primo grado. In cassazione l'Agenzia ha proposto un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 132 c.p.c. per motivazione apparente della sentenza di appello. Nel frattempo la contribuente ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio, deducendo di avere aderito alla definizione agevolata delle liti fiscali prevista dalla legge n. 197 del 2022 e di avere versato la prima rata.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'avvenuta presentazione della domanda di definizione agevolata della controversia e del pagamento della prima rata nei termini previsti dalla legge n. 197 del 2022. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio, con ordinanza in camera di consiglio, applicando la disciplina speciale sulle liti definibili pendenti. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate, secondo quanto previsto dalla norma richiamata. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando il principio secondo cui tale aggravio non opera quando la causa di inammissibilità sopravvenga alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
È stata invocata dal ricorrente come parametro della censura di motivazione apparente della sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato indicato come norma sul vizio dedotto in cassazione, per violazione dell'art. 132 c.p.c. per motivazione apparente.
art. 1, comma 197, L. 29 dicembre 2022, n. 197
"le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata"
La Corte ha ritenuto che il deposito della domanda di definizione agevolata e della prova del pagamento della prima rata consenta l'operatività della sospensione prevista dalla norma e, nei giudizi pendenti, prepari la declaratoria di estinzione secondo il comma successivo.
art. 1, comma 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197
"Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione"
La Corte ha applicato la disposizione dichiarando estinto il processo con ordinanza, poiché la contribuente aveva documentato l'adesione alla definizione e il versamento della prima rata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato, osservando che non sussistono i presupposti quando la causa di inammissibilità sopravviene alla proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari definibili ai sensi della disciplina sopravvenuta sulla definizione agevolata, il deposito della domanda di definizione e della prova del pagamento dell'importo dovuto o della prima rata consente la declaratoria di estinzione del processo pendente in ogni stato e grado.
- Quando la legge speciale prevede l'estinzione del giudizio a seguito della definizione agevolata della lite, la Corte può pronunciare tale esito con ordinanza in camera di consiglio se la causa è già fissata per la decisione.
- Il raddoppio del contributo unificato non va disposto se la causa di inammissibilità o l'effetto estintivo sopravvengono dopo la proposizione del ricorso, poiché il relativo presupposto non ricorre in tale evenienza.
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