Cassazione Civile, Ordinanza n. 27450/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia trae origine dalla gestione di un dossier titoli nell'ambito di un contratto quadro di intermediazione finanziaria. La cliente aveva ottenuto in primo e in secondo grado la condanna della banca al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento degli obblighi dell'intermediario, dopo che era stata accertata, con giudicato, la falsificazione della sua firma su un modulo di modifica del profilo di investimento da parte di un dipendente della banca addetto agli investimenti. Tale modifica aveva consentito di acquistare azioni Cell Therapeutics per conto della cliente. La Corte territoriale aveva ritenuto risolto il rapporto per inadempimento della banca e aveva liquidato il danno nella differenza tra quanto investito e il valore residuo del portafoglio alla chiusura del dossier presso altro intermediario, escludendo però il diverso danno dedotto dalla cliente per la illegittima modificazione del profilo di investimento, ritenuto non provato nel quantum. La banca ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1453 c.c. e 112 c.p.c., sostenendo che la corte d'appello avrebbe qualificato erroneamente la domanda come ripetizione dell'indebito da risoluzione del contratto, domanda mai proposta; 2) violazione degli artt. 111 Cost. e 156 c.p.c. per motivazione contraddittoria, perplessa e apparente; 3) violazione degli artt. 2346, 1223, 1453, 1227 e 2697 c.c., contestando il criterio di liquidazione del danno e deducendo altresì il concorso colposo della cliente; 4) violazione degli artt. 113, 115, 116 c.p.c., 2702 e ss., 1223 e 2697 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, per aver la corte fondato il calcolo del danno su un differenziale errato e senza considerare il report Unicredit. La cliente, nel controricorso e ricorso incidentale, ha lamentato l'omesso esame della documentazione che, a suo dire, dimostrava un ulteriore danno emergente pari a euro 173.891,64 derivante dalla variazione illegittima del profilo di rischio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della banca, ritenendo infondati i primi due motivi e inammissibili il terzo e il quarto; ha dichiarato inammissibile anche il ricorso incidentale della cliente. Quanto al ricorso principale, la Corte ha escluso che la sentenza impugnata avesse mutato la domanda, chiarendo che la ratio decidendi era la risoluzione del contratto di deposito titoli per inadempimento della banca e la conseguente liquidazione del danno da tale inadempimento. Ha inoltre rilevato che la motivazione della corte territoriale era chiara e intellegibile, sicché non sussisteva alcuna nullità motivazionale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi: la decisione di merito non aveva liquidato il danno sulla base del mero ribasso di mercato delle azioni, ma sulla perdita patrimoniale differenziale tra il valore del portafoglio al momento della illegittima modifica e quello alla chiusura del rapporto; inoltre il tema del concorso colposo del creditore era nuovo. Il quarto motivo è stato respinto come inammissibile perché mirava in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e, comunque, la documentazione richiamata era stata espressamente esaminata dalla corte di merito. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per effetto della preclusione da doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c., poiché i giudici di merito avevano entrambi escluso che la documentazione prodotta provasse l'ulteriore danno richiesto. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente tra le parti e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le ricorrenti.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo di ricorso per contestare la qualificazione della domanda e, in sentenza, considerato non violato perché la domanda accolta era effettivamente di risoluzione per inadempimento con risarcimento del danno conseguente.
La Corte esclude il vizio di ultrapetizione o di mutamento della domanda, ritenendo che la decisione di merito abbia corrisposto alla domanda originaria.
art. 111 Cost.
Invocato per censurare la motivazione della sentenza impugnata; la Corte di cassazione esclude che vi sia motivazione apparente o contraddittoria.
Richiamato per dedurre la nullità della sentenza per vizi della motivazione; la Corte ne esclude la ricorrenza.
Invocato nel terzo motivo, ma ritenuto non pertinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
Usato come criterio di liquidazione del danno: la perdita risarcibile viene quantificata secondo il differenziale patrimoniale accertato dalle prove di merito.
Richiamato nel terzo motivo; la Corte non ravvisa violazione rispetto alla liquidazione del danno conseguente alla risoluzione per inadempimento.
La censura sul concorso colposo del creditore è dichiarata inammissibile perché nuova e non introdotta nei gradi di merito.
Richiamato per contestare l'onere probatorio; la Corte mantiene ferma la valutazione di merito sulle prove e sulla mancata dimostrazione di un ulteriore danno.
Invocato nel quarto motivo, ma la Corte osserva che la doglianza mira sostanzialmente a una nuova valutazione delle prove.
Richiamato nel quarto motivo per censurare la valutazione probatoria; la Corte ne esclude la violazione.
Richiamato nel quarto motivo per censurare il libero convincimento del giudice di merito; la Corte esclude che vi sia stata una violazione del criterio di valutazione delle prove.
Invocato nel quarto motivo con riferimento alla documentazione prodotta; la Corte ritiene infondata la censura perché la documentazione era stata esaminata.
Norma processuale di riferimento per i motivi di ricorso dedotti in cassazione.
quinto comma; quarto comma
Applicato il filtro della doppia conforme, che preclude il sindacato di legittimità sul fatto quando entrambi i giudici di merito hanno deciso in modo conforme.
Richiamato in relazione alla richiesta di spese della fase di sospensiva dell'esecutività.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le ricorrenti.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, non integra violazione dell'art. 112 c.p.c. la sentenza di merito che si mantenga nei limiti della domanda originaria, anche se qualifica giuridicamente il rapporto in modo non coincidente con la prospettazione della parte, purché la ratio decidendi resti riconducibile al petitum e alla causa petendi effettivamente introdotti.
- La motivazione è apparente o nulla solo quando sia incomprensibile, manchi del tutto o presenti proposizioni radicalmente incompatibili; non basta il dissenso della parte sulla valutazione delle prove o sulla ricostruzione dei fatti.
- Il danno da inadempimento nell'ambito della gestione di un dossier titoli può essere liquidato secondo il differenziale patrimoniale tra la consistenza del portafoglio al momento dell'illecita operazione e il valore residuo al momento della chiusura del rapporto, se tale criterio risulta sorretto dalle prove acquisite e coerente con l'art. 1223 c.c.
- Le censure che presuppongono un diverso apprezzamento del materiale probatorio sono inammissibili in cassazione quando mirano, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, a ottenere una nuova valutazione del merito.
- La deduzione del concorso colposo del creditore ex art. 1227 c.c. è inammissibile in cassazione quando costituisce questione nuova, non risultando dedotta e coltivata nei gradi di merito.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione non può essere utilizzato per contestare l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, salvo che ricorrano specifici vizi giuridici della motivazione o un radicale deficit argomentativo.
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