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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39335/2021 del 10/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente proprietario)

La controversia

Il condominio e diversi condomini hanno agito per far dichiarare che un terreno/terrapieno adiacente al fabbricato, identificato al catasto terreni come particella 495, fosse di proprietà esclusiva del condominio quale pertinenza dell'edificio; in via subordinata hanno chiesto l'accertamento dell'acquisto per usucapione. Lo IACP ha resistito contestando la domanda e, in via riconvenzionale, ha chiesto la rimozione di una scala che consentiva l'accesso al terreno. Il tribunale aveva dichiarato il difetto di legittimazione attiva e passiva di alcuni soggetti, rigettato le domande dei condomini del fabbricato e accolto la riconvenzionale dello IACP; la corte d'appello ha invece riconosciuto la legittimazione del condominio limitatamente alla domanda di accertamento, ma ha respinto nel merito sia la domanda sulla natura condominiale dell'area sia quella di usucapione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti sei motivi: 1) violazione dell'art. 99 c.p.c. per il mancato riconoscimento della legittimazione del condominio a chiedere la declaratoria di usucapione; 2) violazione degli artt. 115 c.p.c. per l'erronea interpretazione di titoli di acquisto e regolamento condominiale; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 101 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost. per l'individuazione della decorrenza del termine usucapivo e per il mancato apprezzamento di prova testimoniale sulla manutenzione uti dominus dal 1966; 4) violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione alla ritenuta mancata proposizione di azioni possessorie; 5) omessa o apparente motivazione sulle spese di lite, con riguardo alla diversa regolazione delle spese tra i due condominii; 6) violazione degli artt. 83, 163 e 164 c.p.c. per avere la corte d'appello ritenuto taluni condomini non costituiti nel grado di appello. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi, affermando in particolare che la domanda diretta a estendere la proprietà condominiale a un'area adiacente, dichiarandone l'acquisto per usucapione, esorbita dai poteri dell'assemblea e dell'amministratore e richiede uno specifico mandato di ciascun condomino; ha inoltre rilevato l'inammissibilità delle censure che sollecitavano una rivalutazione del materiale probatorio o che non trascrivevano adeguatamente i documenti invocati. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza d'appello che aveva respinto nel merito le domande del condominio e dei condomini contro lo IACP. I motivi di ricorso sono stati dichiarati, a seconda dei casi, inammissibili o comunque non idonei a scalfire la ratio decidendi. La Corte ha ribadito che l'azione volta a ottenere la declaratoria di appartenenza al condominio di un'area adiacente in base all'usucapione non rientra nei poteri rappresentativi ordinari dell'amministratore né nelle attribuzioni deliberative dell'assemblea, richiedendo un mandato speciale di ciascun condomino. Ha inoltre ritenuto non scrutinabili le doglianze che miravano a una diversa lettura dei titoli e delle prove, o che non rispettavano i canoni di specificità del ricorso per cassazione. I ricorrenti sono stati condannati a rifondere le spese del giudizio di legittimità al controricorrente e a versare l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    La legittimazione ad agire deve sussistere in capo al soggetto che propone la domanda; nel caso della domanda di usucapione di un'area adiacente al condominio, la Corte ha ritenuto che il condominio non potesse agire nei limiti del solo potere rappresentativo ordinario.

  • art. 115 c.p.c.

    Le censure che prospettano violazione della norma non possono tradursi in una mera richiesta di rivalutazione delle prove o dei documenti; occorre dedurre un effettivo errore di applicazione dei principi di valutazione della prova o di utilizzazione di fatti non contestati.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza relativa alla valutazione della prova è inammissibile se mira solo a sostituire una diversa lettura del compendio probatorio a quella compiuta dal giudice di merito.

  • art. 101 c.p.c.

    La censura è stata evocata per lamentare la mancata possibilità di provare ulteriormente la manutenzione del bene, ma la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché diretta contro la valutazione di merito.

  • art. 1130, n. 4, c.c.

    L'amministratore è autonomamente legittimato ai soli atti conservativi; l'azione per acquisire al condominio un bene adiacente per usucapione esula da tali poteri.

  • art. 1131, comma 1, c.c.

    L'autorizzazione assembleare consente all'amministratore di stare in giudizio per le controversie rientranti nei poteri del condominio, ma non basta quando la domanda eccede la difesa della cosa comune e implica l'estensione della proprietà condominiale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Le violazioni di legge denunciate devono confrontarsi con la reale ratio della sentenza impugnata; se la censura non coglie il fondamento della decisione, è inammissibile o infondata.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura per nullità della sentenza o del procedimento non può essere usata per ottenere un nuovo giudizio sul fatto o sulla prova.

  • art. 360 bis, n. 1, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme all'orientamento consolidato della Corte di cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Non è consentito alla parte censurare in cassazione la mera valutazione delle risultanze probatorie, salvo l'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti rigorosi previsti dalla norma.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese va valutata secondo il regime applicabile ratione temporis; nel caso, la Corte ha ritenuto non censurata in modo specifico la motivazione resa sui giusti motivi.

  • art. 83 c.p.c.

    La doglianza relativa alla costituzione di alcuni condomini è stata ritenuta priva di interesse alla luce del rigetto nel merito.

  • art. 163 c.p.c.

    Evocato nella censura sulla validità della costituzione processuale, senza che ciò incidesse sull'esito finale.

  • art. 164 c.p.c.

    Evocato nella censura sulla validità della costituzione processuale, senza che ciò incidesse sull'esito finale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per determinare la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 24 Cost.

    Evocato dalla parte ricorrente in relazione al diritto di difesa e alla prova, ma senza accoglimento della censura.

  • art. 111 Cost.

    Evocato dalla parte ricorrente in relazione al giusto processo e alla prova, ma senza accoglimento della censura.

Massime di principio

  • La domanda con cui un condominio miri non alla mera tutela conservativa di una cosa comune già esistente, ma all'acquisto o all'estensione della proprietà di un'area adiacente mediante usucapione, esula dai poteri ordinari dell'assemblea e dell'amministratore e richiede uno specifico mandato conferito da ciascun condomino.
  • In cassazione non è ammissibile una censura che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio motivazionale, si risolva in una richiesta di nuova valutazione dei documenti e delle prove testimoniali compiuta dal giudice di merito.
  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è inammissibile se la parte non indica un errore di diritto nella regolazione della prova, ma contesta solo l'apprezzamento del materiale istruttorio o l'attendibilità delle risultanze.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; doglianze generiche o che non colpiscono il fondamento della decisione sono destinate al rigetto o all'inammissibilità.
  • Quando la decisione impugnata è conforme a un orientamento consolidato della Corte, il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, c.p.c.
  • Le questioni relative alla regolazione delle spese e alla costituzione di singole parti processuali non sono utilmente scrutinabili se l'impugnazione è comunque infondata nel merito o se manca un interesse concreto all'esame della censura.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàParti comuni
RamiProcesso civileDiritti realiCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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