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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30732/2025 del 21/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Una società, poi dichiarata fallita, aveva agito in primo grado per ottenere l’annullamento di una delibera sociale che le aveva negato il diritto di partecipare a una ricostituzione del capitale, nonché la revoca dell’amministratore per gravi irregolarità gestorie e il risarcimento dei danni ex art. 2476 c.c. Nel corso del giudizio entrambe le società coinvolte erano state dichiarate fallite. La società attrice aveva riassunto la causa, ma il tribunale aveva dichiarato inammissibile la riassunzione per difetto di legittimazione della società fallita; la corte d’appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che la curatela del fallimento, pur contumace, fosse stata consapevolmente parte del giudizio e che la sua scelta di non subentrare nella controversia escludesse la legittimazione suppletiva del fallito. Con il ricorso per cassazione la società fallita deduceva: 1) violazione dell’art. 43 l.fall., sostenendo che la capacità processuale del fallito permane quando la curatela, pur evocata, rimanga contumace e non coltivi il giudizio; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere i giudici di merito rilevato d’ufficio il difetto di legittimazione; 3) violazione degli artt. 43 e 46 l.fall. per l’erronea delimitazione dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento; 4) omessa pronuncia su tale questione; 5) violazione degli artt. 2481-bis e 2476 c.c. per avere la corte d’appello richiamato l’affermazione del tribunale secondo cui, al momento della richiesta di sottoscrizione dell’aumento di capitale, la società non era più socia; 6) omessa pronuncia sul corrispondente motivo di appello. La Cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi terzo, quarto, quinto e sesto e infondati i primi due, confermando che fuori dall’ambito tributario la legittimazione processuale suppletiva del fallito sussiste solo in caso di vera inerzia/disinteresse del curatore, non quando la curatela abbia scelto consapevolmente di non proseguire la lite, anche se contumace; inoltre il difetto di tale legittimazione è rilevabile d’ufficio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della corte d’appello che aveva escluso la legittimazione processuale della società fallita a proseguire il giudizio. Ha stabilito che la contumacia della curatela non equivale di per sé a inerzia rilevante, poiché integra comunque una scelta processuale consapevole; solo il totale disinteresse degli organi fallimentari può aprire alla legittimazione suppletiva del fallito, e tale situazione non ricorre quando il curatore abbia assunto la qualità di parte del giudizio, anche se non si sia costituito. I motivi relativi alla qualificazione dei rapporti e alle questioni societarie sono stati dichiarati inammissibili o comunque non decisivi. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati; disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42 l.fall.

    Richiamato come fondamento dello spossessamento del fallito, da cui discende la sottrazione del potere dispositivo sui rapporti patrimoniali appresi alla massa.

  • art. 43 l.fall.

    Stabilisce la legittimazione processuale esclusiva del curatore nelle controversie relative ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento; la legittimazione suppletiva del fallito è eccezionale e sussiste solo in presenza di inerzia non consapevole del curatore, fuori dall’ambito tributario.

  • art. 46 l.fall.

    Delimita i rapporti e i beni che restano fuori dal fallimento o comunque nella sfera processuale autonoma del fallito; il ricorrente non ha però chiarito perché le pretese rientrassero in tale ambito.

  • art. 31 l.fall.

    Richiamato per affermare che il curatore gestisce in via esclusiva i rapporti patrimoniali acquisiti alla procedura.

  • art. 116 l.fall.

    Citato come esempio di giudizio nel quale il fallito può intervenire nei casi previsti dalla legge.

  • art. 129 l.fall.

    Citato come esempio di procedimento in cui il fallito può intervenire nei casi previsti dalla legge.

  • art. 2900 c.c.

    Richiamato in via analogica per precisare che l’inerzia rilevante non sussiste quando il titolare del diritto abbia compiuto una scelta consapevole e non un comportamento meramente trascurato.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per lamentare omessa pronuncia e rilievo officioso; la Corte ha escluso la violazione perché il difetto di legittimazione era rilevabile d’ufficio.

  • art. 2476 c.c.

    Richiamato come base della domanda di responsabilità dell’amministratore per i danni asseritamente cagionati alla società e al socio.

  • art. 2481-bis c.c.

    Citato nel motivo di ricorso relativo alla partecipazione alla sottoscrizione dell’aumento di capitale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Fuori dall’ambito tributario, la legittimazione processuale suppletiva del fallito nei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento sussiste solo quando vi sia una vera inerzia del curatore, intesa come totale disinteresse degli organi della procedura e non come semplice mancata costituzione o mancata impugnazione.
  • La contumacia della curatela, di per sé, non equivale a inerzia rilevante: se il curatore è stato ritualmente evocato e ha assunto la qualità di parte, la sua scelta di non coltivare la controversia è espressione di una determinazione processuale consapevole preclusiva dell’intervento sostitutivo del fallito.
  • Non può configurarsi una legittimazione processuale concorrente tra curatore e fallito nei giudizi aventi ad oggetto rapporti patrimoniali compresi nel fallimento; il sistema fallimentare esclude una "cogestione" del processo da parte dei due soggetti.
  • Il difetto di legittimazione/capacità processuale del fallito, quando manca l’inerzia qualificata del curatore, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
  • La deroga che, in ambito tributario, ammette la rilevanza della mera inerzia del curatore è fondata sulla specialità dell’obbligazione tributaria e non è automaticamente estensibile ai rapporti privatistici.
  • Chi contesta la non riconducibilità della controversia ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento deve allegare e chiarire in modo specifico perché il rapporto rientri tra quelli esclusi dall’art. 46 l.fall.; in difetto, la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudizialeAmministratori
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaSocietario
SottomaterieRicorso per cassazioneResponsabilità degli amministratori
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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