Cassazione Penale, Sentenza n. 09509/2026 del 12/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 18/06/2025 del Tribunale di Palermo che aveva rigettato la sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 99 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Il rigetto era fondato sulla ritenuta composizione del suo nucleo familiare (la Questura di Agrigento aveva segnalato la presenza di altri conviventi titolari di redditi e di beni) e sulla sussistenza di gravi indizi di percezione di ingenti importi derivanti da attività illecite. In cassazione il ricorrente ha censurato, tra l'altro, l'erronea determinazione del nucleo familiare (sostiene di vivere in una comunità terapeutica), l'erronea applicazione delle preclusioni per reati ostativi in assenza di condanna definitiva, la lesione del diritto di difesa e del contraddittorio per l'acquisizione ex officio in giudizio di una nota informativa della Divisione Anticrimine della Questura di Agrigento, il travisamento della prova circa i redditi illeciti e una presunta violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha ritenuto decisiva e fondata la censura relativa alla violazione del diritto al contraddittorio: la nota informativa della Divisione Anticrimine, decisiva ai fini della decisione del Tribunale, era stata acquisita d'ufficio dal giudice in camera di consiglio senza essere assunta nel contraddittorio tra le parti, precludendo al Bongiorno la possibilità di contestarne i contenuti o di fornire prove contrarie. Per tale motivo è stata dichiarata l'illegittimità del provvedimento impugnato; la Corte ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Palermo per l'ulteriore corso, senza esaminare nel merito le altre censure.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99
L'art. 99 richiama le forme del processo speciale per l'opposizione al decreto di ammissione al gratuito patrocinio; la Corte interpreta tale richiamo nel senso che l'opposizione deve svolgersi con le garanzie proprie del rito camerale ma nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti, in particolare per l'assunzione di documenti decisivi.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 76 e 92
Gli articoli disciplinano i requisiti di reddito e le cause di incompatibilità o esclusione dal patrocinio a spese dello Stato; nella vicenda il Tribunale aveva motivato il rigetto sulla base della composizione del nucleo familiare e di indizi di redditi illeciti ricavabili da tali norme, ma la Cassazione non ha valutato il merito di tale accertamento a causa del vizio procedurale rilevato.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, comma 4-bis
Norma riferita alle cause ostative legate a reati; il ricorrente ha eccepito l'inapplicabilità in assenza di condanna definitiva. La Corte non si è pronunciata definitivamente sul punto perché ha ritenuto decisiva la violazione del contraddittorio.
La legge disciplina la procedura speciale 'in camera di consiglio' richiamata dall'art. 99; la Corte ricorda che, pur trattandosi di procedimento camerale, l'acquisizione di fonti informative decisive deve rispettare il principio del contraddittorio e le garanzie difensive.
Art. 24 Cost.
Il diritto di difesa del non abbiente è costituzionalmente garantito; la Corte ha ritenuto che l'acquisizione ex officio di una nota decisiva senza consentire la possibilità di contraddittorio abbia leso tale diritto.
Richiamato in relazione al principio del contraddittorio; la Corte ha richiamato la necessità che le informazioni rilevanti siano assunte nel contraddittorio previsto dalle norme che garantiscono l'interlocuzione tra le parti.
Art. 6 CEDU
Il diritto a un equo processo garantito dalla Convenzione è richiamato come parametro di valutazione: l'assenza di contraddittorio su elementi decisivi può integrare violazione di tale diritto.
Art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente per lamentare disparità di trattamento; la Corte non ha deciso sul punto, essendo stata assorbente la violazione del contraddittorio.
Disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
Norma procedurale richiamata in sede di esposizione dei motivi in cassazione; la Corte ha osservato i limiti di enunciazione dei motivi come previsto dalla disposizione.
Massime di principio
- Qualsiasi informativa o documento amministrativo decisivo per la decisione deve essere acquisito nel contraddittorio: l'acquisizione d'ufficio in camera di consiglio senza darne preventiva conoscenza e possibilità di replica alla parte comporta violazione del diritto di difesa.
- Nelle opposizioni avverso decreti di rigetto o ammissione al gratuito patrocinio (art. 99 DPR 115/2002) il rito camerale richiede comunque il rispetto delle garanzie del contraddittorio; il procedimento speciale non autorizza l'esclusione della partecipazione delle parti alla valutazione delle prove decisive.
- Se il giudice fonda la decisione su informazioni relative alla composizione del nucleo familiare e ai redditi dei conviventi, il soggetto interessato deve poter contestare tali informazioni e produrre prove contrarie; altrimenti l'accertamento è viziato.
- Le questioni relative all'applicabilità di reati ostativi andranno valutate nel merito, ma una violazione procedurale fondamentale può rendere superflua la valutazione di merito e determinare l'annullamento del provvedimento impugnato.
- La violazione del contraddittorio e del diritto di difesa può integrare profili di illegittimità tali da giustificare l'annullamento senza rinvio e l'invio degli atti al giudice di merito per nuovo corso.
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