Cassazione Penale, Sentenza n. 09581/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Zucco era stato condannato per il reato di cui all'art. 7, d.l. n. 4/2019 per aver presentato domanda di reddito di cittadinanza l'11.4.2019 omettendo di dichiarare (i) una condanna definitiva del 27.3.2012 per usura aggravata dal metodo mafioso (causa ostativa) e (ii) la sopravvenuta misura cautelare del 2.8.2019. In Cassazione il difensore ha denunciato: (A) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'elemento soggettivo (dolo) perché l'istanza era stata compilata tramite patronato e la modulistica non prevedeva campo specifico, sicché l'errore sarebbe scusabile/ignoranza inevitabile (art. 5 e art. 47 c.p.); (B) che la seconda omissione (misura cautelare) non poteva essere denunciata in quanto successiva alla domanda; (C) vizio di motivazione nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche e nella determinazione della pena (art. 62-bis e art. 133 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha annullato senza rinvio la parte di sentenza relativa all'omessa comunicazione della sopravvenuta applicazione della misura cautelare (art. 7, comma 2 del d.l. 4/2019), ritenendo il fatto inesistente in quanto la normativa (art. 7-ter, comma 1) prevede la sospensione automatica del beneficio e non fa ricadere sull'interessato un obbligo penalmente rilevante di comunicazione. Ha, invece, rigettato la censura relativa alla mancata indicazione della condanna definitiva: la Corte ha confermato che l'omissione di una causa ostativa espressiva della volontà di conseguire indebitamente il beneficio integra il dolo specifico; l'affidamento al patronato o la lacunosità della modulistica non escludono l'obbligo del richiedente di verificare i requisiti e non costituiscono di per sé ignoranza inevitabile. Ha altresì annullato con rinvio la parte relativa alla valutazione delle circostanze attenuanti generiche per carenza di adeguata motivazione sul punto e ha rigettato il resto del ricorso; la pena (reclusione) è stata confermata al minimo edittale. Conseguenza: parziale annullamento senza rinvio (omessa comunicazione misura cautelare) e annullamento con rinvio per le attenuanti generiche; confermata la condanna per la dichiarazione omissiva della condanna precedente.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 28/01/2019, n. 4 (convertito, con modificazioni, dalla l. 28/03/2019, n. 26)
Qualifica come reato la dichiarazione mendace o l'omissione di informazioni rilevanti finalizzate a ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza; distingue tra ipotesi previste dal comma 1 (dichiarazioni o omissioni rilevanti al momento della domanda) e dal comma 2 (omessa comunicazione di sopravvenute situazioni), con diversa rilevanza applicativa
art. 7-ter d.l. 4/2019, comma 1
nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale... l'erogazione del beneficio di cui all'articolo 1 è sospesa
La sospensione automatica del beneficio per l'applicazione di misura cautelare esclude che l'omessa comunicazione di tale sopravvenienza costituisca informazione dovuta e rilevante ai fini penalmente sanzionabili ai sensi dell'art. 7
art. 2, co. 1, lett. cbis, d.l. 4/2019
Individua le cause ostative al riconoscimento del reddito di cittadinanza (ad es. condanne ostative) che, se presenti al momento della domanda, rendono il beneficio indebitamente percepito se omessi nella dichiarazione
art. 5 cod. pen.
Stabilisce che l'errore di diritto non esclude di regola il dolo; la Corte ha ritenuto che l'ignoranza della disciplina del reddito di cittadinanza non sia in genere inevitabile e non esclude il dolo quando la norma non è criptica
art. 47 cod. pen.
Richiamato per qualificare l'errore come incidente sul fatto costitutivo del reato e per discutere l'eventuale scusabilità dell'errore; la Corte ha ritenuto non configurabile l'errore inevitabile nel caso concreto
art. 62-bis cod. pen.
Disciplina le circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito possa negarle valorizzando profili negativi della personalità e precedenti penali, e che la motivazione sulla loro esclusione sia insindacabile se non contraddittoria
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito che ha fissato la pena al minimo edittale valorizzando il profilo personologico negativo
art. 133-bis cod. pen.
Riguarda le condizioni economico-patrimoniali; ritenuta inapplicabile nel caso concreto perché la pena inflitta è stata esclusivamente detentiva
Massime di principio
- Se al momento della domanda esistono cause ostative (es. condanna definitiva) e queste non vengono dichiarate, l'omissione è penalmente rilevante quando sia idonea a ottenere indebitamente il beneficio: l'errore di diritto non esclude il dolo salvo casi di ignoranza inevitabile, che sono strettamente interpretati
- La presentazione della domanda tramite patronato o la modulistica lacunosa non esime il richiedente dall'obbligo di verificare i requisiti richiesti dalla legge; l'affidamento a terzi non costituisce di per sé causa di scusabilità
- L'omessa comunicazione della sopravvenuta applicazione di una misura cautelare dopo la presentazione della domanda non integra automaticamente il reato previsto dall'art. 7 comma 2 quando la normativa prevede la sospensione automatica del beneficio (art. 7-ter): la condotta può essere non penalmente rilevante
- In sede di valutazione delle attenuanti generiche il giudice del merito può negarle anche valorizzando un unico elemento negativo prevalente (es. gravissimi precedenti): la Cassazione sindaca la motivazione solo se contraddittoria o assente
- Un annullamento parziale in Cassazione (per specifici profili di fatto o di diritto) può comportare il rinvio per una nuova valutazione delle circostanze attenuanti e degli effetti sul trattamento sanzionatorio
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