Cassazione Penale, Sentenza n. 09580/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la valutazione della Corte di appello che aveva escluso il diritto alla riparazione per colpa grave del ricorrente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non sono state liquidate spese in favore dell'Avvocatura dello Stato per la fase di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione subita in forza di un'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari per reati connessi a sostanze stupefacenti. Il provvedimento cautelare si fondava su intercettazioni telefoniche tra il Fiore e i cugini Marcello, ritenuti fornitori, caratterizzate da linguaggio criptico e frequenti contatti. In giudizio di merito il Tribunale di Bari ha assolto l'imputato perche il fatto non costituiva reato, riconoscendo la sua condizione di tossicodipendenza e l'uso personale della sostanza; tuttavia la Corte di appello per la riparazione ha ritenuto sussistente la causa ostativa del comportamento gravemente colposo dell'istante, in quanto le conversazioni dimostravano abitualita e capacita contrattuale con soggetti che gestivano il mercato all'ingrosso, rendendo il ruolo del Fiore gravemente opaco e prevedibile come causa di intervento dell'autorità
Norme richiamate
art. 314, 1° comma, cod. proc. pen.
Disciplina il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ha richiamato la norma per valutare l'insussistenza del diritto alla riparazione quando l'istante abbia causato la misura per colpa grave
artt. 81, 110 cod. pen. e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Indicano i reati contestati nell'originario procedimento penale (concorso e detenzione/distribuzione di stupefacenti); sono le fattispecie che hanno giustificato l'adozione della misura cautelare
Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro e altri)
Principio che distingue la funzione del giudice della riparazione rispetto al giudice penale e autorizza una valutazione autonoma del materiale processuale ai fini della causa civile di riparazione
Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017 (Quaresima)
Limite alla valutazione del giudice della riparazione: non può ritenere provati fatti che il giudice della cognizione non ha ritenuto provati
Sez. 4, n. 7225 del 12/12/2023 (Cannarile)
Conferma che sono valutabili elementi legittimamente considerati dal giudice della cautela anche se non utilizzabili nelle fasi successive, salvo elementi non ritenuti provati dal giudice del merito o ottenuti in modo illegittimo
Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019 (Morabito)
La frequentazione con soggetti condannati nel medesimo procedimento, se adeguatamente motivata come indice di complicità, può integrare causa ostativa alla riparazione
Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018 (Puro)
Analogamente ribadisce che relazioni ambigue, se oggettivamente idonee a indicare complicità, possono costituire colpa grave
Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020 (Abbruzzese)
La consapevolezza dell'attività criminale altrui unita a comportamenti indicativi di contiguità può integrare la colpa grave ostativa alla riparazione
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 (Sacchettino) e Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004 (Gallo)
Principio secondo cui, nelle fasi camerali non partecipate, la liquidazione delle spese in favore dell'Avvocatura dello Stato per la legittimità non sempre è dovuta quando l'Avvocatura non abbia contribuito sostanzialmente alla decisione
Massime di principio
- Il giudice della riparazione valuta autonomamente il materiale processuale: può utilizzare elementi emersi nella fase cautelare anche se non decisivi nel giudizio penale, salvo fatti che il giudice del merito ha ritenuto non provati o prove ottenute illegalmente
- La colpa grave che esclude il diritto alla riparazione è una condotta caratterizzata da macroscopica negligenza o imprudenza che renda prevedibile l'intervento dell'autorità; relazioni abituali e linguaggio 'criptico' con fornitori di stupefacenti possono integrare tale colpa se adeguatamente motivate
- La semplice dipendenza e la necessità abituale di procurarsi droga non escludono automaticamente la colpa grave, ma nella valutazione conta la qualità dei contatti: elementi che mostrano capacità contrattuale o contiguità con soggetti che gestiscono il mercato aggravano la posizione dell'istante
- Per chiedere e ottenere la riparazione, l'interessato deve contrastare efficacemente la ricostruzione della gravissima negligenza: documentare uso esclusivamente personale, assenza di coinvolgimento contrattuale, esiti negativi di perquisizioni e la mancanza di segnali di contiguità commerciale
- La decisione deve sempre essere adeguatamente motivata: la frequentazione con soggetti coinvolti in traffici illeciti può costituire causa ostativa solo se il giudice spiega la relazione di concausalità tra tali contatti e l'adozione della misura restrittiva
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09581/2026 del 12/03/2026
- Sentenza penale · 12 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09583/2026 del 12/03/2026
- Sentenza penale · 12 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09508/2026 del 12/03/2026
- Sentenza penale · 12 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09509/2026 del 12/03/2026
- Sentenza penale · 12 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09510/2026 del 12/03/2026
- Sentenza penale · 12 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09512/2026 del 12/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →