Cassazione Penale, Sentenza n. 09510/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza del G.I.P. che aveva dichiarato l'estinzione del reato ex art. 186, commi 2 lett. c) e 2-sexies d.lgs. 30/04/1992 n.285 per positivo esito della messa alla prova e, al contempo, aveva disposto la trasmissione degli atti al Prefetto per la sanzione accessoria della sospensione della patente e la confisca dell'autovettura dell'imputato. Il ricorrente ha dedotto: (i) violazione degli artt. 168-bis, 168-ter cod. pen. e art. 224 cod. strada sostenendo che la confisca è competenza esclusiva del Prefetto (art. 224, comma 3) e non del giudice che dichiara l'estinzione; (ii) violazione degli artt. 168-bis, 168-ter cod. pen., art. 186 e art. 224-ter cod. strada per aver disposto la confisca in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 75/2020, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 224-ter, comma 6, nella parte che permetteva la confisca del veicolo in caso di estinzione del reato per positivo esito della messa alla prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e, limitatamente alla statuizione concernente la confisca del veicolo targato DB705LR, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. La confisca è stata eliminata direttamente dal Collegio in applicazione dell'art. 620, comma 1, lett. l) c.p.p.. Restano impregiudicati gli altri profili della sentenza di primo grado (dichiarazione di estinzione del reato per positivo esito della messa alla prova e la trasmissione degli atti al Prefetto per la sospensione della patente), mentre la sanzione amministrativa accessoria della confisca non può essere più disposta in tali casi.
Norme richiamate
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 186
art. 186, commi 2 lett. c) e 2-sexies
Riguarda il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool; nel caso di estinzione per positivo esito della messa alla prova il procedimento penale si estingue ma possono intervenire sanzioni amministrative a carico del conducente
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 224
Attribuisce al Prefetto la competenza per l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie (quali la sospensione della patente e, secondo la normativa antecedente, la confisca), perciò la decisione sulla confisca del veicolo non spetta al giudice penale che dichiara l'estinzione del reato
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 224-ter
La Corte costituzionale con la sentenza n. 75/2020 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questa disposizione nella parte in cui consentiva al Prefetto di valutare e applicare la confisca del veicolo anziché la restituzione all'avente diritto in caso di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova; a seguito di quella pronuncia la confisca non è più applicabile in tali casi
codice di procedura penale, art. 168-bis e 168-ter
Norme che regolano la messa alla prova e i suoi effetti estintivi sul reato; poste a fondamento delle deduzioni difensive circa le conseguenze sulla sanzione accessoria della confisca
codice di procedura penale, art. 620
art. 620, comma 1, lett. l)
Consente alla Corte di Cassazione, quando annulla senza rinvio in parte della statuizione impugnata, di provvedere direttamente all'eliminazione della statuizione annullata (qui usata per eliminare la confisca del veicolo)
Massime di principio
- Se un reato di guida in stato di ebbrezza si estingue per positivo esito della messa alla prova, non può essere disposta la confisca del veicolo: la pronuncia della Corte costituzionale n. 75/2020 ha escluso tale possibilità per i casi di estinzione della responsabilità a seguito di messa alla prova
- La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative accessorie (come la sospensione della patente) è del Prefetto ai sensi dell'art. 224 cod. strada; il giudice penale che dichiara l'estinzione del reato non deve disporre misure amministrative di confisca che spettano all'autorità prefettizia
- Se il giudice penale dispone la confisca in contrasto con la normativa o con pronunce costituzionali, la decisione può essere annullata in sede di legittimità e la statuizione sulla confisca eliminata senza rinvio
- In procedimenti analoghi distinguere sempre gli effetti penali (estinzione del reato per messa alla prova) dagli effetti amministrativi: la restituzione del veicolo è la conseguenza corretta quando il reato si estingue per messa alla prova secondo l'orientamento costituzionale
- In caso di dubbio procedurale o conflitto tra provvedimenti giudiziari e competenze amministrative, verificare la recente giurisprudenza costituzionale e di legittimità prima di eseguire misure accessorie sul veicolo
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