Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09512/2026 del 12/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna, pronunciata in rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Palermo, per truffa aggravata (art. 640-bis c.p.) e per indebita percezione del reddito di cittadinanza: si contestava che l'imputato avesse dichiarato falsamente di risiedere da solo per ottenere il beneficio (profitto di circa €19.000, commesso tra il 16/04/2019 e il 27/09/2022). Il ricorso per Cassazione articolava tre motivi: 1) vizio di motivazione sull'antecedenza della residenza dichiarata rispetto alla data della domanda e sulla distinzione residenza/domicilio; 2) rilevata abrogazione dell'art. 7 del d.l. n.4/2019 a decorrere dal 01/01/2024 per effetto della legge n.197/2022 e della disciplina successiva (art. 8 d.l. 48/2023), con conseguente dedotta impossibilità di applicare retroattivamente la norma penale precedente o di ravvisare continuità normativa; 3) vizio di motivazione e illegittimità della qualificazione del comportamento come artifici o raggiri, in quanto la condotta sarebbe stata mero silenzio/omissione in un sistema di erogazione automatica e quindi non idonea a integrare il reato di truffa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: 1) il primo motivo è manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva esaminato e confutato le deduzioni difensive sulla residenza, rilevando che l'imputato aveva indicato il luogo come "residenza" e come "casa di abitazione" nella domanda; la riproposizione delle stesse doglianze già motivate in appello è inammissibile; 2) il secondo motivo è infondato perché l'abrogazione dell'art. 7 d.l. 4/2019 operante dall'01/01/2024 non esclude l'applicazione delle sanzioni penali per fatti commessi fino al termine di efficacia della disciplina (salvaguardia ritenuta plausibilmente giustificata e non irragionevole, in coordinamento con la nuova disciplina sull'analogo beneficio); 3) il terzo motivo è infondato poiché la Corte territoriale ha ricostruito una serie di condotte attive (es. deliberato non mutamento della residenza) che, insieme al silenzio, costituivano artifici idonei a trarre in inganno l'ente erogatore; il silenzio, integrato da condotte correlate, può assumere valore raggirante. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 640-bis cod. pen. (truffa aggravata)

    La Corte ha ritenuto che la fattispecie delittuosa fosse integrata non solo dal silenzio, ma dal complesso di comportamenti omissivi e attivi volti a ingannare l'ente erogatore; il silenzio, se accompagnato da condotte idonee a mantenere l'apparenza della situazione dichiarata, può costituire elemento dell'articolazione di artifici e raggiri

  • art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, conv. con legge 28 marzo 2019, n. 26 (illecito relativo al reddito di cittadinanza)

    L'abrogazione operata successivamente non preclude l'applicazione delle sanzioni penali per fatti commessi entro il termine di efficacia della disciplina; la deroga alla retroattività della lex mitior è stata ritenuta plausibilmente giustificata e non irragionevole

  • art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197 (abrogazione di norme relative al reddito di cittadinanza a decorrere dal 01/01/2024)

    La Corte richiama che l'abrogazione produce effetti dal 01/01/2024 ma, in presenza di una specifica disposizione di salvaguardia e di una nuova disciplina sostitutiva, non elimina la rilevanza penale per fatti anteriori al termine indicato

  • art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, conv. con legge 3 luglio 2023, n. 85 (reddito di inclusione)

    La nuova norma introduce un regime sostitutivo per i benefici futuri; la Corte ha valutato la soppressione del precedente beneficio e la contestuale introduzione del nuovo sistema come fattore che giustifica la prosecuzione dell'efficacia penale per i fatti commessi fino alla data prevista

  • art. 13, comma 3, d.l. 48/2023

    "al beneficio di cui all'art. 1 del d.l. 29 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazione, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per fatti commessi sino al dicembre 2023"

    La disposizione è stata interpretata dalla Corte come norma di salvaguardia che conferma l'applicabilità delle disposizioni previgenti ai fatti commessi entro il termine indicato, giustificando la deroga alla retroattività della lex mitior

  • art. 2, comma 2, cod. pen. (principio della lex mitior)

    Il principio generale della lex mitior non è ritenuto automaticamente applicabile se la normativa successiva contiene espressa disciplina transitoria che conserva la rilevanza penale per fatti anteriori al termine di efficacia

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (vizi della motivazione)

    La Corte ricorda che il ricorrente che aggreghi più vizi della motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) deve indicare con precisione su quali profili ciascun vizio ricade, pena l'aspecificità e l'inammissibilità del ricorso

  • Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 (giurisprudenza di legittimità richiamata sul difetto di specificità dei motivi)

    Richiamata per affermare l'onere di specificazione dei vizi di motivazione e la conseguente inammissibilità dei ricorsi che ripropongono genericamente i motivi già respinti in appello

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen. (conseguenze dell'inammissibilità)

    Applicazione ex lege della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende (nella specie euro 3.000) a causa dell'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione che ripropone in termini generici gli stessi motivi già esaminati e motivatamente respinti in appello è, di norma, inammissibile: occorre confrontarsi criticamente e specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata
  • L'abrogazione di una norma penale non sempre opera come "lex mitior" automatica: se il legislatore inserisce disposizioni transitorie che conservano l'applicazione della norma precedente per fatti commessi entro termini specifici, il giudice può ritenere legittima la prosecuzione dell'efficacia penale per quegli eventi
  • Il "silenzio" o l'omissione può integrare il reato di truffa quando sia parte di un insieme di comportamenti omissivi e attivi volti a ingannare l'ente erogatore; in sistemi di erogazione automatica l'automatismo non esclude la rilevanza penale della dichiarazione mendace che ha prodotto il profitto
  • Chi impugna per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. deve specificare per ogni profilo se denuncia carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità, indicando le parti della motivazione ritenute viziate; l'eterogeneità formale dei vizî impedisce la loro generica cumulazione
  • In giudizio penale relativo a benefici pubblici, la prova documentale contenuta nella domanda e le scelte dichiarative del richiedente (es. indicazione della residenza) hanno rilevanza decisiva: dichiarazioni formali contrastanti con la realtà possono assumere rilievo probatorio determinante

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.