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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09508/2026 del 12/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla misura cautelare agli arresti domiciliari subita tra il 12/06/2020 e il 16/11/2020 in esecuzione di un provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Bari per presunta integrazione del reato previsto dagli artt. 2 e 7 della legge 2/10/1967, n. 895. Dopo l'applicazione della misura il Tribunale di Trani ha assolto l'istante con sentenza del 18/10/2021 perché il fatto non sussiste. La Corte di appello di Bari ha però rigettato la richiesta di riparazione ritenendo che, in una valutazione ex ante, risultassero elementi ostativi (in particolare due conversazioni intercettate in cui D'Avanzo faceva riferimento al possesso/disponibilità di armi e la sua comprovata frequentazione di soggetti connotati criminalmente) idonei a escludere il diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 314 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per cassazione proposto da D'Avanzo. Ha ritenuto legittima e logica la motivazione della Corte di appello che, esercitando la specifica cognizione del giudice della riparazione, ha valutato ex ante la condotta del ricorrente e ha concluso per la sussistenza di colpa ostativa ai sensi dell'art. 314 c.p.p. Pertanto il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali; non è stata disposta la liquidazione delle spese dell'Avvocatura dello Stato per motivi indicati nella decisione.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    La norma è stata interpretata nel senso che il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione può essere escluso quando, con valutazione ex ante, risulti che la condotta del detenuto, per negligenza o imprudenza, abbia contribuito a determinare la misura restrittiva inducendo in errore l'autorità. Conversazioni che indicano possesso/disponibilità di armi e la frequentazione di soggetti criminali possono integrare tale colpa ostativa.

  • art. 315 cod. proc. pen.

    Richiamato per legare la disciplina della riparazione all'ambito di impugnazione e alla limitazione della cognizione di legittimità; la Corte ha richiamato il criterio che limita la rilevanza del giudizio di Cassazione nei procedimenti di riparazione.

  • art. 646, comma 3, cod. proc. pen.

    Applicato per chiarire che la Corte di Cassazione, nel giudizio di legittimità sulla decisione di riparazione, è vincolata all'esame della legittimità e della congruità e logicità della motivazione, senza riaprire il merito del giudizio di fatto.

  • Legge 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 2 e 7

    Sono le norme in relazione alle quali era stata emessa la misura cautelare; la sentenza di merito ha assolto l'imputato perché il fatto non sussiste, ma la valutazione per la riparazione ha comunque considerato elementi diversi dalla configurabilità penale per escludere l'indennizzo.

  • Sez. U., n. 34559 del 26/06/2002 (De Benedictis)

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui il giudice della riparazione deve fondare la decisione su fatti concreti e precisi e valutare la condotta del richiedente ex ante al fine di stabilire se abbia creato la falsa apparenza di configurabilità del reato.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione ha cognizione autonoma rispetto al processo penale sostanziale e può valutare ex ante la condotta del detenuto: un'assoluzione penale non garantisce automaticamente l'indennizzo.
  • Per escludere l'indennizzo è sufficiente che emergano elementi concreti che dimostrino che la condotta del richiedente abbia contribuito, per negligenza o imprudenza, a ingenerare la falsa apparenza del reato; non è necessario che la condotta integri un reato accertato in sede penale.
  • Conversazioni intercettate che indicano possesso o disponibilità di armi e la frequentazione abituale di soggetti connotati criminalmente possono costituire elemento ostativo rilevante ai fini dell'art. 314 c.p.p.
  • L'assenza di rinvenimento materiale di armi in perquisizioni successive non invalida automaticamente la valutazione ex ante basata su altri elementi ritenuti concreti dal giudice della riparazione.
  • Errori materiali o imprecisioni formali nella motivazione del provvedimento impugnato (es. riferimento improprio a precedenti condanne) non determinano necessariamente l'annullamento se il giudizio complessivo resta congruo e logico e gli elementi decisivi sono correttamente valutati.
  • In sede di cassazione il sindacato è limitato alla legittimità, congruità e logicità della motivazione della decisione di riparazione: la Corte non riesamina il merito dei fatti come se fosse un nuovo processo.

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