Cassazione Penale, Sentenza n. 42419/2023 del 17/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Fascetto era stato condannato in primo grado e in appello per tre capi relativi a falsità commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) con riferimento a una dichiarazione contenuta nel "Modello 4" e a due attestazioni di presenza in azienda di ovini ritenute ideologicamente false. In cassazione il ricorrente deduceva: (i) che il "Mod. 4" del 9/12/2013 enunciava solo un'intenzione di trasporto per il giorno successivo e quindi non una attestazione di fatto; (ii) che le attestazioni non potevano essere smentite da controlli veterinari anteriori; (iii) che le condotte rilevate erano esclusivamente sanzionate in via amministrativa (norme di polizia veterinaria e registro di stalla); (iv) incongruenze tra l'elenco contestato e quello del "Mod. 4".
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e manifestamente infondati: il ricorrente aveva peraltro riconosciuto che gli animali indicati nel "Modello 4" erano quelli di cui aveva attestato la presenza in azienda; la nozione di "fatto" ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 comprende i dati fenomenici richiesti come presupposti delle autocertificazioni, e la falsità può integrare il reato di cui all'art. 483 c.p.; i registri di stalla e le annotazioni incorporate nella BDN hanno rilevanza pubblica e di tutela della salute pubblica; la disciplina amministrativa è applicabile in via sussidiaria "salvo che il fatto costituisca reato". Per l'inammissibilità è stato escluso l'esame d'ufficio dell'eventuale estinzione per prescrizione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto integrati gli elementi del reato di falsità commessa da privato in atto pubblico in relazione alle attestazioni rese nel "Modello 4" e nei registri, trattandosi di dichiarazioni idonee a incidere sulla pubblica fede e sulla banca dati nazionale.
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (art. 47 e art. 76)
Art. 47: la nozione di "fatto" comprende i dati fenomenici che sono presupposto delle autocertificazioni. Art. 76: la falsità nelle autocertificazioni è sanzionata. La Corte ha collegato tali norme all'applicabilità penale dell'art. 483 c.p. quoad poenam.
D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320
Regolamento di polizia veterinaria: disciplinava comportamenti sanzionabili amministrativamente, ma la Corte ha sottolineato che le norme amministrative operano in via sussidiaria "salvo che il fatto costituisca reato".
D.P.R. n. 317 del 1996
Altro regolamento di polizia veterinaria richiamato: le relative violazioni non escludono la rilevanza penale quando sussistono gli elementi costitutivi del reato.
T.U. n. 1265 del 1934 (art. 358)
Norma che puniva trasgressioni dei regolamenti sanitari; contiene clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca reato", richiamata per chiarire la sussidiarietà della sanzione amministrativa rispetto alla rilevanza penale.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 e art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228
Richiamate esclusivamente in relazione alla trattazione del procedimento in forma cartolare (modalità di trattazione del ricorso).
art. 129 e art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamati per affermare che, essendo il ricorso inammissibile, la Corte non poteva rilevare d'ufficio l'eventuale estinzione per prescrizione.
Norma che prevede la condanna alle spese e, in presenza di colpa nella formulazione dei motivi, l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende: applicata alla dichiarazione di inammissibilità.
Massime di principio
- Le autocertificazioni e le attestazioni inserite in registri ufficiali (es. registro di stalla, BDN) possono costituire atti idonei a tutelare la pubblica fede; la loro falsità può integrare il reato di falsità commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.).
- La mera qualificazione formale di una dichiarazione come "intenzione" non esclude automaticamente la rilevanza penale se la dichiarazione contiene dati fenomenici rilevanti che si riferiscono a fatti esistenti o pretesi tali.
- La violazione di norme amministrative o di regolamenti (polizia veterinaria) può essere sanzionata amministrativamente, ma se il comportamento integra gli elementi di una fattispecie penale la disciplina penale prevale (clausola "salvo che il fatto costituisca reato").
- In cassazione non è consentita una rivalutazione dei fatti e delle prove: i motivi che chiedono una diversa valutazione probatoria o una "rielaborazione" della ricostruzione di merito sono inammissibili.
- Ricorsi generici o privi di specifica e fondata questione di diritto rischiano l'inammissibilità e la conseguente condanna alle spese e, in presenza di colpa, al versamento alla Cassa delle ammende.
- Se la Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile, non può rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione; tale profilo perde efficacia quando l'istanza non è ammissibile.
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