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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42419/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Fascetto era stato condannato in primo grado e in appello per tre capi relativi a falsità commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) con riferimento a una dichiarazione contenuta nel "Modello 4" e a due attestazioni di presenza in azienda di ovini ritenute ideologicamente false. In cassazione il ricorrente deduceva: (i) che il "Mod. 4" del 9/12/2013 enunciava solo un'intenzione di trasporto per il giorno successivo e quindi non una attestazione di fatto; (ii) che le attestazioni non potevano essere smentite da controlli veterinari anteriori; (iii) che le condotte rilevate erano esclusivamente sanzionate in via amministrativa (norme di polizia veterinaria e registro di stalla); (iv) incongruenze tra l'elenco contestato e quello del "Mod. 4".

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e manifestamente infondati: il ricorrente aveva peraltro riconosciuto che gli animali indicati nel "Modello 4" erano quelli di cui aveva attestato la presenza in azienda; la nozione di "fatto" ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 comprende i dati fenomenici richiesti come presupposti delle autocertificazioni, e la falsità può integrare il reato di cui all'art. 483 c.p.; i registri di stalla e le annotazioni incorporate nella BDN hanno rilevanza pubblica e di tutela della salute pubblica; la disciplina amministrativa è applicabile in via sussidiaria "salvo che il fatto costituisca reato". Per l'inammissibilità è stato escluso l'esame d'ufficio dell'eventuale estinzione per prescrizione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 483 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto integrati gli elementi del reato di falsità commessa da privato in atto pubblico in relazione alle attestazioni rese nel "Modello 4" e nei registri, trattandosi di dichiarazioni idonee a incidere sulla pubblica fede e sulla banca dati nazionale.

  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (art. 47 e art. 76)

    Art. 47: la nozione di "fatto" comprende i dati fenomenici che sono presupposto delle autocertificazioni. Art. 76: la falsità nelle autocertificazioni è sanzionata. La Corte ha collegato tali norme all'applicabilità penale dell'art. 483 c.p. quoad poenam.

  • D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320

    Regolamento di polizia veterinaria: disciplinava comportamenti sanzionabili amministrativamente, ma la Corte ha sottolineato che le norme amministrative operano in via sussidiaria "salvo che il fatto costituisca reato".

  • D.P.R. n. 317 del 1996

    Altro regolamento di polizia veterinaria richiamato: le relative violazioni non escludono la rilevanza penale quando sussistono gli elementi costitutivi del reato.

  • T.U. n. 1265 del 1934 (art. 358)

    Norma che puniva trasgressioni dei regolamenti sanitari; contiene clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca reato", richiamata per chiarire la sussidiarietà della sanzione amministrativa rispetto alla rilevanza penale.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 e art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228

    Richiamate esclusivamente in relazione alla trattazione del procedimento in forma cartolare (modalità di trattazione del ricorso).

  • art. 129 e art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamati per affermare che, essendo il ricorso inammissibile, la Corte non poteva rilevare d'ufficio l'eventuale estinzione per prescrizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese e, in presenza di colpa nella formulazione dei motivi, l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende: applicata alla dichiarazione di inammissibilità.

Massime di principio

  • Le autocertificazioni e le attestazioni inserite in registri ufficiali (es. registro di stalla, BDN) possono costituire atti idonei a tutelare la pubblica fede; la loro falsità può integrare il reato di falsità commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.).
  • La mera qualificazione formale di una dichiarazione come "intenzione" non esclude automaticamente la rilevanza penale se la dichiarazione contiene dati fenomenici rilevanti che si riferiscono a fatti esistenti o pretesi tali.
  • La violazione di norme amministrative o di regolamenti (polizia veterinaria) può essere sanzionata amministrativamente, ma se il comportamento integra gli elementi di una fattispecie penale la disciplina penale prevale (clausola "salvo che il fatto costituisca reato").
  • In cassazione non è consentita una rivalutazione dei fatti e delle prove: i motivi che chiedono una diversa valutazione probatoria o una "rielaborazione" della ricostruzione di merito sono inammissibili.
  • Ricorsi generici o privi di specifica e fondata questione di diritto rischiano l'inammissibilità e la conseguente condanna alle spese e, in presenza di colpa, al versamento alla Cassa delle ammende.
  • Se la Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile, non può rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione; tale profilo perde efficacia quando l'istanza non è ammissibile.

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