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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29172/2020 del 21/12/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario e PA)

La controversia

La concessionaria era titolare dal 1985 di una concessione di media derivazione d’acqua, rinnovata nel 2011, per alimentare una centrale idroelettrica. Una società proprietaria di circa 83 mq di un fondo interessato dalle condotte aveva ottenuto in precedenti giudizi civili la rimozione delle condutture e il rigetto della domanda della concessionaria volta a costituire una servitù coattiva. Dopo l’entrata in vigore della L.P. n. 2 del 2015, fallito il tentativo di conciliazione previsto dalla legge, la concessionaria chiese l’asservimento dei terreni necessari per una condotta forzata interrata, una linea elettrica a media tensione e una linea dati e comandi di servizio. La Provincia dichiarò l’intervento di pubblica utilità e determinò l’indennità con decreto 21 marzo 2016, n. 3194; con decreto 23 marzo 2016, n. 3802, impose la servitù sul fondo della ricorrente, poi intavolata il 1° aprile 2016. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con sentenza n. 45/2019 depositata il 30 gennaio 2019, respinse l’impugnazione dei decreti. La società ricorrente ha proposto tre motivi, esaminati congiuntamente: ha sostenuto che il termine di nove mesi previsto dall’art. 11 della legge provinciale impedisse di attivare la procedura ablativa per una concessione rilasciata o rinnovata anni prima; ha contestato l’applicazione retroattiva della disciplina transitoria dell’art. 34, comma 5, denunciando contrasto con gli artt. 3, 41, 42 e 97 Cost. per lesione della proprietà, della concorrenza e della parità di trattamento, e chiedendo in subordine la rimessione alla Corte costituzionale; ha infine dedotto che l’espropriazione o l’asservimento non potessero essere disposti ex post per opere già realizzate, in base alla L.P. n. 10 del 1991. La concessionaria aveva inoltre chiesto in Cassazione la sospensione del giudizio in attesa della definizione dell’impugnazione contro una sentenza che aveva dichiarato nullo il titolo di acquisto del fondo della ricorrente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l’istanza di sospensione formulata per la prima volta in Cassazione: la statuizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sulla permanenza dell’interesse della ricorrente non era stata impugnata dalla concessionaria e la sospensione in attesa di altra controversia esula dalla funzione della Corte di cassazione. Nel merito, ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha interpretato l’art. 34, comma 5, L.P. n. 2 del 2015 nel senso che estende alle concessioni di media derivazione già rilasciate il regime degli artt. 10 e 11 relativo all’acquisizione coattiva dei fondi, ma senza applicare a tali concessioni pregresse il termine di nove mesi decorrente dall’aggiudicazione, riferibile alle nuove concessioni. Ha escluso che tale interpretazione comporti i denunciati contrasti costituzionali: la compressione della proprietà è prevista per ragioni di interesse pubblico nell’ambito della competenza legislativa provinciale, mentre la censura sulla concorrenza non è pertinente, poiché la domanda della ricorrente era stata dichiarata autonoma e non concorrenziale e non vi era stata comparazione tra le istanze. Ha inoltre ritenuto che la disciplina transitoria speciale costituisca il fondamento del potere ablatorio anche per infrastrutture già realizzate e che l’art. 32 bis della L.P. n. 10 del 1991 consenta l’acquisizione di opere già eseguite nelle condizioni previste. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese, liquidate in euro 4.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge; è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    l’istanza di sospensione del giudizio, in attesa della definizione di altra controversia, è inammissibile se proposta per la prima volta in Cassazione, in quanto il provvedimento richiesto esula dalla funzione istituzionale della Corte Suprema, cui è demandato soltanto il sindacato di legittimità delle anteriori decisioni di merito

    La sospensione necessaria non può essere chiesta per la prima volta davanti alla Cassazione, il cui compito è il controllo di legittimità delle decisioni impugnate.

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    l’istanza di sospensione del giudizio, in attesa della definizione di altra controversia, è inammissibile se proposta per la prima volta in Cassazione, in quanto il provvedimento richiesto esula dalla funzione istituzionale della Corte Suprema, cui è demandato soltanto il sindacato di legittimità delle anteriori decisioni di merito

    Anche la richiesta di sospensione discrezionale del processo in ragione di altra controversia non può essere introdotta per la prima volta in Cassazione.

  • art. 100 c.p.c.

    Il Tribunale ha, invero, rilevato che detta sentenza era stata sospesa in appello, sicchè la Maibach risultava ancora proprietaria del bene in questione e, pertanto, aveva interesse alla risoluzione dell’incardinato giudizio.

    La permanenza del titolo di proprietà, in quanto non definitivamente eliminato e con efficacia sospesa in appello, giustifica l’interesse a ottenere la decisione sull’impugnazione dell’asservimento.

  • L.P. Provincia autonoma di Bolzano 30 settembre 2005, n. 7, art. 3, comma 5

    Va rilevato che, in forza della L.P. Autonoma Bolzano 30 settembre 2005, n. 7, art. 3, comma 5, erano inammissibili le domanda di derivazione delle acque a scopo idroelettrico, con una potenza nominale media fino a 3000 kw, non corredate dal titolo comprovante la disponibilità delle aree interessate dagli eventuali impianti ed infrastrutture da realizzare.

    La disciplina previgente subordinava l’ammissibilità delle domande di derivazione idroelettrica di potenza nominale media fino a 3.000 kW alla prova della disponibilità delle aree necessarie.

  • L.P. Provincia autonoma di Bolzano 26 gennaio 2015, n. 2, art. 10

    Le infrastrutture indispensabili per gli impianti per medie derivazioni e le infrastrutture per il trasporto dell’energia prodotta sono considerate, ai sensi della L.P. 15 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche, di interesse pubblico, urgenti e indifferibili

    Le infrastrutture necessarie agli impianti di media derivazione e al trasporto dell’energia hanno qualifica di opere di interesse pubblico, urgenti e indifferibili, legittimando l’attivazione degli strumenti ablatori previsti dalla disciplina provinciale.

  • L.P. Provincia autonoma di Bolzano 26 gennaio 2015, n. 2, art. 11

    Il richiamo operato dall’art. 34, comma 5, alle disposizioni “concernenti la disponibilità dei fondi”, in armonia con la natura di norma transitoria rivestita da tale disposizione, non può che intendersi, dunque, se non come richiamo all’art. 10 della stessa Legge, che attribuisce la qualifica di opere di pubblica utilità alle installazioni necessarie alla realizzazione degli impianti di media derivazione, ed all’art. 11, ma depurato dall riferimento temporale ai nove mesi dall’aggiudicazione che, se ben si attaglia alle “nuove” concessioni, non può svolgere ruolo alcuno con riferimento a quelle nelle quali, non solo l’aggiudicazione, ma lo stesso rilascio della concessione sia avvenuto da tempo.

    Per le nuove concessioni la procedura di acquisizione coattiva va richiesta entro nove mesi dalla comunicazione dell’aggiudicazione; il termine non si applica alle concessioni già rilasciate cui la norma transitoria estende la procedura.

  • L.P. Provincia autonoma di Bolzano 26 gennaio 2015, n. 2, art. 34, comma 5

    Per converso, sia il tenore letterale del combinato disposto della L. n. 2 del 2015, artt. 11 e 34, sia la chiara intenzione del legislatore – costituente un criterio sussidiario di interpretazione, unitamente a quello letterale (Cass., 07/04/1983, n. 2454; Cass., 21/05/1988, n. 3550) – di estendere l’acquisibilità dei suoli in via espropriativa, in mancanza di consenso dei proprietari tavolari interessati, anche in relazione alle concessioni già rilasciate, comporta che la norma dell’art. 34, comma 5, della citata Legge non possa che essere intesa come diretta a consentire siffatta acquisizione in relazione a tutte le concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della stessa legge.

    La norma transitoria estende l’acquisizione coattiva dei fondi a tutte le concessioni di media derivazione già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge, senza limitarla alle concessioni più recenti.

  • art. 42, commi 2 e 3, Cost.

    Al riguardo – premesso che, sul piano generale, la funzione sociale, cui è finalizzata la proprietà privata (art. 42 Cost., comma 2), ne rende possibile l’espropriazione, nei casi preveduti dalla legge e salvo indennizzo, per motivi di interesse generale (art. 42 Cost., comma 3) – con specifico riferimento alla fattispecie concreta, deve rilevarsi che il bilanciamento di interessi operato della L.P. n. 2 del 2015, artt. 10 e 11, tra la proprietà dei fondi in capo ai proprietari tavolari e la loro acquisizione rientra nell’ambito delle competenza legislativa primaria provinciale

    La proprietà privata può essere compressa mediante espropriazione prevista dalla legge per motivi di interesse generale e salvo indennizzo; il bilanciamento operato dalla disciplina provinciale ricade nella competenza legislativa primaria della Provincia.

  • art. 8, n. 22, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

    con specifico riferimento alla fattispecie concreta, deve rilevarsi che il bilanciamento di interessi operato della L.P. n. 2 del 2015, artt. 10 e 11, tra la proprietà dei fondi in capo ai proprietari tavolari e la loro acquisizione rientra nell’ambito delle competenza legislativa primaria provinciale, attribuita alla Provincia Autonoma di Bolzano, in materia di espropriazione e di utilizzazione delle acque pubbliche, dall’art. 8, n. 22 e art. 9, n. 9, dello statuto speciale della Provincia.

    La Provincia autonoma di Bolzano dispone di competenza legislativa primaria in materia di espropriazione e utilizzazione delle acque pubbliche.

  • art. 9, n. 9, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

    con specifico riferimento alla fattispecie concreta, deve rilevarsi che il bilanciamento di interessi operato della L.P. n. 2 del 2015, artt. 10 e 11, tra la proprietà dei fondi in capo ai proprietari tavolari e la loro acquisizione rientra nell’ambito delle competenza legislativa primaria provinciale, attribuita alla Provincia Autonoma di Bolzano, in materia di espropriazione e di utilizzazione delle acque pubbliche, dall’art. 8, n. 22 e art. 9, n. 9, dello statuto speciale della Provincia.

    La competenza legislativa primaria provinciale indicata dalla Corte comprende le materie richiamate dallo Statuto, rilevanti per il regime delle derivazioni e delle acquisizioni coattive.

  • art. 41 Cost.

    Per quanto concerne, poi, la pretesa violazione del diritto alla concorrenza – che deriverebbe dal fatto che la Maibach avrebbe potuto contare sul fatto che “il proprio progetto, munito della disponibilità dei terreni, sarebbe stato valutato in termini migliori rispetto al progetto di Azienda Elettrica”, va rilevato che – come ha stabilito questa Corte nella sentenza n. 14229/2020 – non è in contestazione, nella presente controversia, che l’intervenuta declaratoria di inammissibilità della domanda di concessione presentata da Maibach “ha precluso alla Provincia intimata di mettere in comparazione le due istanze de quibus appunto perchè mai furono concorrenti”

    La censura fondata sulla concorrenza non incide sulla legittimità della procedura ablativa quando la domanda della parte che la propone non è stata ammessa alla comparazione perché autonoma e non concorrente.

  • L.P. Provincia autonoma di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10, art. 32 bis

    Va soggiunto che, ai sensi della L.P. sugli espropri n. 10 del 1991, art. 32 bis – fondata sulle succitate norme dello Statuto speciale, richiamata dalla L.P. n. 2 del 2015, ed avente ad oggetto l’utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico – l’acquisizione di opere già realizzate è possibile anche quando, come nel caso di specie, “sia imposta una servitù di diritto pubblico ed il bene continui ad essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale”.

    La disciplina provinciale consente l’acquisizione di opere già realizzate in assenza di titolo per finalità di interesse pubblico, anche quando sia imposta una servitù di diritto pubblico e il bene continui a essere utilizzato dal proprietario o da altro titolare di un diritto reale.

  • art. 116 Cost.

    E’, per vero, del tutto evidente che il fondamento del potere espropriativo in parola è ravvisabile nella norma speciale transitoria di cui al menzionato della L.P. n. 2 del 2015, art. 34, comma 5, espressione della potestà legislativa primaria attribuita alla Provincia di Bolzano, in materia di espropri, dalle succitate disposizioni dello Statuto speciale, avente rilievo costituzionale, ai sensi dell’art. 116 Cost..

    La potestà legislativa primaria provinciale esercitata in materia di espropri trova fondamento costituzionale nello Statuto speciale, al quale l’art. 116 Cost. riconosce rilievo costituzionale.

  • art. 1032 c.c.

    La finalità evidente, sottesa alla norma in esame, è – per vero – quella di consentire la regolazione definitiva di situazioni risalenti nel tempo, che per ragioni contingenti, legate anche a specifiche problematiche inerenti al regime tavolare vigente nella Provincia di Bolzano, non abbiano consentito l’acquisizione del terreni mediane gli strumenti tipici del diritto civile, quali l’espropriazione o la costituzione coattiva del diritto di servitù, ai sensi degli artt. 1032 e 1033 c.c., come – del resto – è accaduto nel caso concreto.

    La Corte richiama la costituzione coattiva della servitù quale strumento civilistico tipico per acquisire la disponibilità necessaria a regolare situazioni pregresse non definite mediante accordo.

  • art. 1033 c.c.

    La finalità evidente, sottesa alla norma in esame, è – per vero – quella di consentire la regolazione definitiva di situazioni risalenti nel tempo, che per ragioni contingenti, legate anche a specifiche problematiche inerenti al regime tavolare vigente nella Provincia di Bolzano, non abbiano consentito l’acquisizione del terreni mediane gli strumenti tipici del diritto civile, quali l’espropriazione o la costituzione coattiva del diritto di servitù, ai sensi degli artt. 1032 e 1033 c.c., come – del resto – è accaduto nel caso concreto.

    La Corte richiama l’espropriazione o la costituzione coattiva della servitù, secondo gli strumenti civilistici menzionati, come modalità di acquisizione della disponibilità dei terreni.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La norma transitoria che estende alle concessioni di media derivazione già rilasciate le disposizioni sulla disponibilità dei fondi consente l’acquisizione coattiva dei terreni per tutte le concessioni pregresse, senza che si applichi il termine di nove mesi decorrente dall’aggiudicazione, previsto per le nuove concessioni.
  • La qualifica legislativa di interesse pubblico, urgenza e indifferibilità delle infrastrutture necessarie agli impianti di media derivazione può fondare l’imposizione coattiva di servitù anche quando le opere siano già state realizzate, nei presupposti stabiliti dalla disciplina provinciale.
  • La richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione di altra controversia è inammissibile se formulata per la prima volta in Cassazione, perché non rientra nella funzione di sindacato di legittimità della Corte.
  • Non è fondata, ai fini dell’impugnazione dell’asservimento, la censura di violazione della concorrenza che presupponga la comparazione tra domande quando l’istanza della parte ricorrente era stata dichiarata autonoma e non concorrente e, pertanto, non era stata comparata con quella del concessionario.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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