Cassazione Civile, Sentenza n. 29178/2020 del 21/12/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La CO.RES. S.r.l. chiedeva il riconoscimento e il pagamento di somme relative a lavori di somma urgenza (art.176 d.P.R. 207/2010) eseguiti per conto del Comune di Roma; l'amministrazione aveva avviato, ma non concluso, il procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. e) d.lgs. 267/2000; la società ha impugnato il silenzio-inadempimento ai sensi degli artt.31 e 117 del codice del processo amministrativo per ottenere che l'amministrazione provvedesse al riconoscimento del debito e al pagamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso: ha ritenuto insussistente la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere dell'azione proposta per ottenere l'accertamento dell'obbligo dell'ente di provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio ex art.194, lett. e) TUEL, perché la pretesa della società è riconducibile a un diritto soggettivo di pagamento derivante dal rapporto contrattuale/obbligazione sottostante. Di conseguenza la controversia attiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese di giudizio in Cassazione.
Norme richiamate
Costituzione, art. 103
Richiamato nel tema del riparto di giurisdizione: la controversia sulla domanda di pagamento riconducibile a diritto soggettivo rientra nella giurisdizione ordinaria.
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, art. 176
Disciplina gli affidamenti in caso di somma urgenza: nella fattispecie gli interventi urgenti hanno originato il credito della appaltatrice verso l'ente.
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), art. 191, comma 4
Prevede che in difetto di riconoscimento del debito fuori bilancio il rapporto obbligatorio possa ricadere sul funzionario o sull'amministratore che hanno disposto la fornitura; usata per spiegare gli effetti della mancata deliberazione consiliare.
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), art. 194, comma 1, lett. e)
Stabilisce il procedimento di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio e viene interpretato come procedimento discrezionale dell'ente volto a valutare utilità e arricchimento per l'ente, non come fonte automatica di un diritto soggettivo del creditore al riconoscimento.
Codice del processo amministrativo, artt. 31 e 117
L'azione per silenzio-inadempimento è strumentale e ammessa solo se la pretesa si fonda su interesse legittimo connesso a poteri autoritativi discrezionali; non è lo strumento adeguato per pretese riconducibili a diritti soggettivi di pagamento.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13
Norma procedurale richiamata in ordine al contributo unificato e agli obblighi di versamento delle spese di giustizia; applicata ai costi di Cassazione.
Massime di principio
- Se la pretesa del privato è essenzialmente un diritto soggettivo di pagamento derivante dall'esecuzione di lavori o forniture, la competenza a decidere spetta al giudice ordinario; l'azione per silenzio-inadempimento avanti al giudice amministrativo è inammissibile.
- Il riconoscimento del debito fuori bilancio ex art.194 TUEL ha carattere discrezionale e valutativo (utilità e arricchimento dell'ente): non costituisce automaticamente un diritto soggettivo del creditore impugnabile come atto dovuto dal giudice amministrativo.
- In caso di mancato riconoscimento o di ritardo nel procedimento di debito fuori bilancio, il creditore può valutare azioni alternative: giudizio ordinario per il pagamento, azione per responsabilità contabile o verso i funzionari (art.191, comma 4 TUEL), o altre azioni civili appropriate.
- Prima di promuovere un ricorso per silenzio amministrativo, verificare la natura della pretesa (interesse legittimo vs diritto soggettivo): usare il rimedio amministrativo/giurisdizionale coerente con la natura della posizione sostanziale.
- Per aumentare le chance di tutela, il privato dovrebbe documentare concretamente l'esistenza del rapporto obbligatorio, l'avvenuta esecuzione e gli elementi di utilità/arricchimento per l'ente se intende comunque valorizzare la procedura di riconoscimento del debito, pur sapendo che il giudice amministrativo difficilmente può sostituirsi all'ente nella valutazione discrezionale.
- Valutare tempestivamente le possibili azioni parallele (ricorso al giudice ordinario per il pagamento, segnalazione agli organi di controllo contabile, richiesta di responsabilità a carico dei funzionari) quando l'ente non conclude il procedimento di riconoscimento.
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