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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29177/2020 del 21/12/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'avv. Marco Locas impugnava la sentenza del Consiglio nazionale forense che aveva confermato la sanzione disciplinare (sospensione di 3 mesi) irrogata dal COA di Venezia per plurime violazioni del codice deontologico connesse alla mancata coltivazione di due cause, ritardi nelle iscrizioni a ruolo, notifiche tardive e mancata consegna di documentazione al nuovo difensore. Il ricorrente deduceva (1) la prescrizione dell'azione disciplinare alla luce dell'art. 56 della legge n. 247/2012 e (2) la sproporzione della sanzione applicata rispetto alle sanzioni edittali più favorevoli del nuovo codice deontologico e alla remotezza nel tempo dei fatti.

La decisione

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha ritenuto applicabile il termine breve di 30 giorni per proporre ricorso ex art. 36, comma 6, della legge n. 247/2012, decorrente dalla notificazione d'ufficio della sentenza del CNF; la sentenza del CNF era stata depositata nella segreteria del CNF il 14/10/2019 (notificazione per deposito ai sensi dell'art. 60 r.d. n. 37/1934) e il ricorrente era stato informato con PEC il 15/10/2019. Il ricorso per cassazione è stato notificato via PEC l'8/6/2020, ben oltre il termine di 30 giorni, sicché è stato dichiarato inammissibile senza esame del merito. La Corte ha inoltre precisato che le successive norme che estendono l'obbligo di notifiche telematiche al CNF (modifica introdotta dal d.l. 28/2020) non erano applicabili al caso perché posteriori.

Norme richiamate

  • legge n. 247 del 31 dicembre 2012, art. 36, comma 6

    termine di trenta giorni per proporre ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio nazionale forense

    Stabilisce il termine breve di 30 giorni decorrente dalla notificazione d'ufficio della sentenza del CNF; il mancato rispetto di tale termine rende il ricorso inammissibile salvo il caso in cui non sia stata effettuata valida notificazione d'ufficio e nessun interessato abbia provveduto alla notificazione

  • legge n. 247 del 31 dicembre 2012, art. 56

    disciplina della prescrizione dell'azione disciplinare (richiamata dal ricorrente)

    Rilevata dal ricorrente per sostenere la prescrizione; la Corte non ha pronunciato sul merito della prescrizione perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività

  • regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, art. 60, terzo comma

    le parti interessate devono eleggere domicilio in Roma e, in mancanza, le comunicazioni e le notificazioni sono fatte mediante deposito nella segreteria del Consiglio nazionale

    Stabilisce la specifica disciplina delle notificazioni nei procedimenti dinanzi al CNF: il deposito nella segreteria del CNF vale come forma di notificazione e fa decorrere i termini; l'elezione del domicilio in Roma evita il ricorso alla modalità del deposito

  • decreto-legge n. 179 del 2012, art. 16, comma 4 (come novellato dal d.l. 28/2020)

    le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi

    La modifica ha esteso l'obbligo di notifiche telematiche anche ai procedimenti del CNF, ma la Corte ha osservato che tale novità è successiva al deposito della sentenza e quindi non applicabile al caso in esame

  • art. 327 c.p.c.

    termine 'lungo' per la proposizione di impugnazioni in assenza di notificazione d'ufficio

    Il termine lungo può trovare applicazione solo se non vi è stata valida notificazione d'ufficio della decisione del CNF e nessun interessato ha provveduto alla notificazione; non era il caso di specie

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    prevede l'ulteriore versamento del contributo unificato se dovuto

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per eventuale versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nei procedimenti dinanzi al Consiglio nazionale forense l'elezione del domicilio in Roma è procedura cruciale: in mancanza, il deposito nella segreteria del CNF vale come notificazione e fa decorrere i termini impugnatori.
  • Per i ricorsi in Cassazione avverso decisioni del CNF si applica il termine breve di 30 giorni ex art. 36, comma 6, legge n. 247/2012; occorre computare il termine dalla data di deposito/notificazione prevista dalle norme specifiche (es. art. 60 r.d. n. 37/1934).
  • La conoscenza effettiva tramite PEC della pubblicazione/deposito può concretamente integrare la notificazione, ma non sospende né prolunga i termini ordinari: è necessario notificare il gravame entro il termine stabilito.
  • Le modifiche normative successive (es. estensione delle notifiche telematiche al CNF) non operano retroattivamente a decisioni già depositate; valutare sempre la data di entrata in vigore della norma rispetto agli atti del procedimento.
  • Se si intende eccepire la prescrizione dell'azione disciplinare, va valutato preliminarmente se la contestazione sia stata oggetto di atti interruttivi o se la disciplina sopravvenuta renda più favorevole il regime: tuttavia tali questioni possono restare inespresse se il ricorso è dichiarato inammissibile per vizi procedurali di notifica o termini.
  • Come regola pratica: eleggere tempestivamente domicilio processuale richiesto, conservare le ricevute di deposito e di PEC, calcolare le scadenze dai termini di deposito/ notificazione specificati per il CNF e, in caso di dubbi sulla validità della notificazione d'ufficio, valutare l'applicabilità del termine 'lungo' ex art. 327 c.p.c.

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