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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29315/2020 del 22/12/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

A fronte di un decreto ingiuntivo per lire 231.530.356 (rate di mutuo ipotecario per lire 193.805.300 e sei cambiali agrarie per lire 23.054.618), gli intimati (Michelina e Giovanni Marraudino) avevano proposto opposizione deducendo, tra l'altro, la simulazione del mutuo (mutuo di scopo: la somma sarebbe stata destinata a ripianare passività di conto corrente e non all'investimento immobiliare indicato) e censurando il presunto sistema di anatocismo e la pattuizione di tassi ultralegali sugli interessi moratori. Il Tribunale di Matera ha dichiarato improponibile la domanda monitoria per le rate di mutuo (perché il titolo notarile era già esecutivo) e ha respinto l'opposizione con riferimento alle cambiali agrarie, condannando gli opponenti al pagamento di lire 23.054.618 più interessi. La Corte d'appello di Potenza ha respinto l'appello dei Marraudino. In cassazione il ricorrente ha impugnato la sentenza per quattro motivi (tra cui nullità per simulazione del mutuo, anatocismo, tassi sugli interessi delle cambiali e omesso esame di prove).

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Sul merito la Corte ha ritenuto infondata la censura di mutuo di scopo: la mera indicazione generica di "investimento immobiliare" non è sufficiente a configurare un mutuo di scopo, che richiede l'assunzione di un preciso obbligo da parte del mutuatario sulla destinazione delle somme. Le doglianze sull'anatocismo sono state giudicate non fondate: i giudici di merito avevano rilevato che non risultava pattuito un meccanismo di capitalizzazione degli interessi e che la questione era stata affrontata dal Tribunale; le altre censure sono state ritenute inammissibili o non decisive perché non evidenziate appropriatamente nel giudizio di merito. Sono state liquidate le spese a carico del ricorrente e disposti i contributi e onorari a favore della resistente.

Norme richiamate

  • art. 15 d.P.R. n. 601/1973

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle agevolazioni per il credito a medio-lungo termine; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia spiegato come tale norma incida sulla mancata prova di una pattuizione che caratterizzi un mutuo di scopo e che la questione non fosse stata logicamente e processualmente valorizzata in grado.

  • artt. 1346 e 1418 c.c.

    Richiamati in relazione alla presunta nullità del contratto (simulazione). La Corte ha applicato i principi generali sulla simulazione e sulla nullità contrattuale e ha ritenuto non provata la fattispecie della simulazione del mutuo di scopo.

  • art. 1813 c.c.

    Utilizzato dalla Corte per delineare il tipo contrattuale del mutuo e spiegare che il mutuo di scopo rappresenta una deviazione da tale tipo: per configurarlo è necessaria un'espressa pattuizione che vincoli il mutuatario alla destinazione delle somme.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dal ricorrente per profili processuali; la Corte non ha ritenuto sussistente alcuna violazione dei principi del giusto processo evidenziata dal ricorrente.

  • artt. 112 e 132 c.p.c.

    Richiamati in ordine all'obbligo del giudice di decidere su tutte le domande e alle impugnazioni; la Corte ha ritenuto che non sussista omessa pronuncia, perché le questioni erano state affrontate o risultavano assorbite/implicitamente risolte.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nei motivi processuali; la Corte non ha riconosciuto rilievo alla censura processuale relativa a questa norma, atteso il perimetro delle questioni effettivamente decise.

  • artt. 1284 e 1418 c.c.

    Invocati dal ricorrente in relazione alla pattuizione e nullità di interessi; la Corte ha ritenuto che tali censure non fossero adeguatamente dedotte o non rilevanti rispetto alle statuizioni già rese in primo grado e in appello.

  • artt. 7 e 37 r.d.l. n. 1509/1927 (convertito in L. n. 1760/1928)

    Richiamati in relazione ai tassi applicati alle cambiali agrarie; la Corte ha osservato che la questione non era stata efficacemente devoluta o provata nei gradi di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (inserito dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012)

    Applicata in sede di liquidazione delle spese per dare atto dell'obbligo del versamento di un ulteriore contributo da parte del ricorrente; la Corte ha disposto la condanna alle spese comprensive degli oneri previsti.

Massime di principio

  • Il mutuo di scopo richiede l'assunzione contrattuale di un preciso obbligo da parte del mutuatario sulla destinazione delle somme: una menzione generica di "investimento immobiliare" è insufficiente a caratterizzare un mutuo di scopo.
  • Per ottenere l'accertamento della simulazione occorre provare che le parti hanno voluto rappresentare diversamente la realtà negoziale: la semplice divergenza tra utilizzo effettivo delle somme e finalità indicata non basta se non emerge un obbligo vincolante nel contratto.
  • Le questioni di anatocismo (capitalizzazione degli interessi) devono essere specificamente dedotte e dimostrate: i giudici verificano se la pattuizione contrattuale prevede la capitalizzazione; in mancanza di una convenzione, l'accertamento può essere rigettato.
  • La declaratoria di improponibilità di una domanda monitoria per l'esistenza di un titolo esecutivo (es. atto notarile) assorbe le questioni attinenti a quel rapporto e può escludere la necessità di ulteriori accertamenti sul medesimo oggetto.
  • Il vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c. opera solo se il giudice ha completamente omesso di decidere su una domanda rilevante non assorbita; non si configura quando la questione è implicitamente risolta o assorbita da altra statuizione.
  • Le eccezioni relative a disposizioni fiscali o amministrative (es. agevolazioni previste da DPR/leggi) devono essere concretamente e processualmente valorizzate per impattare la qualificazione civilistica dell'operazione; l'invocazione generica è insufficiente.
  • In sede di impugnazione, la ricostruzione dei fatti e la dimostrazione probatoria sono decisive: mezzi istruttori che non attengono direttamente alla questione decisiva (es. consulenze non pertinenti) hanno scarso rilievo.
  • Le spese processuali e i contributi per l'accesso alla Cassazione possono essere liquidati anche con riferimento a norme speciali (es. d.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche) e gravare sul ricorrente soccombente.

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