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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29316/2020 del 22/12/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti contestavano la legittimità degli interessi moratori (usurarietà), l'anatocismo (capitalizzazione degli interessi applicata dalla banca), la validità e la causa della commissione di massimo scoperto, la computabilità delle commissioni nel TEG, nonché la nullità del contratto di conto corrente n. 20246 per difetto della forma scritta e la illegittimità di addebiti relativi al servizio "CartaSi".

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili la maggior parte dei motivi (principalmente quelli relativi alla valutazione di usurarietà e alla qualificazione del documento di sintesi), ma ha accolto il sesto e il settimo motivo: ha rilevato che la Corte d'appello avrebbe dovuto esaminare d'ufficio le eccezioni di nullità del contratto e quelle relative alla commissione di massimo scoperto (e che l'eccezione inerente gli addebiti "CartaSi" era stata sollevata in primo grado e dunque doveva essere valutata). La sentenza della Corte di appello è stata cassata in relazione a questi profili e la causa è stata rinviata alla Corte di Trieste in diversa composizione per il riesame, con condanna alle spese di giudizio in solido per il rinvio.

Norme richiamate

  • art. 1815 c.c.

    Discussa: il divieto di pattuire interessi usurari per il mutuo è richiamato anche come principio applicabile a rapporti che prevedono messa a disposizione di denaro, ma la Corte sottolinea che per il conto corrente rileva l'interesse concretamente applicato al momento dello scoperto.

  • d.l. n. 394/2000 conv. in L. n. 24/2001

    Riferita come norma di interpretazione sull'usura; i ricorrenti richiamano la necessità di valutare la pattuizione di interessi usurari anche con riferimento alle comunicazioni periodiche (estratti conto).

  • art. 118 TUB

    Evidenziato che lo jus variandi bancario può modificare nel tempo il tasso applicato al conto corrente e che rileva il tasso concretamente applicato al momento dello scoperto (modifica comunicata e tacitamente approvata dal correntista).

  • art. 120 TUB

    Richiamato in tema di anatocismo: la capitalizzazione richiede pari periodicità per interessi attivi e passivi; la Corte ha però osservato che, in caso di mancata pattuizione degli interessi creditori, il contratto è soggetto a integrazione e resta possibile la capitalizzazione.

  • delibera CICR 9 febbraio 2000

    Riferita con l'art. 120 TUB in tema di periodicità della capitalizzazione; la Corte ha ritenuto che l'eterointegrazione del contratto produce un tasso creditorio sostitutivo che rende operante la clausola anatocistica.

  • art. 117 TUB

    Richiamato per dire che, in mancanza di pattuizione degli interessi creditori, opera il tasso sostitutivo previsto dall'articolo (che consente l'esistenza di un interesse creditorio ai fini della capitalizzazione).

  • art. 1224 c.c.

    Citato in relazione agli effetti di una eventuale declaratoria di usurarietà antecedente all'inadempimento: la riduzione degli interessi segue le regole risarcitorie e di maturazione effettiva.

  • art. 1418, 1419, 1421 c.c.

    Richiamati nelle censure sulla nullità e assenza di causa delle clausole (commissione massimo scoperto e forma del contratto); la Cassazione ha ritenuto che tali profili di nullità siano rilevabili d'ufficio.

  • art. 1283 c.c.

    Menziionato nella doglianza relativa alla capitalizzazione, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile.

  • art. 644 c.p.

    Riferito tra le norme evocative delle doglianze penali-economiche contro pratiche bancarie, senza tuttavia esito favorevole per i ricorrenti su quel punto.

  • d.l. n. 185/2008 conv. in L. n. 2/2009

    Richiamato in ordine alla disciplina del TEG e alle modifiche normative: la Corte d'appello aveva ritenuto inapplicabile la disciplina introdotta dal d.l. 185/2008 ai rapporti dedotti in lite.

  • art. 345 c.p.c.

    Focale: la Cassazione ribadisce che l'eccezione di nullità contrattuale è rilevabile d'ufficio anche in appello quando incide sulla validità del rapporto dedotto in giudizio, e la Corte d'appello avrebbe dovuto esaminarla.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nella doglianza sulla nullità della sentenza; le censure sulla mancata valutazione delle eccezioni di nullità sono state ritenute fondate in parte per violazione di regole istruttorie/decisorie.

Massime di principio

  • Per i conti correnti la verifica di usurarietà degli interessi moratori prende in considerazione il tasso concretamente applicato al momento dello scoperto, non semplicemente il tasso originariamente pattuito.
  • Le modifiche unilaterali del tasso operate dalla banca (jus variandi ai sensi dell'art. 118 TUB) e tacitamente approvate dal cliente possono determinare il saggio rilevante per la verifica dell'usurarietà.
  • L'anatocismo richiede pari periodicità per interessi attivi e passivi; tuttavia, in mancanza di pattuizione di interessi creditori il contratto può essere eterointegrato con il tasso sostitutivo di legge (art. 117 TUB), rendendo operante la capitalizzazione.
  • Le eccezioni di nullità contrattuale (es. difetto di forma scritta, assenza di causa di specifiche commissioni) sono rilevabili d'ufficio e pertanto non possono essere dichiarate "nuove" dall'appello se erano già prospettate o attengono alla validità del rapporto dedotto in giudizio.
  • La computabilità della commissione di massimo scoperto nel TEG e la legittimità dei relativi addebiti richiedono un esame puntuale: tali profili possono determinare obbligazioni restitutorie se la clausola è nulla o priva di causa.
  • In controversie bancarie con profili tecnici (calcolo del TEG, periodicità di capitalizzazione, identificazione del tasso concreto) è essenziale allegare e dimostrare quale tasso sia stato effettivamente applicato nel periodo rilevante; altrimenti le censure su usurarietà possono risultare inammissibili.

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