Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29171/2020 del 21/12/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (moglie)

La controversia

La moglie aveva chiesto al Tribunale di Milano la separazione personale, con addebito al marito, e provvedimenti sull’affidamento e sul mantenimento della figlia minorenne. Il marito aveva eccepito il difetto di giurisdizione italiana in favore del giudice portoghese, sostenendo che la figlia avesse vissuto per otto mesi in Portogallo e vi avesse stabilito la propria residenza abituale; aveva inoltre chiesto, nel merito, l’addebito della separazione alla moglie e l’affidamento della minore. Il Tribunale di Milano aveva respinto l’eccezione di giurisdizione, pronunciato la separazione senza addebito, affidato la figlia alla madre e posto a carico del padre un assegno di mantenimento. La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 12 giugno 2018, aveva rigettato il gravame: aveva riconosciuto la giurisdizione italiana sia sulla separazione, in ragione della residenza della moglie in Italia, sia sulle domande relative alla minore, stabilmente residente in Italia presso la madre al momento della domanda; aveva inoltre confermato il mancato addebito e l’importo dell’assegno. In Cassazione il marito ha proposto tre motivi: con il primo ha contestato la giurisdizione italiana sulle domande relative alla figlia, invocando la precedente permanenza in Portogallo e il criterio di ultrattività della residenza abituale anteriore; con il secondo e il terzo, denunciando l’omesso esame di fatti decisivi, ha censurato la valutazione delle prove documentali relative alla domanda di addebito della separazione alla moglie e alla richiesta di riduzione dell’assegno di mantenimento.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato respinto: alla data di proposizione della domanda la minore era stabilmente residente in Italia con la madre; la frequentazione dell’asilo in Italia e l’inserimento nel sistema sanitario costituivano indicatori utili della residenza abituale, e anche il giudice portoghese aveva riconosciuto che la bambina dovesse rientrare in Italia. La giurisdizione sulle domande relative alla responsabilità genitoriale spettava quindi al giudice dello Stato di residenza abituale della minore al momento della domanda. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili: le censure miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti di merito, senza individuare nei termini richiesti un fatto storico decisivo il cui esame fosse stato omesso. La Corte d’appello aveva motivato sia il rigetto dell’addebito — reputando giustificato il rientro della moglie in Italia per riprendere il lavoro dopo la scadenza dell’aspettativa per maternità — sia la conferma dell’assegno, sulla base del confronto tra i redditi delle parti e dei rispettivi contesti geografici. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’intimata non si era costituita. È stato dato atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 8, par. 1, Regolamento CE n. 2201/2003

    In tema di giurisdizione sulle domande inerenti la responsabilità genitoriale su figli minori non residenti abitualmente in Italia, formulate nel giudizio di separazione o di divorzio introdotto dinanzi al giudice italiano, il criterio determinativo cogente della residenza abituale del minore, previsto dall’art. 8, par. 1, del Regolamento CE n. 2201 del 2003 e art. 3 del Regolamento CE n. 4 del 2009, trova, invero, fondamento nel superiore e preminente interesse di quest’ultimo a che i provvedimenti che lo riguardano siano adottati dal giudice più vicino al luogo della sua residenza effettiva, nonchè nell’esigenza di realizzare la concentrazione di tutte le azioni giudiziarie ad esso relative.

    La giurisdizione sulle domande relative alla responsabilità genitoriale è attribuita, in via cogente, all’autorità giudiziaria dello Stato in cui il minore ha la residenza abituale, determinata con riferimento alla sua situazione effettiva e all’interesse a essere giudicato dal tribunale più vicino.

  • art. 3 Regolamento CE n. 2201/2003

    Di conseguenza, anche nel caso in cui nel giudizio di separazione o di divorzio, introdotto innanzi al giudice italiano, siano avanzate domande inerenti la responsabilità genitoriale ed il mantenimento di figli minori, che non siano residenti abitualmente in Italia, ma in altro stato membro dell’Unione Europea, la giurisdizione su tali domande spetta, rispettivamente ai sensi dell’art. 8, par. 1, del Regolamento CE n. 2201 del 2003 e art. 3 del Regolamento CE n. 4 del 2009, all’autorità giudiziaria dello Stato di residenza abituale dei minori al momento della loro proposizione, dovendosi salvaguardare l’interesse superiore e preminente dei medesimi a che i provvedimenti che li riguardano siano adottati dal giudice più vicino al luogo di residenza effettiva degli stessi, nonchè realizzare la tendenziale concentrazione di tutte le azioni che li riguardano, attesa la natura accessoria della domanda relativa al mantenimento rispetto a quella sulla responsabilità genitoriale.

    La disposizione è richiamata per la giurisdizione sulla domanda di separazione; ai fini delle domande concernenti i figli, il criterio pertinente è invece quello della residenza abituale del minore previsto dall’art. 8 del medesimo regolamento.

  • art. 8 del Regolamento CE n. 2201/2003

    Secondo il costante insegnamento di questa Corte, invero, la giurisdizione sulle domande relative all’affidamento dei figli ed al loro mantenimento, ove pure proposte congiuntamente a quella di separazione giudiziale, appartiene al giudice del luogo in cui il minore risiede abitualmente, a norma dell’art. 8 del Regolamento CE n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003.

    La domanda relativa all’affidamento e al mantenimento del minore, anche se proposta insieme a quella di separazione, è sottoposta alla giurisdizione del giudice del luogo di residenza abituale del minore.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo novellato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce, invero, nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

    Il vizio ricorre soltanto per l’omesso esame di un fatto storico, discusso tra le parti e decisivo; non consente di ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

    Il ricorso deve individuare specificamente il fatto storico omesso, la fonte da cui risulta, le circostanze della sua discussione processuale e la sua decisività; l’omessa menzione di singoli elementi di prova non integra il vizio se il fatto storico è stato comunque esaminato.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

    In coordinamento con l’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., la norma impone di indicare gli elementi necessari a identificare il fatto storico asseritamente omesso; la mancata considerazione di ogni singola risultanza probatoria non basta quando il fatto è stato esaminato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, di importo pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nelle controversie di separazione o divorzio, la giurisdizione sulle domande relative alla responsabilità genitoriale e al mantenimento del minore spetta, secondo i criteri europei richiamati, all’autorità giudiziaria dello Stato in cui il minore ha la residenza abituale al momento della proposizione della domanda; rilevano la vicinanza al minore e la concentrazione delle azioni che lo riguardano.
  • La residenza abituale di un minore in tenera età va accertata considerando la sua situazione effettiva. Possono assumere rilievo, come indicatori proiettivi, l’iscrizione all’asilo e l’inserimento nel sistema sanitario di uno Stato.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo non permette di rimettere in discussione la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito. Il ricorrente deve specificare il fatto storico omesso, la fonte che ne dimostra l’esistenza, quando e come sia stato discusso e perché avrebbe determinato un esito diverso.
  • L’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando il giudice abbia comunque preso in considerazione il fatto storico rilevante.

Come è indicizzato

MaterieSeparazioneAffidamento dei figliGiurisdizione internazionaleImpugnazioni
RamiFamigliaInternazionale privatoProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.