Cassazione Civile, Ordinanza n. 31773/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di un importo derivante da saldo passivo di conto corrente e rate insolute di mutuo chirografario. Il debitore, insieme ad altri soggetti e alla società in liquidazione, propose opposizione deducendo: difetto di legittimazione attiva della società che aveva chiesto il decreto; erronea indicazione dei nominativi dei debitori nel decreto e nella notifica; mancanza di prova dell’esistenza e dell’ammontare del credito; applicazione di interessi illegittimi e richiesta di ricalcolo mediante c.t.u. contabile. Il tribunale respinse l’opposizione; la corte d’appello confermò, ritenendo corretta la correzione dell’errore materiale, generiche ed esplorative le contestazioni sul quantum e infondata la richiesta di c.t.u. In cassazione il ricorrente dedusse quattro motivi, formalmente prospettati come violazione di legge e vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., insistendo su: mancata notifica dell’ordinanza di correzione ex art. 121 disp. att. c.p.c.; erronea individuazione dei debitori; omessa ammissione della c.t.u. contabile; omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente, con riferimento anche ad anatocismo e usura.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi non fossero specifici e non si confrontassero adeguatamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata; che vi fosse una indebita mescolanza di censure eterogenee (violazione di legge e vizio motivazionale); che le doglianze ex art. 360, n. 5, c.p.c. fossero precluse dalla doppia conforme e comunque non rispettassero i requisiti di specificità; che le contestazioni sul merito della prova e sulla c.t.u. investissero apprezzamenti riservati al giudice di merito; e che la domanda di sospensione dell’esecutività non fosse proponibile davanti alla Corte di cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve essere specifico e deve criticare puntualmente la decisione impugnata, indicando e confrontando le norme asseritamente violate con le rationes decidendi della sentenza.
Il vizio di violazione di legge e quello di omesso esame di un fatto decisivo non possono essere cumulati e confusi nello stesso motivo in modo da imporre alla Corte un lavoro di selezione delle censure; il n. 5 riguarda solo fatti storici, non questioni o argomentazioni.
La corte di merito aveva ritenuto generiche ed esplorative le doglianze di appello sul quantum; tale statuizione non è stata utilmente censurata in cassazione.
In presenza di doppia conforme in fatto è precluso il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente dimostri diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
La richiesta di sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato non può essere decisa dalla Corte di cassazione, ma dal giudice che ha pronunciato il provvedimento.
Era invocato dal ricorrente per sostenere la necessità della notifica dell’ordinanza di correzione dell’errore materiale insieme al provvedimento emendato.
È richiamato per escludere che la motivazione sia apparente quando il giudice di merito abbia dato conto delle prove ritenute decisive e del percorso logico seguito.
Il giudice di merito non è tenuto a esaminare e confutare tutte le prove, ma solo a motivare logicamente sulla base delle risultanze ritenute rilevanti.
La valutazione delle prove appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è liberamente riesaminabile in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La declaratoria di inammissibilità comporta, ove dovuto, l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato dal ricorrente nel tentativo di dedurre l’illegittimità del credito per interessi asseritamente usurari.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa usura e alla conseguente non debenza degli interessi.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della richiesta di consulenza tecnica contabile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere autosufficiente e specifico: non basta indicare le norme asseritamente violate, ma occorre confrontare in modo puntuale il loro precetto con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata.
- È inammissibile la mescolanza, nello stesso motivo, di censure eterogenee riconducibili a violazione di legge e a vizio motivazionale, quando la formulazione non consenta di distinguerle nettamente senza un intervento selettivo della Corte.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico, decisivo e controverso; non può essere utilizzato per riproporre questioni, argomentazioni o una diversa lettura delle prove.
- In caso di doppia conforme in fatto, il ricorso per cassazione non può essere fondato sul vizio di omesso esame del fatto decisivo, salvo che il ricorrente dimostri che le due decisioni si basano su differenti ragioni di fatto.
- La valutazione della necessità di una consulenza tecnica d’ufficio è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; in cassazione è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale, e non può essere trasformata in una richiesta di nuovo esame del merito.
- La denuncia di motivazione apparente non è ammissibile quando la sentenza di merito abbia effettivamente indicato le prove considerate e il percorso logico della decisione, ancorché il ricorrente contesti l’esito valutativo.
- La sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato non è domanda proponibile davanti alla Corte di cassazione, dovendo essere rivolta al giudice che ha pronunciato il provvedimento stesso.
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