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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29255/2022 del 07/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso da un contribuente per ottenere l'integrale esecuzione di una precedente sentenza passata in giudicato che gli aveva riconosciuto il rimborso del 90% dell'IRPEF versata in eccedenza per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, in applicazione della disciplina agevolativa per i soggetti colpiti dal sisma del 1990. L'Amministrazione finanziaria aveva sostenuto di avere già adempiuto soltanto nei limiti del 50% dell'importo riconosciuto, richiamando la normativa sopravvenuta che, per ragioni di capienza degli stanziamenti, prevede la riduzione percentuale dei rimborsi e il blocco degli ulteriori pagamenti a esaurimento delle risorse. La CTR, invece, aveva accolto l'ottemperanza, ritenendo che il limite di spesa non incidesse sul giudizio in corso, che operasse solo per gli esercizi 2015-2017, che non fosse dimostrato l'esaurimento dei fondi e che una lettura del limite come definitivo avrebbe violato l'art. 3 Cost. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies d.l. n. 91/2017, del provvedimento direttoriale attuativo e dell'art. 111 Cost., sostenendo che i limiti di spesa e la riduzione del 50% si applicano anche ai rimborsi già accertati in sede giurisdizionale e che la questione andava esaminata nella fase esecutiva/di ottemperanza, non nel giudizio di cognizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che la normativa sopravvenuta sui limiti di spesa non incide sul diritto sostanziale al rimborso già accertato con sentenza passata in giudicato, ma disciplina solo le modalità di attuazione del rimborso nella fase di esecuzione/ottemperanza. Ha quindi censurato la CTR per avere escluso l'applicabilità della disciplina sopravvenuta nel giudizio di ottemperanza, per avere ritenuto erroneamente limitato il regime agli esercizi 2015-2017 e per avere posto a carico dell'Ufficio un onere probatorio incompatibile con la natura attuativa del giudizio. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al giudice di merito, affinché accerti la disponibilità dei fondi, verifichi l'eventuale incapienza e adotti le misure necessarie all'integrale esecuzione del giudicato, anche tramite commissario ad acta e, se del caso, mediante speciale ordine di pagamento in conto sospeso.

Norme richiamate

  • art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il ricorso per cassazione contro la sentenza resa nel giudizio di ottemperanza è ammissibile non solo per violazioni delle norme specifiche del procedimento, ma anche per altri errori in procedendo, tra cui il difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare e integrare il giudicato da attuare.

  • art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190

    "i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi"

    La norma disciplina le modalità di effettuazione dei rimborsi e l'ordine di pagamento entro i limiti delle risorse stanziate, senza comprimere in via sostanziale il diritto al rimborso già accertato in giudizio.

  • art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. in l. 3 agosto 2017, n. 123

    La disposizione sopravvenuta va applicata nella fase di attuazione/ottemperanza anche ai rimborsi già riconosciuti con sentenza definitiva, poiché regola il procedimento di erogazione e non il diritto sostanziale.

  • art. 29 d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv. in l. 28 febbraio 2020, n. 8

    Ha modificato lo stanziamento di risorse, elevandolo a euro 160.000.000, senza ripartizione annuale, incidendo sul quadro attuativo dei rimborsi.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non ne ravvisa violazione, poiché la disciplina dei limiti di spesa opera solo sul piano attuativo del giudicato.

  • art. 3 Cost.

    La Corte esclude che l'interpretazione accolta determini disparità di trattamento, ritenendo invece che l'assetto normativo e la sua lettura costituzionalmente orientata evitino sperequazioni tra contribuenti nella medesima situazione.

  • artt. 24 e 113 Cost.

    Sono evocati per ribadire che una decisione di giustizia deve poter essere effettivamente eseguita; la mancanza temporanea di fondi non può tradursi nella definitiva ineseguibilità del giudicato.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Costituisce la base dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, utilizzabile per dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali anche in caso di insufficienza del capitolo di spesa.

  • art. 9, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289

    È la norma agevolativa che riconosce ai soggetti colpiti dal sisma il beneficio del pagamento ridotto o del rimborso del 90% delle imposte già versate.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di ottemperanza il giudice può e deve verificare le modalità concrete di attuazione del giudicato, compresi i presupposti procedimentali sopravvenuti che incidono sull'erogazione del rimborso, ma non può attribuire o negare diritti nuovi rispetto a quelli già accertati.
  • Le disposizioni sopravvenute che prevedono limiti di spesa, riduzione percentuale dei pagamenti o criteri di priorità nella liquidazione dei rimborsi incidono sulla fase esecutiva e non estinguono il diritto sostanziale al rimborso già definitivamente accertato.
  • La mancanza o insufficienza delle risorse stanziate non giustifica la definitiva inerzia dell'Amministrazione, dovendo essere attivate le procedure di contabilità pubblica idonee a consentire comunque l'esecuzione del giudicato, incluso, se necessario, lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso.
  • Nell'ottemperanza tributaria, l'onere di provare l'esaurimento delle risorse non può essere letto in modo formalistico, perché il giudice deve comunque ricostruire il quomodo dell'attuazione del comando giudiziale sulla base della normativa vigente e dei dati contabili rilevanti.
  • La normativa sui rimborsi per il sisma del 1990 va interpretata in modo costituzionalmente e convenzionalmente orientato, per evitare che soggetti titolari del medesimo beneficio subiscano trattamenti differenti a seconda della modalità con cui il diritto al rimborso viene fatto valere.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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