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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03938/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un’azione risarcitoria proposta da una società debitrice contro la banca originaria del rapporto, una società cessionaria del credito e un terzo indicato come intimato. La società attrice sosteneva che, nel dicembre 2004, i funzionari della banca avessero taciuto l’imminente cessione del credito a un soggetto terzo; che la cessione fosse avvenuta il 24 dicembre 2004; che non fossero stati rispettati i canoni di buona fede e correttezza; che la cessionaria, poco dopo l’acquisto del credito, avesse intimato un precetto per un importo molto elevato e poi avviato un’esecuzione immobiliare; che, fallite le trattative per un acquisto degli immobili del compendio turistico, essa fosse stata costretta a pagare, per estinguere l’esecuzione, una somma superiore a quella che assumeva dovuta in origine; e che il maggior esborso fosse dipeso anche dall’applicazione di interessi non dovuti, dalla divulgazione di dati contabili riservati e dalla perdita della possibilità di subentro di altro istituto di credito nella titolarità del credito. In appello la domanda era stata respinta perché il gravame era ritenuto generico e non idoneo a contrastare le rationes decidendi: mancava la dimostrazione di un obbligo della banca di preavvisare la cessione, non era provato un concreto pregiudizio derivante dall’omessa informazione, i dati patrimoniali erano ritenuti pubblici o comunque già divulgati su iniziativa della stessa società, e la censura sugli interessi era formulata in modo generico. In cassazione la società ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 2697 c.c. sull’onere della prova, assumendo che la Corte d’appello non avesse adeguatamente considerato il danno derivato dall’impossibilità di chiudere il debito a condizioni più favorevoli prima della cessione e l’aggravamento dovuto ad anatocismo e segnalazione alla Centrale rischi; omesso esame di fatti decisivi e difetto di attività istruttoria; violazione degli artt. 91 e seguenti c.p.c. per la duplicazione delle spese di lite liquidate in favore dei due appellati. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché meramente ripropositivo di doglianze già svolte in appello e non confrontato con le rationes decidendi della sentenza impugnata; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché volto a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio senza indicare un fatto storico decisivo omesso nei termini richiesti dall’art. 360, n. 5, c.p.c.; ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che la liquidazione separata delle spese era giustificata dalla diversità dei difensori dei due appellati. Il ricorso è stato dunque integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione. Ha qualificato il primo motivo come inammissibile per difetto di specifico confronto con le rationes decidendi e per mera riproposizione delle censure di merito; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la ricorrente, sotto la veste dell’omesso esame di fatti decisivi, chiedeva in realtà una rivalutazione delle prove documentali, attività estranea al giudizio di legittimità; ha ritenuto infondato il terzo motivo sulle spese, evidenziando che la liquidazione separata in favore dei due resistenti era giustificata dalla diversità dei rispettivi difensori. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    invocato per sostenere una errata ripartizione dell’onere della prova; la Corte ha però rilevato che la censura non si confrontava con la motivazione di merito e non superava il vaglio di ammissibilità.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per denunciare la violazione di legge, ma il primo e il terzo motivo sono stati ritenuti, rispettivamente, inammissibile il primo e infondato il terzo.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    la Corte ribadisce che il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente una nuova valutazione delle prove o degli elementi istruttori.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    richiamato nel definire gli oneri di specifica indicazione degli atti e fatti rilevanti nel motivo di ricorso per omesso esame.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 366, n. 6, c.p.c., quale norma che impone l’onere di produzione e specificazione degli atti rilevanti.

  • art. 91 c.p.c.

    invocato contro la liquidazione delle spese; la Corte ha respinto la censura perché la duplicazione era giustificata dalla diversità dei difensori.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014

    richiamato indirettamente sul tema della liquidazione delle spese, ma la Corte ha osservato che la ricorrente non ne aveva realmente dedotto la violazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura è inammissibile se si limita a riproporre le doglianze di merito senza confrontarsi in modo puntuale con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non consente di chiedere alla Corte una nuova valutazione delle prove documentali o del materiale istruttorio.
  • La deduzione di violazione dell’art. 2697 c.c. non può tradursi in una critica generica alla valutazione del giudice di merito, ma deve evidenziare uno specifico errore nel riparto dell’onere probatorio o nell’applicazione della regola di giudizio.
  • La liquidazione separata delle spese in favore di più parti vittoriose può essere legittima quando esse siano assistite da difensori diversi, anche se le difese sono sostanzialmente analoghe.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione, il soccombente è tenuto alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieMutuoConto correnteSpese di liteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariAmmortamento alla francese
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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