Cassazione Penale, Sentenza n. 35195/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la condanna per evasione (ex art. 47-ter, comma 8, legge 26 luglio 1975 n. 354) per essersi allontanato dall'abitazione in regime di detenzione domiciliare in orario diverso da quello autorizzato. Il difensore ha dedotto: (a) erronea disapplicazione dell'art. 131-bis cod. pen., rilevando età avanzata, cattive condizioni di salute, solitudine del ricorrente, l'occasionalità dell'allontanamento per un breve acquisto al mercato e il fatto che aveva già scontato metà della pena senza trasgressioni; (b) violazione di legge e carenza di motivazione nel negare la sospensione condizionale della pena, con richiamo ai precedenti penali ormai estinti o non ostativi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo. Ha ritenuto che la Corte di appello abbia usato un giudizio generico, senza considerare elementi concreti che giustificassero il rigetto della particolare tenuità. Dalle carte emergevano l'occasionalità della trasgressione, la sua connessione con esigenze di vita (acquisto di un utensile per la cucina), le cattive condizioni di salute e la solitudine del ricorrente. Pertanto la Suprema Corte ha ritenuto applicabile l'esclusione della punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato la non punibilità del fatto; di conseguenza il secondo motivo è divenuto irrilevante.
Norme richiamate
La norma indica il regime di detenzione domiciliare e le relative prescrizioni; la condotta contestata è qualificata come evasione ai sensi della normativa sul trattamento detentivo
Prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto quando la condotta, il danno e la colpevolezza dimostrino offensività minima. Nel caso di evasione può trovare applicazione se, con valutazione congiunta degli indicatori, la condotta risulta di minimale gravità
Consente alla Corte di cassazione di decidere direttamente quando i presupposti per l'applicazione di una causa estintiva o di non punibilità siano immediatamente rilevabili dagli atti, evitando il rinvio al giudice di merito
Norma sulla sospensione del procedimento o della pena; richiamata dalla difesa in relazione a precedenti, ma non decisiva nella statuizione della Cassazione
Riguarda gli effetti dell'estinzione della pena e dei reati; citata nella difesa per sostenere che un precedente non osterebbe a benefici, ma non è stata centrale nella decisione
Massime di principio
- L'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è applicabile anche al reato di evasione se la fattispecie, valutando congiuntamente condotta, danno e colpevolezza, risulta caratterizzata da offensività minima.
- La valutazione della particolare tenuità richiede motivazione concreta: elementi quali occasionalità della trasgressione, durata breve, assenza di danno concreto, e connessione dell'allontanamento a esigenze primarie (es. procurarsi viveri o strumenti necessari alla vita quotidiana) favoriscono l'applicazione della causa di non punibilità.
- Fattori personali del reo (età avanzata, cattive condizioni di salute, solitudine) possono essere considerati ai fini della valutazione della offensività e della colpevolezza e, se documentati, rafforzano l'argomentazione per la particolare tenuità.
- La Corte di cassazione può dichiarare direttamente la non punibilità ex art. 620, lett. I) quando i presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis risultano immediatamente rilevabili dagli atti e non è necessario alcun accertamento integrativo.
- Non è applicabile la particolare tenuità per condotte ripetute, sistematiche o caratterizzate da elevata gravità o pericolosità sociale; ogni caso richiede una valutazione concreta e motivata dal giudice di merito, che non può limitarsi a giudizi generici.
- Se la non punibilità è riconosciuta, questioni successive (es. sospensione condizionale della pena) perdono oggetto; viceversa, l'eventuale mancata considerazione del 131-bis da parte del giudice di merito può costituire motivo di annullamento se i presupposti emergono chiaramente dagli atti.
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