Cassazione Penale, Ordinanza n. 34561/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile per avere reso, in due distinte istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dichiarazioni reddituali non veritiere sul proprio nucleo familiare. Nel ricorso ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per asserita divergenza tra fatto contestato e fatto giudicato, perché una delle date di consumazione indicate nel capo d'imputazione sarebbe stata errata rispetto alla data di presentazione dell'istanza; 2) violazione di legge e vizio motivazionale per mancata considerazione dell'elemento soggettivo, sostenendo che l'erronea indicazione dei redditi sarebbe dipesa da buona fede, da errore scusabile e dall'affidamento sui dati ISEE allegati, anche in ragione dello stato di detenzione e dell'assenza di competenze specifiche; 3) violazione di legge e illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo che la presenza dell'attestazione ISEE avrebbe reso la condotta trasparente e priva di reale capacità ingannatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo infondato, spiegando che la data contestata per uno dei capi corrispondeva alla data di presentazione dell'istanza e che, in ogni caso, l'eventuale errore materiale sulla data non aveva impedito una piena difesa. Ha giudicato manifestamente infondati anche il secondo e il terzo motivo: quanto al dolo, ha rilevato che il giudice di merito aveva correttamente valorizzato la falsità delle indicazioni reddituali, la non rilevanza dell'ISEE ai fini del patrocinio a spese dello Stato e la consapevolezza dell'imputato circa i redditi effettivi del nucleo familiare; quanto all'art. 131-bis c.p., ha ritenuto logica la motivazione del diniego, fondata sulla pluralità delle condotte, sull'importo rilevante dei redditi non dichiarati e sull'idoneità ingannatoria accresciuta dall'allegazione dell'ISEE. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La falsità o l'omissione, anche parziale, dei dati nella dichiarazione sostitutiva integra il reato se sorretta da dolo generico.
È norma richiamata dalla disciplina del patrocinio a spese dello Stato e concorre a integrare il precetto penale; l'errore sulla sua portata non è scusabile.
Richiama la disciplina sui requisiti e sul contenuto dell'istanza per il patrocinio a spese dello Stato, rilevante per la verifica della veridicità delle dichiarazioni.
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o pericolo; nel caso concreto è stata esclusa.
Costituisce il parametro per valutare la tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis c.p.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Il ricorso in cassazione non può limitarsi a censure generiche o meramente assertive, ma deve confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riproporre doglianze già disattese dal giudice di merito senza una specifica critica della motivazione impugnata.
- In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai fini del calcolo del reddito rilevante non si può fare affidamento esclusivo sull'ISEE, dovendo considerarsi i redditi effettivi dei componenti del nucleo familiare, anche se non assoggettati a tassazione ordinaria.
- L'erronea indicazione della data del fatto nel capo di imputazione non determina nullità quando l'errore non abbia impedito all'imputato di comprendere l'accusa e di esercitare compiutamente il diritto di difesa.
- Per la configurabilità del reato di falsa dichiarazione in materia di patrocinio a spese dello Stato è sufficiente il dolo generico; l'eventuale affidamento incolpevole su dati ISEE non esclude il dolo quando l'errore riguarda la disciplina giuridica dei requisiti di reddito, che è richiamata dalla norma incriminatrice.
- La particolare tenuità del fatto va valutata globalmente alla luce delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità dell'offesa; può essere esclusa quando la falsità sia supportata da documentazione idonea ad accrescerne l'effetto ingannatorio, quando l'omissione riguardi importi non trascurabili e quando le condotte siano plurime.
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