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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32260/2022 del 02/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Nel giudizio di merito un avvocato aveva chiesto il pagamento di prestazioni professionali rimaste insolute nei confronti del cliente. Il Giudice di pace aveva compensato le spese di lite; il Tribunale, investito dell'appello limitatamente alle spese, aveva ritenuto ingiustificata la compensazione integrale, ma aveva escluso la ripetibilità delle spese relative alla fase di trattazione/istruttoria e, per tale ragione, aveva compensato per due terzi le spese del grado. Il professionista ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere il Tribunale qualificato come superflue/non ripetibili le spese della fase istruttoria per il solo fatto che il capitale era stato pagato dopo la citazione ma prima dell'iscrizione a ruolo, confondendo spese vive e compensi professionali; 2) violazione dell'art. 2233 c.c., dell'art. 92 c.p.c., dell'art. 75 disp. att. c.p.c. e dell'art. 4 D.M. 55/2014, sostenendo che la domanda del convenuto si sarebbe estesa ad altri profili e avrebbe reso necessaria ulteriore attività difensiva; 3) violazione degli artt. 132 e 92 c.p.c. per motivazione solo apparente sulla superfluità delle spese non riconosciute; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione di due terzi delle spese del giudizio di appello, asseritamente priva dei presupposti di legge.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, richiamando il principio per cui, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale e non consente censure di mera insufficienza o contraddittorietà, salvo motivazione mancante o apparente. Ha poi ritenuto infondati, congiuntamente, il primo e il secondo motivo, osservando che la notula non vincola il giudice e che questi può sempre escludere la ripetizione di spese eccessive o superflue; nel caso concreto il Tribunale aveva compiuto una valutazione di fatto sulla superfluità di alcune attività. Ha infine dichiarato inammissibile il quarto motivo, rilevando che la compensazione parziale era stata motivata con la circostanza del pagamento del capitale dopo la citazione ma prima dell'iscrizione a ruolo e con una parziale soccombenza dell'appellante sulla quantificazione delle spese, in modo conforme all'art. 92 c.p.c. Nessuna condanna alle spese è stata posta a carico della ricorrente, per assenza di difesa dell'intimato; è stato invece dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    la riformulazione del n. 5 non consente più censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo il vizio del minimo costituzionale.

  • art. 91 c.p.c.

    regola la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese in favore della vittoriosa.

  • art. 92 c.p.c.

    consente la regolazione delle spese e la compensazione nei limiti riconosciuti dalla legge; nel caso concreto la compensazione parziale è stata ritenuta corretta per la limitata soccombenza dell'appellante.

  • art. 2233 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di compenso professionale, ma la Corte non ne ha fatto applicazione decisiva.

  • art. 75 disp. att. c.p.c.

    la nota spese non è vincolante per il giudice, che può escludere la ripetizione di spese ritenute eccessive o superflue.

  • art. 4 D.M. n. 55/2014

    richiamato dal ricorrente in tema di liquidazione dei compensi, senza accoglimento delle sue doglianze.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta motivazione apparente, ma il motivo è stato ritenuto infondato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è più deducibile la semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il vizio è configurabile solo se la motivazione manca del tutto, è meramente apparente, perplessa o affetta da contrasto irriducibile, e tale vizio deve risultare dal testo della sentenza.
  • La nota spese depositata dalla parte vittoriosa non vincola il giudice, il quale, nel liquidare le spese di lite, può sempre escludere quelle ritenute eccessive o superflue.
  • La compensazione parziale delle spese processuali è legittima quando l'accoglimento della domanda o dell'impugnazione è solo parziale e vi è una corrispondente soccombenza reciproca o comunque non integrale.
  • La valutazione sulla superfluità o non ripetibilità di specifiche attività difensive rientra nel potere del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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