Cassazione Civile, Sentenza n. 6269/2023 del 02/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione dell'ordinanza n. 18210/2021 della Corte di Cassazione - Sezione Tributaria, nella parte in cui la Corte avrebbe omesso di esaminare e decidere il motivo sub B.3 del ricorso principale. Il motivo B.3 censurava la decisione della CTR Campania che aveva escluso la certezza e l'inerenza dei costi sostenuti verso la ditta Eco Top s.r.l., deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. di procedura e di materia fiscale (indicato come art. 360 co.1 n.3, art. 39 co.1 lett. D d.P.R. 600/1973 e artt. 2727 e 2729 c.c.). In sintesi il ricorrente sosteneva che la Corte di legittimità aveva dato per assodato un fatto controverso (la non certezza/inesistenza dei costi) senza decidere il motivo B.3, determinando un errore revocatorio
La decisione
La Corte rigetta il ricorso per revocazione. Ritiene che non sussista l'errore di fatto denunciato: la presunta omissione non configura un errore revocatorio perché la Corte aveva invece considerato le censure relative ai costi Eco Top s.r.l. (par. 6 dell'ordinanza) e aveva poi affrontato separatamente la questione della motivazione sulla certezza del costo (par. 7). La Corte spiega la distinzione tra errore di fatto, che è immediatamente percepibile e incontrovertibile, ed errore di giudizio (sindacabile in cassazione solo nei limiti previsti), ritenendo che al più si sia trattato di una diversa valutazione giuridica degli argomenti (errore di giudizio) non idonea a fondare la revocazione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, e dà atto dell'obbligo del contributo unificato previsto dall'art.13 co.1-quater d.P.R. n.115/2002
Norme richiamate
art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.
Richiamato come base della censura in cassazione (violazione di norme di diritto). La Corte ricorda che il vizio dedotto ai sensi di questo articolo deve essere distinto dall'errore di fatto e che l'errore revocatorio richiede caratteristiche di evidenza e incontestabilita.
art. 39 d.P.R. 600/1973 (richiamato nella doglianza)
art. 39 co. 1 lett. D d.P.R. 600/1973
La norma attiene agli obblighi documentali e alle verifiche fiscali sui redditi. La Corte ha esaminato le doglianze invocate rispetto ai requisiti di prova e inerenza dei costi, ritenendo che l'omessa presentazione della dichiarazione del fornitore non costituisca automaticamente elemento tale da comprovare l'inesistenza dell'operazione senza valutazione probatoria complessiva.
art. 2727 c.c.; art. 2729 c.c.
Richiamati in relazione agli effetti probatori dei documenti e all'onere della prova. La Corte ha considerato la ripartizione dell'onere della prova sulla inesistenza dei costi secondo i principi di diritto probatorio civile.
art. 391-bis c.p.c.; art. 395 co.1 n.4 c.p.c.
Norme richiamate in tema di revocazione per errori di fatto: la Corte precisa i limiti applicativi della revocazione per errore di fatto del giudice di legittimità, evidenziando i requisiti di evidenza, obiettività e decisivita del presunto errore.
art. 13 co.1-quater d.P.R. n.115/2002
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n.115/2002
Norma che disciplina l'ulteriore contributo unificato da versare in favore dello Stato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale contributo al ricorrente.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è rimessa a casi di svista materiale o contraddizione incontrovertibile tra la decisione e gli atti: non è strumento per contestare valutazioni giuridiche o interpretative dei giudici.
- Se la Corte di legittimità ha affrontato la questione (anche senza ripetere testualmente tutte le argomentazioni), in genere non sussiste omissione di pronuncia idonea a fondare la revocazione; occorre dimostrare un fatto manifesto e incontestabile che la sentenza abbia travisato.
- La mancata presentazione della dichiarazione fiscale da parte di un fornitore non determina automaticamente l'accertamento dell'inesistenza dell'operazione: è necessario valutare complessivamente la prova e la ripartizione dell'onere della prova secondo i principi del codice civile e tributario.
- Quando si impugna per revocazione, è importante circoscrivere la censura a singoli fatti obiettivamente e documentalmente dimostrabili come erroneamente percepiti dal giudice, evitando di proporre temi che implichino una rivalutazione della prova che è tipica dell'apprezzamento giurisdizionale.
- In fase di impugnazione è utile indicare espressamente dove negli atti esiste la documentazione che contraddice la conclusione ritenuta incontrovertibile dal giudice, per poter configurare l'errore di fatto richiesto dalla giurisprudenza.
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