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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19600/2022 del 17/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale e dalla successiva richiesta del curatore di estendere il fallimento alla presunta società di fatto tra tale imprenditore e la titolare di un'altra ditta individuale, nonché alla stessa titolare. Il tribunale ha accolto la richiesta; la Corte d'appello ha confermato il fallimento in estensione, ritenendo provata l'esistenza di un patto sociale occulto tra i due soggetti. La ricorrente ha impugnato la sentenza di secondo grado con due motivi: primo, lamentando ultrapetizione e violazione delle norme sul reclamo fallimentare e sul processo civile, perché la Corte avrebbe parlato di 'supersocietà di fatto' senza che ciò fosse stato domandato, e avrebbe inoltre affermato l'inesistenza, in diritto, di una società di fatto tra due ditte individuali; secondo, denunciando violazione degli artt. 18 e 147 l.fall. e degli artt. 2549 e 2551 c.c., sostenendo che il contratto di associazione in partecipazione stipulato tra le parti, e iscritto nel registro delle imprese, escludeva la configurabilità della società di fatto. Il resistente ha eccepito anche l'improcedibilità del ricorso per tardivo deposito e ha chiesto in ogni caso il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione di improcedibilità, ritenendo tempestivo il deposito del ricorso. Nel merito ha rigettato entrambi i motivi. Ha chiarito che il riferimento della Corte d'appello alla 'supersocietà di fatto' era un mero errore materiale, poiché il giudice di merito aveva in realtà accertato una società di fatto tra due imprenditori individuali, situazione direttamente riconducibile all'art. 147, quinto comma, l.fall. Ha inoltre affermato che l'accertamento dell'esistenza della società di fatto e la valutazione della rilevanza del contratto di associazione in partecipazione costituiscono apprezzamenti di fatto non censurabili in cassazione se motivati in modo congruo; nel caso concreto la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta completa e immune da vizi rilevanti ex art. 360 c.p.c. La Corte ha pure dichiarato inammissibile il profilo nuovo introdotto in memoria, relativo alla mancata indagine sull'insolvenza della pretesa società di fatto, perché non prospettato nei motivi di ricorso. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 147, comma 5, l.fall.

    consente l'estensione del fallimento anche quando il vincolo societario di fatto sia ravvisato tra imprenditori individuali, senza che occorra la veste societaria formale di almeno uno dei partecipi.

  • art. 18 l.fall.

    norma richiamata nel ricorso come parametro del reclamo fallimentare, ma non ritenuta violata dalla Corte di cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre ultrapetizione; la Corte ha escluso che vi sia stata pronuncia su domanda diversa, trattandosi di mero errore terminologico.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo, senza accoglimento della censura.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo, senza rilievo decisivo nella decisione.

  • art. 359 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo, senza rilievo decisivo nella decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per denunciare violazione processuale e ultrapetizione; la censura è stata respinta.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    invocato per la violazione di legge prospettata nel secondo motivo; la censura è stata respinta.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte ribadisce che l'accertamento della società di fatto è giudizio di fatto censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.

  • art. 369, comma 1, c.p.c.

    il termine per il deposito del ricorso è stato ritenuto rispettato; quindi l'eccezione di improcedibilità è stata respinta.

  • art. 155, comma 4, c.p.c.

    applicato al computo del termine processuale per il deposito del ricorso.

  • art. 2563 c.c.

    la ditta è il nome con cui opera l'imprenditore individuale; ciò ha consentito di ricondurre il caso alla società di fatto tra due imprenditori individuali.

  • art. 2549 c.c.

    richiamato nel secondo motivo in relazione all'associazione in partecipazione; la stipula del contratto non è stata ritenuta incompatibile, in fatto, con l'accertata società di fatto.

  • art. 2551 c.c.

    richiamato nel secondo motivo; la Corte non vi ha ravvisato un ostacolo alla decisione impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    presuppone, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato come parametro per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L'estensione del fallimento può essere dichiarata anche nei confronti di una società di fatto tra due imprenditori individuali; non è necessario che uno dei partecipi assuma la veste formale di società.
  • L'eventuale uso improprio dell'espressione 'supersocietà di fatto' non determina ultrapetizione quando, dal complesso della motivazione, risulta che il giudice ha accertato una società di fatto tra imprenditori individuali.
  • L'accertamento dell'esistenza di una società di fatto e della rilevanza degli elementi indiziari che la sorreggono è giudizio di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
  • Il cattivo apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non integra di per sé un vizio denunciabile in cassazione, salvo che la motivazione presenti un'anomalia costituzionalmente rilevante.
  • Le questioni nuove introdotte solo in memoria ex art. 378 c.p.c. sono inammissibili se non risultano già prospettate nei motivi originari del ricorso.
  • Nel giudizio di cassazione il rispetto del termine per il deposito del ricorso va computato secondo le regole sul calcolo dei termini processuali e l'eccezione di improcedibilità cade se il deposito è tempestivo.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniAzienda
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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