Cassazione Civile, Ordinanza n. 27513/2023 del 27/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento, per un lungo periodo, della parte variabile dell’indennità/retribuzione di posizione dovuta a un dirigente medico a seguito del conferimento di un incarico di responsabile di struttura semplice. La dirigente ha sostenuto che l’azienda sanitaria non avesse attivato né concluso la procedura di graduazione e pesatura delle funzioni, necessaria per determinare la componente variabile del trattamento economico, chiedendo il risarcimento del danno da perdita di chance di percepire tale emolumento. L’azienda ha ricorso per cassazione deducendo, da un lato, violazione delle norme civilistiche e contrattuali collettive, sostenendo che non esistesse un obbligo giuridicamente vincolante di procedere alla graduazione, che il dirigente vantasse solo un interesse legittimo pretensivo e che la questione dovesse essere devoluta al giudice amministrativo; dall’altro, ha censurato la liquidazione del danno, contestando sia la prova del pregiudizio sia l’uso, da parte della Corte territoriale, di un parametro equitativo ricavato da una successiva delibera aziendale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione della pretesa come diritto soggettivo del dirigente alla graduazione delle funzioni e alla conseguente retribuzione di posizione, affermando che l’omessa attivazione della procedura integra inadempimento contrattuale dell’azienda sanitaria, non responsabilità aquiliana. Ha inoltre confermato che il danno è un danno da perdita di chance, non un danno in re ipsa, e che può essere provato anche per presunzioni e liquidato equitativamente. È stata ritenuta congrua la scelta del giudice di merito di usare come parametro un importo poi riconosciuto dalla stessa azienda con successiva delibera, trattandosi di criterio razionale di quantificazione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato come parametro di deduzione delle censure di violazione di legge.
La Corte esclude la violazione denunciata e ribadisce che la fattispecie è di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., con riparto dell’onere della prova conforme ai principi generali; non è invece applicabile l’art. 2043 c.c.
artt. 51, comma 4, 53, 54, commi 7 e 8, c.c.n.l. 5 dicembre 1996
Sono letti come disciplina della graduazione delle funzioni dirigenziali e della determinazione della retribuzione di posizione.
art. 24 c.c.n.l. 3 novembre 2005
È considerato interpretazione autentica del precedente assetto contrattuale, chiarendo la composizione della retribuzione di posizione e la funzione della quota variabile aziendale.
art. 24 d.lgs. n. 29 del 1993
È richiamato per affermare che la retribuzione dirigenziale e la graduazione delle funzioni sono correlate alle responsabilità e alle funzioni attribuite.
art. 60 c.c.n.l. 5 dicembre 1996
È interpretato come norma che impone l’utilizzo del fondo destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e non consente alla P.A. di sottrarsi unilateralmente alla relativa destinazione.
art. 50 c.c.n.l. 8 giugno 2000
È richiamato in continuità con l’art. 60 del c.c.n.l. 1996, quanto al fondo per la retribuzione di posizione.
art. 4 c.c.n.l. 8 giugno 2000
È letto come disciplina della contrattazione collettiva integrativa e della rideterminazione della parte variabile della retribuzione di posizione.
art. 5, comma 2, c.c.n.l. 8 giugno 2000
È richiamato per i tempi di costituzione della delegazione pubblica e di convocazione della delegazione sindacale.
Il danno risarcibile deve comprendere perdita e mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento; la Corte precisa che vi rientrano anche conseguenze indirette e mediate purché normali secondo regolarità causale.
La liquidazione equitativa è ritenuta legittima in presenza di danno da perdita di chance, quando il pregiudizio non sia determinabile con precisione aritmetica.
È richiamato in tema di criteri di liquidazione del danno da fatto illecito, ma la Corte ribadisce che la fattispecie resta di natura contrattuale.
È richiamato per aderire ai precedenti di legittimità e riportarne la motivazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Consente di dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- In tema di dirigenza medica pubblica, la P.A. ha l’obbligo contrattuale di attivare e completare il procedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi, nel rispetto di correttezza e buona fede, quando da tale procedimento dipende la determinazione della quota variabile della retribuzione di posizione.
- La mancata attivazione della procedura di graduazione delle funzioni integra inadempimento contrattuale dell’amministrazione datrice di lavoro e non mera violazione di un interesse legittimo pretensivo del dipendente.
- A fronte dell’inadempimento datoriale, il dirigente non può ottenere l’adempimento in forma specifica di un atto discrezionale e infungibile, ma può chiedere il risarcimento del danno da perdita di chance di percepire l’emolumento collegato alla graduazione.
- Nel giudizio risarcitorio da perdita di chance, il lavoratore deve allegare la fonte del diritto, l’inadempimento e la concreta occasione perduta; la prova del danno e del nesso causale può essere fornita anche per presunzioni e secondo un criterio probabilistico.
- Il danno da perdita di chance non coincide con un danno in re ipsa: il giudice deve accertare la serietà, apprezzabilità e consistenza della probabilità perduta, potendo poi liquidare il pregiudizio in via equitativa.
- In tema di responsabilità contrattuale, spetta al datore di lavoro provare l’adempimento o la non imputabilità dell’inadempimento; le eventuali difficoltà organizzative o procedurali non escludono di per sé l’obbligo di attivarsi se non sono specificamente allegate e dimostrate come causa non imputabile.
- La liquidazione equitativa del danno da perdita di chance può essere effettuata anche mediante parametri desunti da successivi riconoscimenti economici dell’amministrazione, purché il criterio sia logicamente coerente con la voce di danno da quantificare.
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