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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26518/2026 del 09/10/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia originaria riguardava il debito orario contestato dall’azienda sanitaria a una dipendente con mansioni di collaboratrice professionale sanitaria/infermiera, sulla base dei tabulati delle presenze relativi al periodo 1° gennaio 1995-31 dicembre 2001. La lavoratrice aveva chiesto di accertare l’insussistenza del debito e di sospendere le trattenute stipendiali, oltre a ottenere la restituzione di quelle già effettuate. Il Tribunale aveva respinto le domande; la Corte d’appello di Bari aveva rigettato il gravame, ritenendo non dimostrato il regolare assolvimento del servizio. Con ordinanza del 12 agosto 2025 la Cassazione aveva respinto il ricorso della lavoratrice. La lavoratrice ha quindi chiesto la revocazione di tale ordinanza ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., articolando due motivi. Con il primo ha dedotto un errore percettivo: la Cassazione avrebbe supposto che i tabulati fossero nella sua disponibilità, mentre erano nella disponibilità esclusiva dell’azienda, circostanza che le avrebbe impedito di ottenerne copia dalla cancelleria. Ha sostenuto che l’errore fosse decisivo per il rigetto del ricorso. Con il secondo, collegato al primo, ha affermato che la medesima svista avrebbe inciso anche sulla decisione relativa alla censura concernente la violazione, da parte dell’amministrazione, dei doveri di correttezza e buona fede, in relazione alla gestione del debito orario e alla mancata richiesta di chiarimenti o apertura di un procedimento disciplinare.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Quanto al primo motivo, ha rilevato che l’ordinanza impugnata non aveva affermato che la lavoratrice avesse materialmente la disponibilità dei tabulati: aveva invece applicato il principio per cui l’appellante deve ripristinare i documenti su cui fonda il gravame, oppure attivarsi per consentirne l’esame al giudice d’appello, anche chiedendone copia alla cancelleria ai sensi dell’art. 76 disp. att. c.p.c. La contestazione investiva dunque la valutazione e l’interpretazione del ragionamento decisorio, non una svista percettiva immediatamente rilevabile dagli atti interni al giudizio di cassazione. La Corte ha inoltre osservato che i tabulati erano stati acquisiti al processo e avevano sorretto la decisione di primo grado, sicché la lavoratrice avrebbe potuto estrarne copia per il gravame. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: l’ordinanza precedente aveva esaminato la censura relativa a correttezza e buona fede, rilevando che la decisione d’appello riportava l’accertamento del debito orario sulla base dei tabulati e che il motivo non si confrontava adeguatamente con tale statuizione né assolveva agli oneri di specificità e localizzazione documentale dell’art. 366, n. 6, c.p.c. La richiesta di revocazione mirava quindi a contestare la valutazione delle risultanze processuali, non a denunciare un errore di fatto revocatorio. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15% e accessori di legge. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c.

    Viceversa, il ricorso per errore revocatorio di una sentenza della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 391bis e 395, primo comma, n. 4), c.p.c., è inammissibile quando è diretto a censurare: a) l’errore sul fatto che abbia costituito “terreno di discussione” tra le parti nel giudizio di legittimità; b) l’errore formatosi sulla base dell’interpretazione o valutazione del significato della sentenza impugnata di cui la Corte abbia dato conto in motivazione, ancorché in modo inesatto; c) l’errore che non sia auto-evidente e, dunque, destinato ad emergere univocamente dal mero confronto tra la sentenza d’appello e quella della Corte, trattandosi, in tutti questi casi, di eventuali errori di giudizio e non di fatto.

    La revocazione per errore di fatto contro una pronuncia della Cassazione non consente di rimettere in discussione fatti che siano stati oggetto di confronto tra le parti, né l’interpretazione o valutazione esplicitata nella motivazione. L’errore deve essere percettivo, autoevidente e immediatamente riconoscibile dal raffronto tra la pronuncia e gli atti pertinenti.

  • art. 2697 c.c.

    Al riguardo, questa Corte ha osservato che la sentenza impugnata – la quale, a fronte del mancato ripristino dei tabulati di rilevazione delle presenze inseriti nel fascicolo di primo grado della Asl, aveva ritenuto indimostrata la fondatezza del gravame – è conforme al principio secondo cui grava sull’appellante l’onere di ripristinare i documenti su cui si fonda la censura o comunque di attivarsi perché tali documenti possano essere sottoposti al giudice di appello.

    Nel giudizio d’appello, chi fonda la propria censura su documenti già prodotti in primo grado deve ripristinarli o comunque attivarsi affinché siano sottoposti al giudice; la mancata disponibilità di tali documenti al giudice d’appello può comportare che la censura resti non dimostrata.

  • art. 76 disp. att. c.p.c.

    È onere dell’appellante, quale che sia stata la sua posizione processuale nella precedente fase, ripristinare in appello, se già prodotti in primo grado, i documenti su cui egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi anche avvalendosi della facoltà ex art. 76 disp. att. c.p.c. di farsi rilasciare dalla cancelleria copia degli atti del fascicolo delle altre parti.

    Per assicurare l’esame in appello dei documenti contenuti nel fascicolo di un’altra parte, l’appellante deve attivarsi e può avvalersi della facoltà di ottenere dalla cancelleria copia degli atti; l’onere grava sull’appellante indipendentemente dalla posizione processuale avuta in primo grado.

  • art. 1175 c.c.

    Nell’ordinanza si evidenzia che dalla sentenza d’appello risultava che il Tribunale aveva ritenuto provato il debito orario attraverso i tabulati di rilevazione delle presenze, relativi al periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2001 e contenenti l’indicazione, mese per mese, dei saldi orari di Ramunni, dando atto dell’assenza di elementi contrari volti a dimostrare il regolare assolvimento del servizio da parte della ricorrente ovvero l’insussistenza del debito orario.

    La pronuncia non enuncia un autonomo criterio interpretativo dell’art. 1175 c.c.; precisa invece che la censura fondata sui doveri di correttezza non superava l’accertamento del debito orario risultante dai tabulati e non si confrontava adeguatamente con la motivazione di merito.

  • art. 1375 c.c.

    Nell’ordinanza si evidenzia che dalla sentenza d’appello risultava che il Tribunale aveva ritenuto provato il debito orario attraverso i tabulati di rilevazione delle presenze, relativi al periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2001 e contenenti l’indicazione, mese per mese, dei saldi orari di Ramunni, dando atto dell’assenza di elementi contrari volti a dimostrare il regolare assolvimento del servizio da parte della ricorrente ovvero l’insussistenza del debito orario.

    La decisione non sviluppa un principio autonomo sulla buona fede nell’esecuzione del rapporto; sul piano processuale rileva che la censura relativa alla buona fede non si confrontava con l’accertamento di merito fondato sui tabulati e non documentava adeguatamente gli atti posti a suo fondamento.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Si osserva, quindi, che la censura, nel denunciare la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte dell’amministrazione, non si era confrontata con tali statuizioni e non assolveva compiutamente agli oneri di cui all’art. 366 n. 6) c.p.c., difettando la trascrizione degli atti su cui si fondava (contestazioni, richiesta di chiarimenti e buste paga).

    Il motivo di ricorso per cassazione che si fonda su atti o documenti deve assolvere gli oneri di specifica indicazione e riproduzione necessari a individuare e verificare tali elementi; la loro omissione può rendere inammissibile la censura.

  • art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.

    All’esito della camera di consiglio del 9 luglio 2026, il Collegio si è riservato di depositare ordinanza entro il termine di sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma, c.p.c.

    La norma è richiamata per il deposito dell’ordinanza camerale entro il termine indicato; il testo non le attribuisce un ulteriore contenuto interpretativo rilevante per la decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

    In caso di esito sfavorevole dell’impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ferma la verifica che il contributo sia concretamente dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

    Il comma 1-bis è richiamato quale parametro per determinare l’importo del contributo unificato dovuto per il ricorso principale, cui è commisurato l’ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto di una pronuncia della Cassazione è ammissibile soltanto in presenza di un errore percettivo, autoevidente e decisivo, risultante dal raffronto tra la pronuncia e gli atti interni al giudizio di legittimità, relativo a un fatto la cui esistenza o inesistenza sia incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti e che non sia stato oggetto di discussione tra le parti.
  • Non integra errore revocatorio la contestazione della valutazione o interpretazione dei fatti, degli atti o delle argomentazioni processuali, neppure quando si deduca che la motivazione abbia considerato tali elementi in modo inesatto.
  • L’appellante che fonda il gravame su documenti già prodotti in primo grado deve ripristinarli nel giudizio d’appello o attivarsi perché siano disponibili al giudice, anche chiedendone copia alla cancelleria dagli atti del fascicolo di un’altra parte; la mancata disponibilità dei documenti necessari può comportare il mancato accoglimento della censura.
  • Il ricorso per cassazione che fonda una censura su atti o documenti deve indicarli e riprodurli in modo adeguato, così da consentire il confronto con la motivazione impugnata e la verifica della doglianza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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