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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26554/2026 del 09/10/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore assicurato)

La controversia

L’INPS ha impugnato con un unico motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la sentenza n. 776/2019 della Corte d’appello di Torino, depositata il 22 ottobre 2019, che aveva riformato la decisione di primo grado e condannato l’Istituto a risarcire il danno derivato dalla mancata percezione della pensione anticipata dal 1° giugno al 30 settembre 2015. Il lavoratore aveva lavorato in Svizzera nel biennio 1976-1977 e, il 9 luglio 2009, aveva chiesto all’INPS la certificazione della contribuzione estera. L’INPS gli aveva comunicato che erano totalizzabili con i contributi italiani 49 settimane svizzere, già ridotte per la sovrapposizione con periodi di contribuzione italiani. Il 29 settembre 2014 l’Istituto aveva certificato un totale di 2.122 contributi settimanali e il lavoratore aveva ritenuto di raggiungere 2.210 contributi al 30 aprile 2015, dimettendosi il 31 maggio 2015. La domanda di pensione anticipata con decorrenza dal 1° giugno 2015 era stata inizialmente accolta; il 20 agosto 2015 l’INPS aveva comunicato che una nuova attestazione svizzera annullava la precedente e riduceva di undici mesi la contribuzione, con conseguente revoca della pensione dalla rata di settembre. L’INPS ha dedotto la violazione dell’art. 54 della legge n. 88/1989 e dell’art. 1218 c.c., sostenendo che il proprio estratto contributivo italiano era corretto e che l’errore sul numero dei contributi svizzeri era imputabile alla Cassa estera. La Corte d’appello aveva invece ritenuto che l’INPS, quale interlocutore diretto e unico ente deputato a certificare la contribuzione estera utile alla pensione, dovesse verificare l’effettiva consistenza contributiva; aveva inoltre rilevato che l’Istituto non aveva approfondito la sovrapposizione contributiva già riscontrabile nella documentazione del 2009 né svolto un’istruttoria adeguata. Aveva escluso anche una violazione dell’obbligo di cooperazione da parte del lavoratore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato l’unico motivo e, quindi, il ricorso dell’INPS. Ha confermato che la responsabilità dell’Istituto per le informazioni contributive erronee rese su richiesta dell’assicurato è contrattuale, perché deriva dall’inadempimento dell’obbligo legale di certificazione previsto dall’art. 54 della legge n. 88/1989, con applicazione dell’art. 1218 c.c. e del relativo riparto dell’onere della prova. Nel caso concreto l’INPS aveva rielaborato i dati comunicati dall’ente svizzero e certificato al lavoratore il numero di settimane estere totalizzabili; era dunque tenuto a compiere le verifiche necessarie, non potendo limitarsi a invocare l’errore della Cassa estera. La Corte ha rilevato che le censure dell’Istituto, nella sostanza, contestavano gli accertamenti fattuali della Corte d’appello sull’assenza di prova liberatoria e sull’insussistenza di una violazione dell’obbligo di cooperazione dell’assicurato, senza individuare errori nell’interpretazione delle regole giuridiche applicate. L’INPS è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 2.500,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 54 della legge n. 88/1989

    È fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta.

    La disposizione impone agli enti previdenziali di fornire, su richiesta dell’interessato, dati sulla sua situazione previdenziale e attribuisce valore certificativo alla comunicazione. L’INPS risponde dell’erronea certificazione resa nell’esercizio di tale obbligo.

  • art. 1218 c.c.

    L'anzidetta responsabilità ha natura contrattuale, in quanto ha origine legale e attiene al rapporto intercorrente tra le parti, con conseguente applicabilità dell'art. 1218 c.c., il quale pone espressamente a carico del debitore la prova liberatoria che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

    La responsabilità dell’INPS per l’inadempimento dell’obbligo legale di comunicare correttamente la posizione contributiva è contrattuale. Spetta all’ente debitore provare che l’inadempimento dipende da impossibilità della prestazione dovuta a causa non imputabile.

  • art. 1227 c.c.

    L'assicurato ha l'obbligo di intervenire per interrompere il processo che determina l'evento produttivo di danno quando l'erroneità dei dati forniti dall'istituto sia riscontrabile sulla base dell'ordinaria diligenza, esercitabile nell'ambito dei dati che rientrano nella sua normale sfera di conoscibilità.

    La condotta dell’assicurato può concorrere a produrre il danno, con possibile riduzione del risarcimento, se l’errore dell’ente è riconoscibile con l’ordinaria diligenza sulla base di informazioni normalmente conoscibili dall’assicurato. Tale omissione non esclude automaticamente la responsabilità dell’ente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La sentenza è censurata ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione dell’art. 54 della legge n. 88/1989 e dell’art. 1218 cod. civ.

    Il ricorso per cassazione è stato proposto denunciando violazione o falsa applicazione di legge; la Corte ha escluso che le contestazioni dell’INPS individuassero un errore giuridico, poiché esse investivano in realtà gli accertamenti fattuali compiuti dal giudice d’appello.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte ha dichiarato la sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, nella misura dovuta per la stessa impugnazione.

Massime di principio

  • Quando l’INPS, su richiesta dell’assicurato, rielabora i dati forniti da un ente previdenziale estero e certifica la contribuzione estera totalizzabile ai fini pensionistici, assume la responsabilità della comunicazione certificativa e non può considerarsi mero trasmettitore dei dati dell’ente estero.
  • La responsabilità dell’ente previdenziale per l’erronea comunicazione della posizione contributiva resa su richiesta dell’assicurato è di natura contrattuale, in quanto deriva dall’inadempimento dell’obbligo legale di certificazione; grava sull’ente la prova che l’inadempimento sia dipeso da impossibilità della prestazione per causa non imputabile.
  • L’ente previdenziale destinatario dell’istanza di certificazione della contribuzione estera e competente a riconoscere la prestazione pensionistica deve svolgere le verifiche necessarie a stabilire l’effettiva consistenza dei contributi sui quali l’assicurato è indotto a fare affidamento.
  • L’assicurato può concorrere alla produzione del danno ai sensi dell’art. 1227 c.c. se non interviene nonostante l’errore dei dati contributivi sia riconoscibile con l’ordinaria diligenza nell’ambito delle informazioni normalmente conoscibili; tale omissione non esclude, da sola, la responsabilità causale dell’ente previdenziale.

Come è indicizzato

MateriePensioniInadempimento
RamiPrevidenzaResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàTutela del legittimo affidamento

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