Cassazione Civile, Ordinanza n. 26563/2026 del 09/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
Il destinatario di un’iscrizione ipotecaria eseguita su iniziativa di una società di riscossione ne aveva ottenuto in primo grado la cancellazione. Il Tribunale di Taranto aveva inoltre condannato l’istituto previdenziale al risarcimento di euro 25.000. L’istituto aveva proposto appello nei confronti del destinatario e della società di riscossione; la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 10 luglio 2019, lo aveva dichiarato inammissibile perché tardivo rispetto al termine breve di trenta giorni, decorrente dalla notificazione della sentenza di primo grado effettuata dal destinatario. La Corte aveva dichiarato inammissibile anche l’appello incidentale della società di riscossione, perché proposto oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Con unico motivo, l’istituto previdenziale ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 170, 282, 325 e 326 c.p.c., sostenendo che la notificazione della sentenza di primo grado era stata effettuata all’ente personalmente, presso la sede territoriale e in persona del legale rappresentante, senza indirizzarla al procuratore costituito né fare riferimento a quest’ultimo; pertanto, secondo il ricorrente, non poteva far decorrere il termine breve d’impugnazione.
La decisione
La Corte ha accolto l’unico motivo. La notificazione della sentenza di primo grado, effettuata all’istituto personalmente e senza alcun riferimento al procuratore costituito nel giudizio, non era idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione. La Corte d’appello avrebbe quindi dovuto valutare la tempestività dell’appello rispetto al termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c., e non rispetto al termine breve. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio, in via restitutoria e senza vincolo di diverso giudice, alla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, cui è stata demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione non ha deciso la tempestività dell’appello rispetto al termine lungo né il merito della controversia.
Norme richiamate
Quest’ultima norma, a sua volta, dispone che le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento si eseguono presso il procuratore costituito, a meno che la legge non disponga diversamente.
La notificazione della sentenza rivolta a una parte costituita deve essere eseguita presso il procuratore costituito, salvo diversa disposizione di legge; l’invio alla parte personalmente, senza riferimento al difensore, non soddisfa tale requisito.
L’art. 285 c.p.c. dispone che la notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione, si fa su istanza di parte, a norma dell’art. 170 c.p.c.
La notificazione diretta a far decorrere il termine d’impugnazione deve essere eseguita secondo le modalità dell’art. 170 c.p.c., dunque presso il procuratore costituito.
Ai sensi dell’art. 325, primo comma, c.p.c. il termine per proporre appello è di trenta giorni decorrente, ai sensi del primo comma dell’art. 326 c.p.c., dalla notificazione della sentenza.
Il termine breve di trenta giorni per l’appello decorre dalla notificazione della sentenza, purché la notificazione sia idonea secondo le regole processuali richiamate dalla Corte.
Ai sensi dell’art. 325, primo comma, c.p.c. il termine per proporre appello è di trenta giorni decorrente, ai sensi del primo comma dell’art. 326 c.p.c., dalla notificazione della sentenza.
La decorrenza del termine breve è collegata alla notificazione della sentenza; una notificazione effettuata alla parte personalmente anziché al procuratore costituito non attiva tale decorrenza.
Il ricorso, allora, deve trovare accoglimento in quanto spettava al giudice di appello valutare la tempestività o meno dell’impugnazione non già in relazione al termine breve, ma in relazione al termine lungo fissato dall’art. 327 c.p.c.
Quando la notificazione della sentenza non è idonea a far decorrere il termine breve, la tempestività dell’impugnazione deve essere valutata con riferimento al termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c.
Massime di principio
- La notificazione della sentenza diretta a far decorrere il termine breve d’impugnazione deve essere univocamente riconoscibile come tale e, per la parte costituita, essere eseguita nei confronti del procuratore costituito o presso di lui, secondo le modalità processuali previste.
- La notificazione della sentenza effettuata alla parte personalmente, anziché al procuratore costituito, senza riferimento a quest’ultimo, è inidonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione, sia nei confronti del notificante sia nei confronti del destinatario, salvo il caso della parte non costituita risultante dalla sentenza.
- Se la notificazione non attiva il termine breve, il giudice deve verificare la tempestività dell’impugnazione in relazione al termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c.
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