Cassazione Civile, Ordinanza n. 26521/2026 del 09/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Il ricorrente aveva opposto un’intimazione di pagamento notificata il 22 luglio 2019, chiedendo l’accertamento negativo del debito contributivo. Il Tribunale di Bari, con sentenza del 10 febbraio 2021, dichiarò cessata la materia del contendere e condannò in solido l’agente della riscossione e l’ente previdenziale, anche quale mandatario della società di cartolarizzazione, al pagamento di 1.500 euro per spese di lite. Il ricorrente impugnò soltanto il capo sulle spese. La Corte d’appello di Bari, con sentenza depositata il 18 gennaio 2023, rigettò il gravame e lo condannò a rifondere all’unica controparte costituita in appello, l’agente della riscossione, 1.500 euro per le spese di quel grado. Con cinque motivi di ricorso per cassazione il ricorrente: (1) denunciò la violazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., sostenendo che non poteva essere condannato alle spese in assenza della dichiarazione richiesta per beneficiare dell’esenzione; (2) contestò la liquidazione delle spese e la motivazione della Corte d’appello, anche per avere escluso la fase di trattazione/istruttoria; (3) lamentò lo scostamento dai valori medi tabellari senza adeguata motivazione; (4) censurò il mancato aumento del compenso del 30% per la pluralità di controparti ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014; (5) dedusse la contraddittorietà della motivazione sulla semplicità della controversia e l’inadeguatezza dei compensi liquidati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: l’esenzione dalle spese prevista dall’art. 152 disp. att. c.p.c. riguarda i giudizi nei quali il conseguimento della prestazione previdenziale o assistenziale è oggetto diretto della domanda, non le controversie di accertamento negativo dell’obbligo contributivo, come quella in esame. I restanti motivi, esaminati congiuntamente, sono stati ritenuti infondati o inammissibili. La motivazione della Corte d’appello non era apparente, poiché indicava le ragioni della liquidazione e il percorso seguito. I parametri medi del d.m. n. 55/2014 non vincolano il giudice, che può determinare il compenso tra minimo e massimo; la scelta entro tali limiti è discrezionale e non sindacabile in cassazione, mentre occorre motivazione per scostarsi ulteriormente dalle tariffe. La Corte d’appello aveva errato nel ritenere che la maggiorazione per pluralità di parti assistite potesse operare soltanto quando l’avvocato difende più soggetti, poiché la ratio dell’art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014 vale anche quando una parte è difesa contro più controparti. Tuttavia, l’aumento è facoltativo e discrezionale e la sua mancata applicazione, in assenza di violazione dei minimi tariffari, non è censurabile in legittimità; perciò la relativa doglianza è inammissibile. Quanto alla fase istruttoria e di trattazione, la Corte ha precisato che essa va riconosciuta anche se non è stata svolta attività istruttoria, ma il compenso minimo per tale fase era pari a 567 euro e, tenuto conto della riduzione massima consentita, il totale liquidabile era 1.411 euro, importo comunque inferiore ai 1.500 euro liquidati dal Tribunale e ritenuti congrui dalla Corte d’appello. Nulla è stato disposto sulle spese di cassazione, non avendo le controparti svolto attività difensiva. È stata attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto, con verifica concreta rimessa all’amministrazione giudiziaria.
Norme richiamate
Nella giurisprudenza di questa Corte si è consolidata l’affermazione secondo cui il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall’art. 152 disp. att. c.p.c. – espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati – opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l’oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento.
L’esenzione dalle spese opera quando la domanda giudiziale ha direttamente per oggetto il conseguimento di una prestazione previdenziale o assistenziale; non si estende alle controversie di accertamento negativo dell’obbligo contributivo.
Nella specie, la motivazione della sentenza impugnata risulta senz’altro pertinente rispetto al caso concreto e niente affatto astratta, in quanto esprime in maniera chiara e perfettamente intellegibile le ragioni della decisione e il percorso logico seguito dalla Corte territoriale al fine di decidere la vicenda sottoposta al suo esame.
La disciplina della condanna alle spese è applicata nel quadro della liquidazione motivata operata dai giudici di merito; la Corte non ravvisa una violazione che giustifichi la cassazione della statuizione.
art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014
Tale esigenza ricorre sia nel caso in cui l’avvocato assista più soggetti aventi la stessa posizione processuale sia nella situazione simmetrica in cui difenda una sola parte contro più soggetti, secondo la regola ubi eadem ratio, ibi eadem dispositio.
La maggiorazione per la pluralità di parti può applicarsi anche quando il difensore assiste una parte contro più controparti, perché ricorre la medesima esigenza di remunerare l’eventuale maggiore impegno professionale. L’aumento resta però facoltativo e discrezionale e il suo mancato riconoscimento non è sindacabile in cassazione se non sono violati i minimi tariffari.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, per le liquidazioni delle spese processuali successive al d.m. n. 55 del 2014 non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo.
I valori medi tabellari non costituiscono una misura vincolante: il giudice determina il compenso entro i limiti minimi e massimi. È necessaria una motivazione specifica quando si deroghi ulteriormente agli importi tariffari, così da rendere controllabili le ragioni e la misura dello scostamento.
È sottratto al vaglio di legittimità riservato a questa Corte l’esercizio del potere del giudice, di natura squisitamente discrezionale, di liquidare il compenso entro i valori minimi e massimi fissati dalle tabelle allegate al menzionato decreto ministeriale.
La determinazione del compenso professionale entro i limiti tabellari rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è, di per sé, sindacabile in cassazione.
art. 4, comma 8, d.m. n. 55 del 2014
Ha affermato che nella specie non è possibile applicare l’art. 4, comma 8, del d.m. n. 55 del 2014, non potendosi qualificare come “manifestamente fondata” la pretesa di parte ricorrente.
Nel caso concreto non ricorrevano i presupposti per la maggiorazione collegata alla manifesta fondatezza della pretesa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto; la verifica concreta dell’obbligo è rimessa all’amministrazione giudiziaria.
Massime di principio
- L’esenzione dalle spese processuali prevista dall’art. 152 disp. att. c.p.c. è applicabile ai giudizi in cui il diritto a una prestazione previdenziale o assistenziale costituisce l’oggetto diretto della domanda; non si applica, in quanto beneficio di diritto singolare, alle azioni di accertamento negativo dell’obbligo contributivo.
- Nella liquidazione dei compensi professionali secondo il d.m. n. 55/2014, i valori medi tabellari non vincolano il giudice: la quantificazione può essere effettuata entro i limiti minimi e massimi. Occorre una motivazione specifica per lo scostamento ulteriore dai valori tariffari, che consenta di controllarne ragioni e misura.
- La liquidazione del compenso entro i limiti minimi e massimi fissati dalle tabelle costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, salvo che siano superati i limiti o ricorrano vizi della motivazione rilevanti.
- La maggiorazione prevista dall’art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014 per la pluralità di parti può essere considerata sia quando il difensore assiste più soggetti con la stessa posizione processuale, sia quando difende una sola parte contro più controparti. L’aumento è tuttavia facoltativo e discrezionale; il suo mancato riconoscimento non è censurabile in cassazione se non comporta la violazione dei minimi tariffari.
- Nel giudizio di primo grado deve essere riconosciuto il compenso per la fase di trattazione/istruttoria anche quando non sia stata svolta attività istruttoria.
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