Cassazione Civile, Ordinanza n. 26516/2026 del 09/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia origina dall’opposizione proposta davanti al Tribunale di Velletri da una contribuente contro l’estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 097 2008 0009415348 000, di euro 3.827,55, concernente contributi IVS per il 2008. La contribuente affermava di avere appreso dell’iscrizione a ruolo soltanto in seguito a un’istanza rivolta all’agente della riscossione. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione per difetto di interesse ad agire, non ravvisando una minaccia attuale di azioni esecutive. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1007/2022 depositata l’8 marzo 2022, aveva accolto il gravame e annullato la cartella, ritenendo maturata la prescrizione quinquennale, poiché risultava documentata soltanto la notifica di un’intimazione di pagamento del 22 ottobre 2012; aveva inoltre ritenuto non applicabile ai giudizi pendenti l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973. L’ente previdenziale, anche quale mandatario della società di cartolarizzazione, ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, denunciando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973. Ha sostenuto che la disposizione, di natura processuale, si applica ai giudizi pendenti e che la contribuente non aveva allegato né provato, entro i termini processuali rilevanti, la ricorrenza di uno dei pregiudizi qualificati che consentono l’impugnazione diretta del ruolo e della cartella non validamente notificata. La contribuente è rimasta intimata; l’Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita tardivamente.
La decisione
La Corte ha accolto l’unico motivo. Ha escluso che sulla questione dell’interesse ad agire si fosse formato un giudicato interno e ha ribadito che l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 si applica anche ai debiti previdenziali e ai processi pendenti, poiché l’interesse ad agire è condizione dinamica dell’azione da verificare al momento della decisione, tenendo conto dello ius superveniens. Nel caso concreto non era stata allegata alcuna delle ipotesi tassative che consentono l’impugnazione diretta dell’estratto di ruolo; ne conseguiva il difetto di interesse ad agire, senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto. La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza d’appello e ha dichiarato che il giudizio originario non poteva essere proposto per difetto di interesse ad agire. Ha compensato integralmente tra tutte le parti le spese di tutti i gradi, valorizzando l’applicazione dello ius superveniens e l’intervento delle Sezioni Unite in epoca pressoché coeva al deposito del ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
In tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti
La disposizione individua i casi nei quali il ruolo e la cartella che si assume invalidamente notificata possono essere impugnati direttamente e, incidendo sull’interesse ad agire quale condizione dinamica dell’azione, si applica anche ai processi pendenti. Fuori dalle ipotesi previste dalla norma, l’opposizione all’estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse.
l’impugnazione dell’estratto del ruolo è ammissibile ove il contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999
La disposizione è richiamata quale tutela recuperatoria esperibile quando il contribuente deduce la mancata o invalida notificazione della cartella; la decisione non sviluppa ulteriormente l’interpretazione di tale norma, ma applica al caso la distinta disciplina dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973.
trattandosi di condizione dell’azione, la verifica della sussistenza dell’interesse va compiuta al tempo della sentenza sicché, a quel momento, il giudice deve tener conto della sopravvenienza rappresentata dalla citata disposizione.
L’interesse ad agire, quale condizione dell’azione, va verificato al momento della decisione e può essere inciso da una norma sopravvenuta applicabile al processo pendente.
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio
Nel giudizio di legittimità, la dimostrazione dello specifico interesse ad agire richiesto dalla disciplina sopravvenuta può avvenire mediante deposito di documentazione ai sensi dell’art. 372 c.p.c. oppure entro i termini processuali indicati; se sono necessari accertamenti di fatto, la verifica può essere svolta in sede di rinvio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 4bis, del d.P.R. n. 602 del 1973
La norma è indicata quale parametro processuale del motivo di ricorso per cassazione, volto a denunciare la violazione o falsa applicazione della disciplina sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo.
Massime di principio
- L’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 si applica anche alle controversie relative a crediti previdenziali e ai giudizi pendenti, perché disciplina l’interesse ad agire, condizione dell’azione da verificare al momento della decisione, anche alla luce dello ius superveniens.
- L’impugnazione diretta del ruolo e della cartella che si assume invalidamente notificata è consentita soltanto quando il debitore dimostri uno dei pregiudizi qualificati previsti dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973; in mancanza, l’opposizione all’estratto di ruolo difetta di interesse ad agire.
- Nei processi pendenti, lo specifico interesse richiesto dalla disciplina sopravvenuta deve essere dimostrato secondo le modalità e nei termini processuali propri della fase in cui si trova il giudizio; nel giudizio di cassazione può essere provato mediante documentazione depositata ai sensi dell’art. 372 c.p.c. o entro i termini indicati dalla giurisprudenza.
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