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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26564/2026 del 09/10/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

L’assicurato aveva chiesto la rivalutazione contributiva prevista dall’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 e la conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico. Il Tribunale di Bari aveva rigettato la domanda per difetto di esposizione qualificata all’amianto; la Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 563/2019 depositata il 12 marzo 2019, aveva accolto l’appello, riconoscendo, sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio, l’esposizione qualificata dal 1° dicembre 1977 al 31 marzo 1994. Aveva inoltre ritenuto non applicabile l’incumulabilità tra rivalutazione contributiva e anticipazione del pensionamento prevista dall’art. 47, comma 6-ter, del d.l. n. 269 del 2003, reputando sufficiente che l’assicurato avesse maturato, al 2 ottobre 2003, il diritto ai benefici previdenziali per esposizione all’amianto. L’ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 3, comma 132, della legge n. 350 del 2003 e dell’art. 47 del d.l. n. 269 del 2003: secondo il ricorrente, la disciplina previgente è salvaguardata per chi, alla data del 2 ottobre 2003, avesse già maturato il diritto a pensione, anche in forza della rivalutazione contributiva, e non per chi avesse soltanto maturato i requisiti per il beneficio contributivo. Il resistente aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso e il giudicato sulla disciplina applicabile; ha inoltre sostenuto in memoria che, alla data rilevante, aveva maturato il diritto a pensione.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità, ritenendo che la censura individuasse chiaramente l’interpretazione normativa contestata e fosse adeguatamente argomentata. Ha disatteso anche l’eccezione di giudicato: la pretesa era stata contestata nel corso del processo e non si era formato giudicato sulla qualificazione giuridica dei fatti o sull’applicabilità della disciplina previgente. Nel merito, ha accolto l’unico motivo dell’ente previdenziale. Ha affermato che la salvaguardia prevista dall’art. 3, comma 132, della legge n. 350 del 2003, in coordinamento con l’art. 47, comma 6-bis, del d.l. n. 269 del 2003, riguarda chi al 2 ottobre 2003 avesse perfezionato il diritto al trattamento pensionistico, anche considerando la rivalutazione contributiva per amianto; il solo possesso dei requisiti per il beneficio contributivo non è sufficiente. Poiché la maturazione del diritto a pensione richiede un accertamento di fatto non compiuto dai giudici di merito, la Cassazione non poteva svolgerlo direttamente. Ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, per una nuova valutazione della disciplina concretamente applicabile e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 8, L. 27 marzo 1992, n. 257

    In materia di benefici previdenziali di cui all’art. 13, comma 8, della legge 257 del 1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003, l’applicazione del regime restrittivo introdotto dall’art. 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, con particolare riferimento, per quanto di interesse nella presente controversia, all’incumulabilità tra la rivalutazione contributiva e il pensionamento anticipato disposto dal comma 6-ter dello stesso art. 47, risulta disciplinato da due disposizioni.

    Il beneficio contributivo per esposizione all’amianto è soggetto al regime introdotto nel 2003, compresa, nella controversia in esame, la regola di incumulabilità con benefici che anticipano il pensionamento, salvo le categorie tutelate dalle disposizioni transitorie.

  • art. 47, commi 6-bis e 6-ter, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326

    Deve pertanto concludersi che la maturazione, alla data del 2 ottobre 2003, del "diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8 e successive modificazioni" deve essere intesa nei senso del perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico anche sulla base del beneficio di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8; onde, per questa parte, la locuzione utilizzata dalla L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132, costituisce soltanto la conferma di quanto già si era voluto significare con quella di maturazione del "diritto al trattamento pensionistico" contenuta nel D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 6 bis.

    La clausola di salvaguardia del comma 6-bis si riferisce a chi, alla data del 2 ottobre 2003, aveva già perfezionato il diritto a pensione, anche grazie alla rivalutazione contributiva per amianto; il comma 6-ter disciplina l’incumulabilità con i benefici che comportano anticipazione del pensionamento.

  • art. 3, comma 132, L. 24 dicembre 2003, n. 350

    La legge n. 350 del 2003, art. 3, comma 132, presupponendo e richiamando la disciplina introdotta dal d.l. n. 269 del 2003, art. 47, è intervenuta ad escludere l'applicabilità della nuova disciplina introdotta dal d.l. n. 269 del 2003, art. 47, convertito in legge n. 326 del 2003, ad alcune ulteriori categorie di assicurati e precisamente: - a coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avessero maturato il diritto a pensione (ai sensi dell'art. 47, comma 6-bis, eventualmente anche in forza della rivalutazione contributiva prevista dalla legge n. 257 del 1992, art. 13, comma 8); - a coloro che alla stessa data avessero presentato domanda di riconoscimento del beneficio derivante dall'esposizione ad amianto; - a coloro che a tale data avessero comunque introdotto una controversia giudiziale poi conclusasi con sentenza favorevole al lavoratore.

    La disposizione estende la salvaguardia della disciplina previgente a ulteriori categorie di assicurati, tra cui chi al 2 ottobre 2003 aveva già maturato il diritto a pensione, anche per effetto della rivalutazione contributiva, e chi aveva presentato la domanda amministrativa o instaurato entro quella data una controversia poi conclusa con sentenza favorevole.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    In via preliminare deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal controricorrente, considerato che la censura formulata dall’INPS individua chiaramente l’interpretazione della norma ritenuta erronea. Le censure sono sorrette da un’argomentazione adeguata, che consente a questa Corte di ricostruire gli antecedenti di fatto rilevanti (pagine 2 e 3 del ricorso) e d’inquadrare nel dibattito processuale le critiche espresse al ragionamento dei giudici d’appello (pagine 3 e 4, che danno conto del percorso argomentativo che avvalora la decisione impugnata, prima di enucleare le ragioni di dissenso).

    La censura di violazione di legge è ammissibile quando identifica l’interpretazione normativa contestata e presenta un’argomentazione idonea a ricostruire i fatti rilevanti e a collocare le critiche nel percorso motivazionale della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • La clausola che salva la disciplina previgente dei benefici per esposizione all’amianto in relazione alla data del 2 ottobre 2003 va intesa, quanto alla categoria dei lavoratori che invocano il diritto già maturato, come riferita al perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico, anche se questo deriva dal computo della rivalutazione contributiva; il mero possesso dei requisiti per il beneficio contributivo non equivale alla maturazione del diritto a pensione.
  • La disposizione di salvaguardia del 2003 comprende, oltre a chi aveva già maturato il diritto a pensione, anche gli assicurati che alla data del 2 ottobre 2003 avevano presentato domanda di riconoscimento del beneficio per esposizione all’amianto o avevano introdotto una controversia poi conclusa con sentenza favorevole.
  • Il giudicato non si forma su ogni affermazione contenuta nella sentenza né sulla qualificazione giuridica dei fatti considerata isolatamente: occorre una decisione su un’unità minima costituita da un fatto qualificato da una norma e dall’effetto giuridico che a esso viene riconnesso. La qualificazione giuridica dei fatti e l’individuazione della disciplina applicabile competono al giudice, senza vincolo derivante dalle indicazioni delle parti.
  • Quando la verifica della maturazione del diritto a pensione richiede un accertamento di fatto non compiuto dal giudice di merito, la Corte di cassazione non può effettuarlo direttamente; la causa va rinviata per l’accertamento e la conseguente individuazione della disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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