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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00703/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001 collegato alla durata di una procedura fallimentare iniziata nel 1997 e conclusa nel 2020. In fase monitoria la Corte d'appello aveva riconosciuto un indennizzo al creditore; poi, su opposizione del Ministero, aveva revocato il decreto ritenendo dimostrato che il credito insinuato era stato integralmente soddisfatto, anche tramite la produzione di assegni emessi dalla procedura e la ricostruzione del curatore, con residuo solo parziale coperto dal Fondo di garanzia INPS. Il ricorrente ha impugnato tale decisione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1992, 2697 e 2729 c.c., sostenendo che la sola emissione/consegna dell'assegno a un terzo non prova l'estinzione del debito senza prova dell'effettivo incasso e che la Corte avrebbe omesso di valutare presunzioni e documenti indicativi del mancato pagamento; 2) violazione della L. n. 89/2001 e della CEDU, affermando di essere rimasto creditore e parte processuale sino alla chiusura della procedura e di avere subito il pregiudizio da durata irragionevole; 3) violazione dell'art. 2-bis L. n. 89/2001, deducendo che la durata irragionevole era stata già accertata e che il pagamento non avrebbe fatto venir meno la qualità di parte né il diritto all'indennizzo; 4) nullità della sentenza per carenza di motivazione, assumendo che il richiamo al pagamento e alla consegna dell'assegno a un terzo fosse inconferente rispetto al diritto all'equa riparazione e non al danno patrimoniale. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi e li ha ritenuti infondati, affermando che il credito del ricorrente era stato soddisfatto prima del superamento del termine di ragionevole durata della procedura; ha inoltre ritenuto corretta la regola per cui, in caso di pagamento mediante assegno, il debitore prova l'emissione e la consegna del titolo mentre spetta al creditore dimostrare il mancato incasso. Ha poi dichiarato inammissibile il quarto motivo, rilevando che il ricorrente non indicava quando il Fondo di garanzia avesse pagato e che, comunque, non residuava un credito nel periodo di durata irragionevole. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché il credito era stato soddisfatto entro il tempo ragionevole della procedura fallimentare e perché, una volta provata emissione e consegna dell'assegno, incombeva al creditore dimostrarne il mancato incasso, prova non fornita in modo utile nel giudizio di merito. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per difetto di specificità e perché non veniva indicato il momento del pagamento del Fondo di garanzia, circostanza comunque non idonea a mutare l'esito dato che non risultava più esistente un credito nel periodo rilevante. Conseguentemente, il Ministero è risultato vittorioso e il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 1992 c.c.

    richiamato per sostenere che la prova dell'estinzione del debito mediante assegno richiede la dimostrazione dell'effettivo pagamento; la Corte, però, ha ribadito che ai fini della prova del pagamento è sufficiente per il debitore provare emissione e consegna del titolo, gravando sul creditore la prova del mancato incasso.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere probatorio: il debitore deve provare il fatto estintivo con emissione e consegna del titolo, mentre il creditore deve provare il mancato incasso se contesta l'effetto solutorio.

  • art. 2729 c.c.

    evocato dal ricorrente per sostenere il valore presuntivo di documenti e circostanze; la Corte non ha ravvisato un vizio nella valutazione della prova da parte del giudice di merito.

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2

    richiamato quale base del diritto all'equa riparazione per irragionevole durata del processo, ma la Corte ha negato il presupposto del perdurante credito nel tempo eccedente la durata ragionevole.

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis

    comma 1; comma 2-bis; comma 2-quinquies; comma 2-sexies; comma 2-septies

    richiamato dal ricorrente per la quantificazione dell'indennizzo; la Corte ha ritenuto irrilevante il motivo perché il credito era già stato soddisfatto nel tempo ragionevole.

  • art. 11 Cost.

    dedotto dal ricorrente insieme all'art. 117 Cost. quale parametro costituzionale di interpretazione conforme, senza incidere sull'esito.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    richiamato per il parametro convenzionale dell'equa riparazione e della durata ragionevole del processo.

  • art. 7 CEDU

    evocato dal ricorrente, ma non svolge ruolo decisivo nella motivazione.

  • art. 6, par. 2, CEDU

    evocato dal ricorrente, ma non decisivo ai fini della decisione.

  • art. 1 CEDU

    richiamato nel secondo motivo come parametro convenzionale, senza rilievo decisivo nella ratio.

  • art. 13 CEDU

    richiamato nel secondo motivo come parametro convenzionale, senza rilievo decisivo nella ratio.

  • artt. 98 e 99 l.fall.

    richiamati dal ricorrente per sostenere la revocabilità dell'ammissione al passivo; la Corte ha ritenuto tale profilo irrilevante perché la revoca non era stata proposta e non vi era un credito residuo nel periodo rilevante.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    dedotto per lamentare nullità della motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato come parametro del dovere di motivazione del provvedimento giurisdizionale.

Massime di principio

  • Nel pagamento effettuato mediante assegno bancario, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo; tuttavia, ai fini della prova del pagamento quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'emissione e la consegna dell'assegno, spettando al creditore che contesti l'estinzione provare il mancato incasso.
  • La prova del mancato incasso dell'assegno, pur avendo contenuto negativo, non integra di per sé una probatio diabolica, poiché la titolarità o il possesso del titolo e le regole di circolazione consentono di desumere se il pagamento sia effettivamente avvenuto.
  • Nel giudizio di equa riparazione per irragionevole durata, non può essere riconosciuto l'indennizzo quando il credito sottostante risulti soddisfatto entro il tempo ragionevole del procedimento presupposto, non essendo sufficiente la mera pendenza formale della parte nel processo se manca un pregiudizio attuale nel periodo eccedente.
  • Questioni relative a vicende successive al pagamento o a possibili iniziative di revoca dell'ammissione al passivo sono irrilevanti se non sono state fatte valere nella procedura presupposta e se non residua un credito nel segmento temporale rilevante ai fini della L. n. 89/2001.
  • Il motivo di ricorso in cassazione è inammissibile quando difetta di specificità sul fatto decisivo contestato, come il momento del pagamento, e quando pretende di rivalutare circostanze non decisive rispetto alla ratio della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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