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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19395/2021 del 08/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione ICI per l'anno 2008 relativo a terreni ritenuti imponibili dal Comune. La contribuente aveva ottenuto in appello l'annullamento dell'atto; il giudice tributario regionale aveva infatti ritenuto non provata, sulla base della documentazione prodotta dall'ente locale, la destinazione urbanistica originaria delle aree e aveva ravvisato anche un difetto di motivazione dell'avviso, perché privo del richiamo ai criteri di cui all'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 504 del 1992, sostenendo che i terreni, inseriti nel PRG in zona D2, erano comunque edificabili ai fini ICI anche se mancava un piano attuativo o se era decaduto il piano ASI; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., denunciando ultrapetizione perché la CTR avrebbe rilevato d'ufficio il difetto di motivazione dell'atto senza specifico motivo di appello della controparte; 3) nullità della sentenza per difetto di motivazione e motivazione apparente, affermando che l'avviso era adeguatamente motivato per relationem mediante richiamo a una determina di accertamento del valore venale delle aree, pubblicata all'albo pretorio e quindi conoscibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non specifico e non autosufficiente, perché non censurava adeguatamente l'accertamento della CTR sulla mancata prova della destinazione urbanistica originaria e non riproduceva il contenuto dei documenti richiamati; ha ritenuto il secondo motivo privo di specificità e autosufficienza, non essendo stati riportati i motivi di appello per verificare l'asserita ultrapetizione; ha infine respinto il terzo motivo osservando che, in tema di ICI, l'avviso deve indicare, a pena di nullità, i parametri legali posti a base della modifica del valore e che il ricorso non consentiva di verificare la sufficienza del rinvio per relationem, non avendo riportato in modo essenziale la motivazione dell'atto impugnato. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 504 del 1992, art. 2

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'edificabilità dei terreni ai fini ICI anche in assenza di piano attuativo; la Corte non accoglie la censura per difetto di specificità e autosufficienza.

  • d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5

    Per la determinazione del valore delle aree edificabili ai fini ICI, l'avviso deve fare riferimento ai criteri legali pertinenti; il rinvio generico o non intelligibile non è sufficiente.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione richiede la puntuale indicazione dei motivi di appello e del contenuto della decisione asseritamente eccedente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dedotto per i motivi di violazione di legge proposti dal ricorrente.

  • art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.

    È il parametro formale dedotto per la nullità della sentenza per difetto di motivazione e per il vizio motivazionale.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e riportare il contenuto degli atti/documenti su cui si fonda la censura.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    L'avviso tributario deve essere motivato in modo da consentire al contribuente di comprendere le ragioni dell'imposizione; in tema ICI non bastano indicazioni generiche sul valore del terreno.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 301 c.p.c.

    La rinuncia al mandato del difensore non integra causa interruttiva del processo.

  • art. 299 c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione non opera l'istituto dell'interruzione del processo per gli eventi previsti da questa norma e seguenti.

Massime di principio

  • In materia di ICI, l'edificabilità del terreno va verificata alla luce delle previsioni urbanistiche rilevanti per legge, ma chi contesta la decisione di merito deve censurare specificamente gli accertamenti compiuti dal giudice di appello e trascrivere o indicare in modo autosufficiente i documenti su cui fonda la propria tesi.
  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di ultrapetizione richiede la puntuale indicazione del contenuto dei motivi di appello e della decisione asseritamente eccedente; una diversa ricostruzione delle difese non è sufficiente.
  • L'avviso di accertamento o liquidazione in materia ICI deve essere motivato con l'indicazione dei presupposti fattuali e dei parametri legali che giustificano la quantificazione del valore imponibile; un rinvio per relationem è idoneo solo se consente di comprendere compiutamente tali elementi.
  • Il ricorso per cassazione che investe la motivazione di un atto tributario deve riportare, almeno nei passaggi essenziali, il contenuto dell'atto stesso, altrimenti la censura è inidonea a consentire il controllo di legittimità.
  • La rinuncia al mandato del difensore non interrompe il giudizio di cassazione, perché il processo di legittimità è dominato dall'impulso d'ufficio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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