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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08598/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ollio impugnava la conferma della condanna per riciclaggio sostenendo violazione di legge e vizio di motivazione: i giudici di merito avrebbero dovuto riesaminare la corretta qualificazione giuridica della condotta (riciclaggio vs. indebito utilizzo di carte o truffa informatica). In particolare si contestava che non risultasse provata la sussistenza di un delitto presupposto attribuibile al ricorrente, essendo emersa solo la clonazione della carta Postepay di Francesca Marbelli e l'accredito/scommessa di 200 euro sul conto "Giocasi", eventi che potevano essere posti in essere da soggetti diversi senza il concorso di Ollio.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per cassazione annullando la sentenza impugnata e rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio. I giudici di legittimità hanno ritenuto insufficiente la motivazione circa la qualificazione della condotta come riciclaggio: non è stato chiarito se la clonazione della carta e il prelevamento dei 200 euro siano stati posti in essere dalla medesima persona dell'utilizzo/appostamento sul conto "Giocasi" ovvero se vi sia stata una frazionamento di condotte imputabile a terzi; tale accertamento è essenziale per stabilire l'esistenza di un delitto presupposto e la responsabilità per riciclaggio.

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen.

    Norma che punisce il riciclaggio: comporta l'acquisto, la detenzione, l'utilizzo o il trasferimento di beni o denaro provenienti da delitto, con la consapevolezza dell'illiceità e l'intento di ostacolare l'identificazione. La Corte ha ritenuto che, per l'applicazione di questa norma, sia necessario accertare con chiarezza l'esistenza di un delitto presupposto e il ruolo del soggetto imputato rispetto a tale delitto; la mera presenza sul conto di somme provenienti da una carta clonata non giustifica automaticamente la sussistenza del reato di riciclaggio senza stabilire il collegamento personale con il delitto presupposto.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione: l'articolo impone che la sentenza sia adeguatamente motivata. La Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza di merito carente perché non ha compiutamente verificato e spiegato se le condotte rilevanti fossero state frazionate tra più soggetti o integralmente commesse dal ricorrente.

  • art. 55 comma 9 d.lgs. n. 231 del 2007

    Citato come riferimento ai delitti presupposti in materia di responsabilità (nel contesto dei delitti informatici/finanziari): la decisione utilizza tale richiamo per inquadrare la natura del presunto illecito da cui proverrebbero le somme oggetto di trasferimento.

  • art. 615-quater cod. pen.

    Norma del codice penale relativa ai delitti informatici (natura tecnica collegata ad accessi/uso illecito di strumenti informatici o dati). Nel caso la clonazione/uso della carta Postepay è stata ricondotta nell'ambito di delitti informatici potenzialmente presupposti; la Corte ha però evidenziato che non è stato sufficientemente accertato chi abbia materialmente posto in essere tali condotte.

Massime di principio

  • Per affermare il reato di riciclaggio è necessario provare non solo il trasferimento o utilizzo di denaro, ma anche l'esistenza di un delitto presupposto e il collegamento personale del reo con tale delitto; se il reato presupposto è stato consumato da terzi senza concorso dell'imputato, manca uno degli elementi costitutivi del riciclaggio.
  • Se le condotte apparenti possono essere frazionate tra più soggetti (es. clonazione da parte di un soggetto e successivo acquisto/uso da parte di altro), il giudice deve accertare e motivare chiaramente la responsabilità individuale prima di qualificare i fatti come riciclaggio.
  • In assenza di prova certa della partecipazione dell'imputato al delitto presupposto, può rendersi più adeguata una qualificazione alternativa (es. indebito utilizzo di carte, truffa informatica) che richieda elementi diversi e specifici.
  • I vizi di motivazione sulla qualificazione giuridica o sulla individuazione degli autori dei singoli atti possono determinare l'annullamento con rinvio: la Corte di legittimità controlla che il giudice di merito abbia compiuto il necessario accertamento fattuale e logico-giuridico.
  • In fase di istruttoria e di merito è essenziale raccogliere elementi che collegano la provenienza illecita delle somme alla consapevolezza e all'intento dell'imputato di ostacolare l'identificazione; la mera movimentazione o presenza di somme non è sufficiente senza prova dell'elemento soggettivo.

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