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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08388/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha aggravato la misura cautelare degli arresti domiciliari nella custodia in carcere. Il ricorrente censura violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e)), per inosservanza dell'art. 276, commi 1 e 1-ter, c.p.p.: si contesta l'omessa motivazione circa le ragioni per cui la trasgressione (mancata risposta al citofono durante un controllo) avrebbe reso inidonea la misura originaria e l'omessa valutazione della configurabilità della fattispecie di lieve entità ai sensi dell'art. 276, comma 1-ter; si rileva altresì che l'ordinanza ha fondato l'aggravamento sulla gravità dei fatti e sul "profilo criminale" del ricorrente senza esaminare le concrete modalità della condotta.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: tra la proposizione del ricorso e la decisione è intervenuta sentenza irrevocabile di condanna (14/11/2025) relativa al reato per cui era stata disposta la misura, per cui la misura cautelare ha perso la sua funzione ed è stata superata da titolo esecutivo di pena. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, c.p.p. deve perdurare fino alla decisione. Non sono state imposte spese processuali né sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, perché la perdita dell'interesse è sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso per motivo indipendente dalla volontà del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 276 cod. proc. pen.

    art. 276, commi 1 e 1-ter, cod. proc. pen.

    Richiede che il giudice motivi la valutazione sulla necessità o meno di mantenere o aggravare la misura cautelare e valuti la possibile configurabilità della fattispecie di lieve entità (comma 1-ter) sulla base delle concrete modalità della condotta.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente: violazione di legge e vizio di motivazione; qui il ricorso denunciava omessa e insufficiente motivazione del provvedimento di aggravamento.

  • art. 568 cod. proc. pen.

    art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Stabilisce la condizione di ammissibilità dell'impugnazione in base alla persistenza dell'interesse fino alla decisione; se l'interesse viene meno per fatto sopravvenuto, il ricorso è inammissibile.

  • D.P.R. n. 309/1990

    art. 73, comma 4, e art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309/1990

    Indicano i reati di spaccio/traffico di stupefacenti per i quali è stata disposta la misura cautelare (ingente quantitativo di hashish e marijuana), e costituiscono la base sostanziale della gravità contestata.

Massime di principio

  • Se, dopo la proposizione di un impugnazione avverso una misura cautelare personale, interviene sentenza irrevocabile di condanna relativa agli stessi fatti, l'impugnazione perde interesse e diventa inammissibile perché la misura è sovraordinata dal titolo esecutivo di pena.
  • L'interesse all'impugnazione deve persistere fino al momento della decisione (art. 568, comma 4, c.p.p.); la sopravvenuta carenza di interesse per causa esterna alla volontà del ricorrente di norma esclude l'imposizione di spese o sanzioni.
  • Nel valutare l'aggravamento di una misura cautelare per trasgressione, il giudice deve motivare specificamente perché la violazione rende inidonea la misura originaria e deve considerare la possibile applicazione della fattispecie di "lieve entità" (art. 276, comma 1-ter) attraverso una valutazione delle modalità concrete della condotta, non limitandosi a elementi di genericità come il "profilo criminale".
  • La difesa che contesta un aggravamento deve porre con chiarezza la questione della lieve entità e sollecitare l'esame fattuale del comportamento: omissioni difensive non risolte dal giudice possono costituire motivo di censura per vizio di motivazione.
  • Per evitare la perdita di interesse, chi impugna una misura cautelare deve agire tempestivamente mentre la misura è ancora operativa; se sopravvengono eventi processuali (es. sentenza definitiva) che rendono superflua la verifica cautelare, l'appello cautelare diventa improcedibile.

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