Cassazione Penale, Sentenza n. 08386/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la conferma in appello della condanna per reati sessuali contro la figlia minore e per lesioni. Le censure principali miravano a: (1) vizio di motivazione e valutazione dell'attendibilità della madre e della minore (anche per uso di dichiarazioni de relato); (2) travisamento della prova rispetto alla perizia disposta dal Tribunale e alla consulenza del P.M.; (3) mancata considerazione dei referti ospedalieri che escludevano segni di violenza; (4) errori nella valutazione delle dichiarazioni de relato rese da madre e nonna; (5) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e vizio nella determinazione della pena; (6) omissione di rilevare d'ufficio l'intervenuta prescrizione del reato di lesioni (capo b).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha ritenuto infondate alcune censure (in particolare quelle che impugnavano la utilizzabilità delle dichiarazioni de relato nella forma dedotta), ma ha accolto altre censure relative alla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni della minore e dei familiari, nonché quella relativa alla prescrizione del reato di lesioni. Conseguenze pratiche: (a) annullamento senza rinvio, per estinzione per prescrizione, degli effetti penali relativi al reato di lesioni (capo b), pur lasciando ferma la pronuncia di merito ai fini della responsabilità civile; (b) rinvio al giudice di merito, limitatamente agli effetti civili relativi al fatto di lesioni; (c) rinvio al giudice di merito, sia negli effetti penali sia civili, quanto al reato di violenza sessuale in danno della minore (il giudice del rinvio dovrà riesaminare le risultanze istruttorie e acquisire gli elementi ritenuti necessari). Altre censure restano assorbite e potranno essere esaminate dal giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 609-bis cod. pen.
Norma che punisce la violenza sessuale; utilizzata per inquadrare il capo di imputazione relativo agli abusi sessuali consumati nei confronti della figlia minore.
art. 609-ter cod. pen.
Prevede circostanze aggravanti o fattispecie correlate ai reati sessuali; richiamata nel contestare specifiche aggravazioni connesse alla condotta.
art. 609-septies cod. pen.
Norma relativa a talune fattispecie di abuso su minori o a particolari ipotesi aggravate; richiamata per la qualificazione delle condotte in danno della minore.
art. 582 e art. 585 cod. pen.
Norme sulla lesione personale e sulla lesione aggravata; utilizzate per il capo di imputazione relativo alle lesioni che la vittima avrebbe riportato.
art. 61 n. 5 e art. 81 cpv. cod. pen.
Richiamate in tema di concorso di reati, continuazione e determinazione della pena in presenza di più fattispecie e circostanze aggravanti.
art. 576 comma 1 n. 5 e art. 577 comma 1 n. 1 cod. pen.
Previsioni normative relative ad aggravanti specifiche in materia di delitti contro la libertà sessuale, richiamate per la contestazione delle circostanze aggravanti.
art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Individua i motivi di ricorso in Cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione; è la norma di riferimento per le censure mosse dall'imputato.
art. 507 cod. proc. pen.
Prevede la facoltà di chiedere l'esame di persone o il compimento di atti istruttori in dibattimento; qui rilevante perché il P.M. aveva richiesto l'audizione della minore.
art. 195 comma 3 cod. proc. pen.
Disciplina l'inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato quando la fonte diretta è disponibile; applicata nel valutare la rilevanza e utilizzabilità delle dichiarazioni della madre e della nonna relative a quanto riferito dalla minore.
art. 192 comma 3 cod. proc. pen.
Individua ipotesi eccezionali in cui le dichiarazioni de relato possono essere ammesse; richiamata per verificare se sussistessero eccezioni che giustificassero l'utilizzo delle dichiarazioni indirette.
art. 191 comma 2 cod. proc. pen.
Prevede che l'inutilizzabilità di una prova per divieto probatorio sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo; invocata nella discussione sull'utilizzabilità delle dichiarazioni de relato.
art. 498 comma 4-ter cod. proc. pen.
Prevede modalità protette per l'assunzione della dichiarazione delle persone offese vulnerabili (minori); richiamata in relazione alla possibilità di audizione protetta del minore.
art. 360 cod. proc. pen.
Consente al Pubblico Ministero di disporre consulenze tecniche e perizie; citata rispetto agli strumenti utilizzati per valutare la attendibilità del minore.
art. 161 comma 2 cod. pen.
Norma rilevante ai fini del calcolo della prescrizione; richiamata nella memoria del P.M. e nella valutazione della maturazione del termine prescrizionale per il reato di lesioni.
art. 157 e ss. cod. pen.
Norme sul decorso e il calcolo della prescrizione dei reati; applicate per stabilire che il reato di lesioni si era estinto per prescrizione prima della sentenza d'appello.
art. 620 comma 1 lett. l) cod. proc. pen.
Attribuisce alla Corte di cassazione poteri correttivi sulla pena in caso di annullamento parziale; citata nella requisitoria del P.M. e nell'ambito delle determinazioni sanzionatorie.
Massime di principio
- Le dichiarazioni de relato inerenti a fatti riferiti da minori sono utilizzabili solo con grande cautela: occorre un motivato parere tecnico che attesti l'impossibilità assoluta o relativa di sentire il minore oppure garanzie che l'assunzione della prova non arrechi danno alla sua salute.
- Se il perito giudica il ricordo del minore inattendibile per cause come l'età o l'inquinamento familiare, il giudice che ritenga comunque attendibili le dichiarazioni indirette deve motivare in modo analitico e specifico le ragioni del dissenso rispetto alla perizia.
- I referti e gli accertamenti medici ospedalieri, essendo atti pubblici, hanno rilevante valore probatorio; la valutazione della loro incisività rispetto ad altri elementi di prova (es. certificati privati, perizie psicologiche) deve essere esplicitamente e logicamente giustificata.
- La prescrizione è verificata anche d'ufficio e il giudice deve computare eventuali sospensioni e interruzioni; se il termine si è estinto in grado di appello, il giudice di legittimità può annullare per prescrizione gli effetti penali senza rinvio.
- Il giudice del rinvio è tenuto a riesaminare integralmente le risultanze istruttorie e può disporre acquisizioni probatorie supplementari quando la Corte di cassazione annulla per vizi di motivazione o valutazione delle prove.
- Nel processo penale, ogni volta che il giudice si discosta dalla consulenza tecnica (perizia), è obbligato a fornire una motivazione rigorosa che giustifichi la diversa valutazione tecnica.
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