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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08393/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta che aveva dichiarato il ricorrente colpevole del reato di cui all'art. 186, co. 2, lett. b), D.Lgs. n. 285/1992 (guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico nella fascia prevista dalla lett. b). Il ricorso articolava quattro motivi: (1) omissione di motivazione sull'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), richiedendo l'applicazione diretta; (2) vizio di motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche; (3) errata dosimetria della pena per insufficiente e carente motivazione ai sensi dell'art. 133 c.p.; (4) illegittima durata della sospensione della patente, eccedente il massimo edittale previsto per la lett. b) e errato raddoppio della sospensione per proprietà del veicolo riconducibile a terzi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi e ha respinto la richiesta di qualificare il ricorso come appello. In particolare: ha ritenuto infondato il motivo sulla particolare tenuità (art. 131-bis), confermando che il Tribunale aveva adeguatamente considerato elementi ostativi alla tenuità (tra cui l'aver ignorato l'invito di non mettersi alla guida e i valori alcolemici significativi rilevati di notte); ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche; ha valutato corretta la dosimetria della pena in relazione ai criteri dell'art. 133 c.p.; ha invece accolto il quarto motivo relativo alla sospensione della patente, rilevando che il Tribunale aveva inflitto una sospensione di due anni, eccedente il massimo di un anno previsto per l'art. 186, co. 2, lett. b), e che il raddoppio fino a due anni si applica solo alla lett. c). Perciò la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente alla durata della sospensione della patente e ha rinviato al Tribunale di Caltanissetta, in diversa composizione, per nuovo giudizio sul solo punto; ha rigettato il resto del ricorso e ha dichiarato irrevocabili le parti della sentenza che affermano la responsabilità.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada)

    Norma contestata al ricorrente: guida con tasso alcolemico nella fascia prevista dalla lett. b). La Corte ha confermato la sussistenza del reato in base ai risultati etilometrici rilevati (1,36 e 1,29 g/l).

  • art. 131-bis cod. pen. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto)

    La Corte ha affermato che per escludere l'applicazione di questa causa occorre valutare complessivamente le modalità di estrinsecazione del fatto; l'omessa motivazione espressa su un punto specifico non è censurabile se il rigetto è desumibile dalla struttura argomentativa complessiva. Elementi come l'aver ignorato l'invito a non guidare e la guida notturna con valori elevati sono ostativi alla tenuità.

  • art. 133 cod. pen. (criteri per la determinazione della pena)

    La Corte ha ritenuto che la dosimetria adottata dal giudice di merito fosse motivata con riferimento ai criteri rilevanti (modalità della condotta, grado di colpevolezza, funzione della pena) e non affetta da manifesta illogicità.

  • art. 593, comma 3, cod. proc. pen. (inappellabilità di alcune sentenze)

    La richiesta di qualificazione del ricorso come appello è stata respinta in base alla disciplina che rende inappellabili le sentenze quando sia stata applicata la sola ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

  • art. 624 cod. proc. pen. (irrevocabilità)

    La Cassazione ha pronunciato l'irrevocabilità delle parti della sentenza impugnata concernenti l'affermazione di responsabilità, salvo la parte annullata sulla durata della sospensione.

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con legge 24 luglio 2008, n. 125 (riforma art. 62-bis c.p.)

    Riferimento normativo citato a supporto del principio che l'incensuratezza da sola non è più sufficiente al riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ha confermato che il Tribunale può escludere le attenuanti per mancanza di elementi positivi.

  • art. 620, lett. l) cod. proc. pen. (ricorso per cassazione: applicazione diretta di norme quando i presupposti sono rilevabili dagli atti)

    Citato dal ricorrente come fondamento per la richiesta di applicazione diretta dell'art. 131-bis: la Corte ricorda che l'applicazione diretta può avvenire quando i presupposti sono immediatamente rilevabili dagli atti, ma nel caso concreto ha ritenuto non sussistenti tali presupposti.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione complessiva delle modalità del fatto; circostanze che evidenziano pericolosità (es. ignorare l'invito dell'autorità, guida notturna, valori alcolemici significativi) ostano al riconoscimento della tenuità anche se il tasso è vicino alla soglia minima.
  • L'incensuratezza e la giovane età non garantiscono automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche: il giudice può escluderle in mancanza di elementi positivi rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p.
  • Per discostarsi dal trattamento sanzionatorio medio edittale il giudice deve motivare specificamente l'aumento o la diminuzione della pena richiamando i criteri di cui all'art. 133 c.p.; la discrezionalità del giudice di merito è sindacabile in Cassazione solo per vizi di illogicità o arbitrio.
  • La sospensione della patente deve rientrare nei limiti previsti dalla norma applicabile: per l'art. 186, co. 2, lett. b) il periodo è tra sei mesi e un anno; il raddoppio fino a due anni si applica solo alla lett. c) (superamento della soglia più grave), pertanto la modulazione della sospensione per proprietà del veicolo va interpretata conformemente.
  • La Corte di Cassazione può annullare solo le parti della sentenza che risultino illegittime (es. eccedenza del trattamento sanzionatorio) e rinviare per nuovo giudizio sul punto specifico, lasciando irrevocabili le altre parti se non viziate.

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