Cassazione Penale, Sentenza n. 08391/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della consulenza tecnica disposta dal P.M. per omessa notifica al difensore dell'avviso di nomina del consulente tecnico, con conseguente nullità della consulenza; 2) nullità del verbale di sequestro della sostanza stupefacente per mancata notifica al difensore, con nullità del sequestro e degli atti successivi; 3) vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla responsabilità per il reato ex art. 73 comma 5 DPR 309/90 (sosteneva l'assenza di elementi probatori idonei a dimostrare la destinazione alla cessione: mancavano materiale per confezionamento, sostanze da taglio, appunti con clienti, denaro contante e riscontri di accesso di terzi).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi sono stati ritenuti tardivi e indeducibili in cassazione perché non proposti in grado d'appello ai sensi dell'art. 606 comma 3 c.p.p., e non rilevabili d'ufficio. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha applicato il principio della "doppia conforme" (sentenza di primo grado e sentenza di appello convergenti) e ha ritenuto legittima la valutazione di merito secondo cui quantità, modalità di occultamento (sostanza nascosta in vaso con fiori di plastica), presenza di bilancino di precisione e materiale per il confezionamento erano indici sufficienti della destinazione a spaccio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., per avere proposto il ricorso con colpa.
Norme richiamate
DPR 309/1990 art. 73 comma 1‑bis e comma 4
Norma sulla detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti; contestazione originaria in primo grado per detenzione di hashish e cocaina in quantitativi ritenuti idonei alla cessione.
DPR 309/1990 art. 73 comma 5
Fattispecie cui la Corte d'appello ha ricondotto il fatto riformando la sentenza di primo grado; giudizio ha valutato indici di destinazione alla cessione ai fini della configurazione del reato.
Codice di procedura penale art. 178 lett. c), art. 179 e art. 359
Citati dalla difesa in relazione alle presunte nullità processuali (omessa notifica della nomina del consulente del P.M. e del verbale di sequestro) invocate come cause di nullità degli atti.
Codice di procedura penale art. 606 comma 3
Principio di inderogabile tempestività delle censure: questioni non dedotte in grado d'appello non possono essere sollevate in cassazione, salvo quelle rilevabili d'ufficio o non deducibili in appello.
Codice di procedura penale art. 609 comma 2
Richiamato nel quadro normativo che limita le questioni deducibili in cassazione in rapporto a quanto trattato in appello.
Codice di procedura penale art. 616
Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria in caso di ricorso infondato o colpevole; applicata per quantificare la sanzione di euro 3.000.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000 n. 186
Riferimento giurisprudenziale citato per ritenere la sussistenza di colpa nella proposizione del ricorso e giustificare la sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere sollevate questioni processuali che non siano state dedotte nel giudizio di appello: vanno proposte tempestivamente in appello o si considerano perse, salvo che siano rilevabili d'ufficio o non deducibili in appello.
- Le nullità processuali, se non espressamente dedotte in appello, di norma non sono esaminabili in cassazione; l'omessa notifica di atti può essere rilevabile d'ufficio solo quando si tratti di nullità di ordine pubblico chiaramente emergente.
- Quando giudice di primo grado e corte d'appello concordano nelle valutazioni probatorie si realizza la cosiddetta "doppia conforme": la Corte di Cassazione evita una riconsiderazione dei fatti e limita il sindacato al controllo della logica e della coerenza della motivazione.
- Per stabilire la destinazione a spaccio la giurisprudenza ammette la valutazione di indici anche indiretti (quantitativi, modalità di occultamento, presenza di bilancini, materiale per il confezionamento): tali elementi costituiscono valutazione di fatto e sono difficilmente sindacabili in cassazione se adeguatamente motivati.
- Proporre ricorsi manifestamente infondati o tardivi può comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente (art. 616 c.p.p.); i difensori devono valutare la strategia processuale in vista dell'obbligo di dedurre le censure nei vari gradi del giudizio.
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