Cassazione Penale, Sentenza n. 08395/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Pagano era imputata per furto aggravato di energia elettrica (artt. 624 e 625 c.p.). Il Tribunale di Taranto ha dichiarato che non dovesse procedersi per difetto di querela, ritenendo che dopo la riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022) il furto sia in linea di massima procedibile a querela, salvo le aggravanti di cui all'art. 625 (nn. 7 e 7-bis). Il Tribunale ha ritenuto che il pubblico ministero avesse contestato soltanto l'uso del mezzo fraudolento (manomissione del contatore) e non la sottrazione di energia come bene "destinato a pubblico servizio" (es. allaccio diretto alla rete), sicché mancava la condizione per la procedibilità d'ufficio e, non essendovi querela, ha prosciolto l'imputata. Il Procuratore Generale ha impugnato sostenendo che la destinazione a pubblico servizio fosse desumibile dai fatti contestati; la Procura generale (in requisitoria) ha però chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la riforma ha reso il furto procedibile in via ordinaria a querela, con deroga per le aggravanti di cui all'art. 625 (nn. 7 e 7-bis). Ha precisato che l'aggravante "bene destinato a pubblico servizio" ha natura parzialmente valutativa e non è automaticamente "autoevidente": può essere contestata "in fatto" solo se l'imputazione contiene elementi descrittivi idonei a mettere in chiaro la destinazione (per esempio, espressa indicazione di allaccio diretto alla rete di distribuzione). Nel caso di specie il pubblico ministero aveva selezionato nel modulo prestampato la voce "contatore manomesso" e non l'allaccio alla rete; pertanto non si è realizzata una contestazione sufficientemente chiara dell'aggravante che avrebbe giustificato la procedibilità d'ufficio. Anche per il principio di correlazione accertato, il giudice non poteva integrare d'ufficio un'aggravante diversa da quella espressamente contestata. Di conseguenza la pronuncia di non doversi procedere per difetto della querela è stata ritenuta corretta.
Norme richiamate
art. 624, co. 3 cod. pen.
Dopo il d.lgs. 150/2022 il reato di furto è, in via generale, procedibile a querela salvo le eccezioni previste dall'art. 625; l'eventuale procedibilità d'ufficio dipende dalla presenza, chiaramente contestata, delle aggravanti che la legge considera rilevanti.
art. 625, nn. 7 e 7-bis cod. pen.
Le circostanze aggravanti elencate (tra cui la sottrazione di cose destinate a pubblico servizio) possono rendere il furto procedibile d'ufficio. Tuttavia la circostanza della "destinazione a pubblico servizio" ha natura anche valutativa e richiede che l'accusa la contesti in modo chiaro o descriva fatti idonei a rendere manifesto tale profilo (es. allaccio diretto alla rete).
d.lgs. 150/2022 (riforma Cartabia)
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha modificato la procedibilità del reato di furto introducendo la regola generale di procedibilità a querela, con esclusione per i casi in cui ricorrano alcune aggravanti previste dall'art. 625; ha quindi ridisegnato il perimetro di procedibilità e reso necessario che il pubblico ministero indichi in modo adeguato le aggravanti per procedere d'ufficio.
Massime di principio
- Dopo la riforma Cartabia il furto è normalmente procedibile a querela: per procedere d'ufficio occorre che l'aggravante che giustifica la procedibilità sia chiaramente contestata.
- La contestazione "in fatto" delle aggravanti è ammessa, ma quando l'aggravante contiene elementi valutativi (es. "destinazione a pubblico servizio") occorre che l'imputazione riporti fatti descrittivi sufficientemente precisi da mettere l'imputato in condizione di difendersi (per esempio l'indicazione dell'allaccio diretto alla rete).
- Se il pubblico ministero, anche tramite modulo prestampato, seleziona espressamente una modalità di commissione (es. manomissione del contatore) e non altre (es. allaccio alla rete), tale scelta vincola: il giudice non può sostituirsi al PM aggiungendo un'aggravante non contestata perché ciò modificherebbe la correlazione tra accusa e sentenza e prejudicherebbe la difesa.
- Nei casi dubbi sulla procedibilità è efficace per la difesa sollevare l'eccezione di difetto della condizione di procedibilità (mancanza di querela) quando l'aggravante portante per la procedibilità non risulti chiaramente contestata.
- Per il PM: quando si intende ottenere la procedibilità d'ufficio è prudente indicare espressamente e con fatti descrittivi le aggravanti rilevanti (evitando imprecisioni o selezioni ambigue nei moduli), in particolare quando l'aggravante ha componenti valutative.
- Per il giudice: prima di integrare d'ufficio un'aggravante non contestata, valutare se ciò introdurrebbe novità rispetto alla scelta accusatoria e se tale integrazione possa ledere il diritto di difesa; in caso di scelta accusatoria chiara, il sindacato di legittimità non consente al giudice di ampliare il capo di imputazione.
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