Cassazione Penale, Sentenza n. 08390/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato la sentenza del Tribunale di Perugia che aveva condannato la Mastriforti per il delitto previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 74/2000 ma non aveva disposto la confisca del profitto del reato. Il Pubblico Ministero ha sostenuto che, per i reati tributari commessi nel 2013, vada applicata la disciplina previgente (art. 1 comma 143 della L. 244/2007 richiamante l'art. 322-ter c.p.) che impone la confisca obbligatoria del profitto anche per equivalente, e che il giudice di merito non aveva alcuna discrezionalità nel non disporla.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza in parte qua limitatamente all'omessa statuizione sulla confisca, disponendo il rinvio al Tribunale di Perugia per nuovo giudizio esclusivamente sulla confisca. La Corte ha spiegato che, essendo la responsabilità penale ormai irrevocabilmente accertata, occorre ora verificare in sede di merito l'entità del profitto confiscabile e se procedere alla confisca diretta o, in seconda battuta, a quella per equivalente.
Norme richiamate
E' la norma che disciplina il delitto tributario contestato; la condanna ai sensi di questa disposizione comporta l'applicazione delle regole sulla confisca richiamate dalla giurisprudenza.
art. 12-bis (o art. 12) del d.lgs. n. 74/2000 (modifiche introdotte dal d.lgs. 24/09/2015, n.158)
Nuova disciplina introdotta dopo i fatti; la Corte rileva continuità normativa con la previgente disciplina ma precisa che per fatti anteriori va comunque fatta applicazione della disciplina vigente ratione temporis (ossia la previgente disciplina che prevedeva la confisca obbligatoria).
L. 24 dicembre 2007, n.244, art. 1, comma 143
Richiamava l'art. 322-ter cod. pen. e prevedeva la confisca obbligatoria del profitto/prezzo del reato per i delitti tributari; la Corte ha ritenuto applicabile tale previsione ai fatti del 2013.
Prevedeva la confisca obbligatoria (anche per equivalente) del profitto o del prezzo del reato; la Corte ne ha rilevato la natura sanzionatoria e l'obbligatorietà, richiamata dalla normativa tributaria previgente.
Ha abrogato la previgente disposizione formale, ma la Corte evidenzia la continuità sostanziale della disciplina della confisca e l'applicabilità della previgente regola ai fatti anteriori.
codice di procedura penale, art. 593, comma 1
Limita l'ambito d'impugnazione del pubblico ministero; per questo la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di primo grado e non alla Corte d'appello, nel rispetto dei limiti di appellabilità stabiliti da tale norma.
Massime di principio
- Nei reati tributari la confisca del profitto è da ritenersi obbligatoria in caso di condanna: il giudice non dispone discrezionalmente l'esclusione della misura quando è accertata la responsabilità penale.
- Se il giudice di merito omette di pronunciare sulla confisca, la Cassazione può annullare la sentenza in parte qua e rinviare al giudice di merito per la sola statuizione sulla confisca, con eventuali atti istruttori necessari.
- Per reati commessi anteriormente a novità legislative successive (qui 24/09/2015) va valutata la normativa applicabile ratione temporis: la previgente disciplina che imponeva la confisca obbligatoria può trovare applicazione.
- La determinazione dell'entità del profitto confiscabile richiede attività istruttorie specifiche in sede di merito; bisogna verificare prima la possibilità di confisca diretta e, se impossibile, procedere alla confisca per equivalente.
- Quando la condanna è irrevocabile, la Cassazione può limitare l'annullamento alla sola omissione della misura ablativa e rinviare per il nuovo giudizio relativo alla confisca senza rimettere in discussione la colpevolezza.
- Il pubblico ministero deve rispettare i limiti processuali di appellabilità (art. 593 c.p.p.): in casi analoghi la Corte può disporre il rinvio al giudice di primo grado per conformarsi a tali limiti.
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