Cassazione Civile, Ordinanza n. 16765/2024 del 17/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva ottenuto in primo grado un riconoscimento parziale della propria domanda: il tribunale aveva accolto la richiesta di accertamento del diritto all'assunzione da parte della società subentrante nell'appalto, ma aveva rigettato la domanda di pagamento delle retribuzioni maturate dal momento in cui era sorto l'obbligo di assunzione fino all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro. Il lavoratore aveva proposto appello solo contro il capo relativo alle retribuzioni, mentre la società aveva proposto appello incidentale contro il capo che aveva riconosciuto il diritto all'assunzione. La corte d'appello aveva però dichiarato inammissibile l'appello principale ritenendo che non rispettasse i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c. nel testo riformato, qualificando le censure come confuse, vaghe e ripetitive rispetto al primo grado; conseguentemente aveva dichiarato inefficace l'appello incidentale. In Cassazione il lavoratore ha dedotto: nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia sui motivi di appello; violazione delle norme sulla specificità dell'atto di appello e del diritto di difesa, sostenendo che nell'atto erano indicate in modo preciso la parte di sentenza impugnata e le ragioni di dissenso; nullità per avere deciso sull'inammissibilità senza contraddittorio sul punto; violazione delle norme sostanziali sul credito retributivo e sulla tutela del rapporto, in quanto il rigetto dell'appello gli avrebbe negato la tutela piena del diritto riconosciuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendo erronea la declaratoria di inammissibilità dell'appello pronunciata dalla corte territoriale. Ha richiamato il principio secondo cui l'appello, anche dopo la riforma degli artt. 342 e 434 c.p.c., deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei capi contestati e ragioni di dissenso, ma non richiede formule sacramentali né un progetto alternativo di sentenza. Esaminando direttamente l'atto di appello, quale consentito in presenza di denuncia di errores in procedendo, ha rilevato che esso presentava una struttura idonea, con indicazione della decisione impugnata, del capo censurato e delle modifiche richieste, sicché la valutazione di inammissibilità non era coerente con i principi applicabili. Il quarto motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla stessa corte d'appello di Potenza, in diversa composizione, affinché riesamini l'ammissibilità e il merito dell'appello e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
primo, secondo e terzo motivo di ricorso
costituisce il parametro per denunciare in cassazione la nullità della sentenza e gli errores in procedendo, consentendo al giudice di legittimità l'esame diretto degli atti processuali.
richiamato come norma sul corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione alla dedotta omissione di pronuncia sui motivi di appello.
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza, la cui violazione era dedotta per asserita motivazione apparente o perplessa.
nel testo riformato richiede che l'appello individui con chiarezza i punti contestati e le ragioni di dissenso, ma non impone formule sacramentali, trascrizioni della sentenza né un progetto alternativo di decisione.
nel testo riformato, per l'appello del rito del lavoro, è interpretato in modo sostanzialmente analogo all'art. 342 c.p.c.: l'atto deve essere chiaro e specifico, ma non formalistico.
art. 111 Cost.
invocato in relazione al requisito di motivazione e al giusto processo.
richiamato in tema di nullità e principio di strumentalità delle forme processuali.
art. 24 Cost.
richiamato a tutela del diritto di difesa e dell'accesso al giudice di secondo grado.
art. 6 CEDU
richiamato quale parametro del contraddittorio e del giusto processo.
richiamato nel quarto motivo, in relazione alla mora del debitore e alla pretesa retributiva.
richiamato nel quarto motivo, con riferimento alla continuità del rapporto nei trasferimenti/subentri nell'appalto.
richiamato nel quarto motivo come norma di tutela del lavoratore, in relazione alla pienezza della protezione riconosciuta.
indicato come fonte della riforma degli artt. 342 e 434 c.p.c. che ha introdotto un requisito di specificità dell'appello.
legge di conversione del D.L. n. 83/2012 richiamata per la nuova formulazione dei requisiti dell'appello.
Massime di principio
- L'appello, nel sistema riformato degli artt. 342 e 434 c.p.c., è inammissibile solo se non consente di individuare in modo chiaro il capo della decisione censurato e le ragioni di dissenso; non è invece richiesto un formalismo estremo, né la redazione di un progetto alternativo di sentenza.
- La specificità dei motivi di appello va apprezzata in concreto: è sufficiente che l'atto indichi la parte della sentenza impugnata e sviluppi argomentazioni idonee a confutare la decisione di primo grado, senza ripetere pedissequamente l'impostazione difensiva già svolta in prime cure.
- Quando in cassazione è dedotto un error in procedendo, la Corte può e deve esaminare direttamente l'atto processuale per verificare se il requisito di specificità dell'impugnazione sia stato rispettato.
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello per asserita genericità non è legittima se l'atto, letto nel suo complesso, consente di identificare il quantum appellatum, le critiche alla motivazione di primo grado e le modifiche decisorie richieste.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 17 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16672/2024 del 17/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 17 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16673/2024 del 17/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 17 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16674/2024 del 17/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 17 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16675/2024 del 17/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 17 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16676/2024 del 17/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 17 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16677/2024 del 17/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →