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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26537/2025 del 01/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (occupante)

La controversia

La controversia nasce da una domanda diretta a far dichiarare risolto un asserito contratto di comodato avente ad oggetto un immobile, con conseguente accertamento dell'occupazione sine titulo e richiesta di rilascio del bene, oltre al risarcimento dei danni per il mancato utilizzo. La controparte ha negato l'esistenza del comodato e ha proposto in via riconvenzionale domanda di usucapione, allegando un possesso ventennale esclusivo come ufficio e studio. In appello la decisione di primo grado è stata riformata sul punto della domanda principale, per difetto di prova del comodato e per carenza di legittimazione della parte attrice ad agire in via contrattuale, mentre è stato confermato il rigetto dell'usucapione. Nel ricorso principale per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) violazione delle norme sul rito, per avere la corte d'appello omesso di dichiarare improcedibile l'appello proposto con citazione anziché con il rito speciale seguito in primo grado, o di disporre il mutamento del rito; 2) violazione delle norme sulla notificazione della riconvenzionale, per l'asserita mancata notifica della domanda riconvenzionale di usucapione e del provvedimento di fissazione della nuova udienza; 3) violazione del giudicato interno, dell'art. 116 c.p.c. e vizio motivazionale, sostenendo che fosse ormai coperto da giudicato l'accertamento della detenzione senza titolo e che la corte territoriale avesse omesso di valorizzare la prova della richiesta di rilascio e della consegna dell'immobile; 4) violazione delle norme sulle spese, per la compensazione solo parziale. Nel ricorso incidentale la parte resistente ha censurato il rigetto della domanda di usucapione, deducendo violazione delle norme sul possesso, sull'usucapione e sull'onere della prova, nonché vizi motivazionali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale, dichiarando inammissibili tutti i motivi. Ha ritenuto, quanto al primo motivo, che la questione del rito fosse infondata perché la causa aveva correttamente proseguito con rito ordinario dopo mutamento disposto dal giudice, anche per la presenza di domanda riconvenzionale soggetta a rito ordinario; quanto al secondo motivo, ha rilevato che l'unica ratio decidendi della sentenza impugnata era la tardiva riproposizione in appello dell'eccezione di inammissibilità della riconvenzionale, e che tale ratio non era stata specificamente censurata; quanto al terzo motivo, ha escluso sia la formazione di un giudicato interno sul rilascio dell'immobile, sia la denunciabile violazione dell'art. 116 c.p.c., trattandosi in realtà di richiesta di rivalutazione del materiale probatorio; quanto al quarto motivo, ha ribadito che la regolazione delle spese in presenza di soccombenza reciproca rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale sulla domanda di usucapione, perché le censure miravano sostanzialmente a una nuova valutazione delle prove e non evidenziavano un vero vizio di violazione di legge o un'anomalia motivazionale rilevante in cassazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 447-bis c.p.c.

    Indica il rito speciale applicabile alla controversia introdotta in primo grado per la domanda relativa al comodato.

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare il rito seguito in appello e sostenere l'improcedibilità del gravame.

  • art. 426 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al passaggio tra riti e alla gestione delle questioni processuali.

  • art. 40 c.p.c.

    Consente, nei casi di connessione qualificata, il cumulo di domande soggette a riti diversi, imponendo la trattazione con rito ordinario; la Corte ribadisce tale principio e richiama la disciplina vigente ratione temporis.

  • art. 418 c.p.c.

    La Corte osserva che l'eccezione di mancata notifica della riconvenzionale era stata sollevata tardivamente e che la questione andava vagliata anche alla luce del mutamento di rito.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato per affermare che le eccezioni non accolte o non riproposte nei modi dovuti in appello non possono essere esaminate.

  • art. 324 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la formazione del giudicato interno; la Corte esclude che vi fosse un capo coperto da giudicato nel senso dedotto.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 324 c.p.c. per il preteso giudicato interno, ritenuto insussistente.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato per sostenere l'efficacia del giudicato; la Corte ritiene che il presupposto del giudicato interno non ricorresse.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la sua violazione è deducibile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o disapplichi il prudente apprezzamento; non è invece consentita una mera censura della valutazione probatoria.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in tema di spese processuali; la Corte osserva che la parte totalmente vittoriosa non può essere condannata alle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato per affermare che la compensazione delle spese, totale o parziale, rientra nella discrezionalità del giudice in caso di soccombenza reciproca.

  • art. 1141 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale sul possesso e sulla presunzione di possesso, ma le censure sono state ritenute inammissibili.

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale quale norma sull'usucapione; la Corte non entra nel merito della doglianza perché la censura è inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sia nel motivo principale sia in quello incidentale per l'onere della prova; la Corte afferma che la doglianza è stata proposta in modo inidoneo e si risolve in una richiesta di rivalutazione delle prove.

  • art. 132 c.p.c.

    La Corte precisa che il vizio motivazionale rilevante è solo quello che si traduce in un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante e intrinseca alla sentenza.

  • art. 360 c.p.c.

    È la norma processuale di riferimento per i motivi di ricorso dedotti; la Corte qualifica molte censure come inammissibili perché dirette a sollecitare un nuovo esame del merito.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Quando una causa è soggetta a un rito speciale ma viene proposta domanda riconvenzionale che impone il rito ordinario, il giudice può disporre il mutamento del rito e la parte non può utilmente dolersi della prosecuzione del giudizio secondo il rito ordinario se la questione non incide sulla competenza ma solo sul rito.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura per violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si deduce che il giudice ha attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto o ha disapplicato il criterio del prudente apprezzamento; non è consentita una mera contestazione della valutazione del materiale istruttorio.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia invertito o falsamente applicato il riparto dell'onere probatorio; se la doglianza mira soltanto a ottenere una diversa lettura delle prove, il motivo è inammissibile.
  • Il giudicato interno non può essere invocato sulla base di affermazioni della sentenza di primo grado che non contengano un capo decisorio autonomo e incompatibile con la decisione successiva; occorre individuare un effettivo punto non impugnato e definitivo.
  • In tema di spese processuali, la compensazione totale o parziale in presenza di soccombenza reciproca appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per violazione del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge o vizi motivazionali, miri in realtà a una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniComodatoPossesso
RamiProcesso civileContrattiDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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