Cassazione Civile, Ordinanza n. 06108/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza del Tribunale di Pesaro che aveva confermato il rigetto, già disposto dal Giudice di pace, dell’opposizione contro l’ordinanza prefettizia che respingeva l’opposizione a una sanzione amministrativa per uso del telefono alla guida. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell’art. 2700 c.c., sostenendo che il verbale della Polizia Locale non potesse fare piena prova della circostanza dell’uso del cellulare, trattandosi di percezione soggettiva e contestando di aver maneggiato il telefono. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 116 c.p.c., 2697 c.c. e 111, comma 6, Cost., lamentando un’anomalia motivazionale della decisione di merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondati i motivi, rilevando che il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso delle circostanze di fatto percepite direttamente dal pubblico ufficiale e che le contestazioni sulla veridicità di tali attestazioni non possono essere veicolate nel giudizio di opposizione, ma richiedono querela di falso. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c. Nulla è stato disposto sulle spese, perché la parte intimata non si è costituita. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il verbale di accertamento del pubblico ufficiale fa piena prova fino a querela di falso delle circostanze di fatto attestate come avvenute in sua presenza e direttamente percepite.
È il parametro formale invocato per denunciare la violazione di legge sostanziale dedotta con il primo motivo.
La censura è stata ritenuta infondata perché non scalfiva il valore probatorio privilegiato del verbale.
La dedotta violazione dell’onere della prova è stata reputata infondata alla luce dell’efficacia probatoria del verbale fino a querela di falso.
art. 111, comma 6, Cost.
La doglianza motivazionale è stata esaminata insieme al primo motivo ed è stata ritenuta manifestamente infondata.
È il parametro formale richiamato per la censura di nullità della sentenza per anomalia motivazionale.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure non superavano il filtro di manifesta infondatezza rispetto a principi già consolidati.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Sussistendo i presupposti processuali, è stato disposto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il verbale redatto da pubblico ufficiale fa piena prova fino a querela di falso delle circostanze di fatto direttamente percepite e attestate come avvenute in sua presenza.
- Le contestazioni che mirano a negare la veridicità delle attestazioni contenute nel verbale pubblico non possono essere fatte valere come mera critica della valutazione probatoria del giudice di merito, ma richiedono lo strumento della querela di falso.
- La disciplina della fede privilegiata del verbale copre i fatti direttamente percepiti dal verbalizzante; restano invece deducibili nel giudizio ordinario circostanze estranee a tale accertamento, come l’identificazione dell’autore della violazione o l’esistenza di cause esimenti, nei limiti in cui non si controverta sulla falsità dell’atto pubblico.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze si risolvono nella reiterazione di contestazioni già incompatibili con il principio della fede privilegiata dell’atto pubblico e con orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità.
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