Cassazione Civile, Sentenza n. 10075/2020 del 28/05/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)
La controversia
La Consob, con delibera dell’11 aprile 2015, aveva sanzionato il ricorrente con una sanzione amministrativa di 30.000 euro, ai sensi dell’art. 193 TUF, per avere, quale componente del collegio sindacale di una banca, omesso di segnalare irregolarità rilevate nell’operatività e nell’assetto organizzativo dell’istituto, in violazione dell’art. 149, comma 3, TUF. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza depositata il 10 novembre 2017, aveva rigettato l’opposizione. Con i primi due motivi di ricorso, il ricorrente ha sostenuto che le risultanze del rapporto di audit 460/2009 descrivevano criticità, aree di miglioramento e fisiologiche attività di controllo interno, non irregolarità da comunicare alla Consob; ha inoltre dedotto che interpretare l’obbligo in modo estensivo, senza un filtro di gravità e rilevanza, avrebbe violato il principio di legalità e tassatività delle sanzioni amministrative, rimettendo all’autorità sanzionatrice la definizione del precetto. Con il terzo motivo ha denunciato l’omesso esame della tardività della contestazione: secondo il ricorrente, la Consob disponeva già entro il 30 gennaio 2013 degli elementi necessari, mentre le contestazioni erano state formulate circa tredici mesi dopo, oltre il termine di 180 giorni previsto dall’art. 195 TUF. La decisione d’appello aveva invece ritenuto conclusa l’istruttoria il 10 ottobre 2013, quando era stata ricevuta documentazione richiesta ai componenti del collegio sindacale.
La decisione
La Cassazione ha rigettato tutti i motivi. I primi due sono infondati: la Corte ha confermato che l’art. 149, comma 3, TUF impone al collegio sindacale di comunicare senza indugio alla Consob tutte le irregolarità riscontrate nell’attività di vigilanza, senza che i sindaci possano selezionarle in base a un proprio giudizio di rilevanza o gravità. Nel caso concreto, inoltre, la decisione d’appello aveva qualificato le irregolarità come relative a un asset primario e rilevanti per l’adeguatezza della struttura organizzativa, circostanza non specificamente censurata. L’interpretazione non viola il principio di legalità: la condotta è sufficientemente determinata e la valutazione della gravità compete all’autorità di vigilanza, non al collegio sindacale. Anche il terzo motivo è infondato. In presenza di più violazioni connesse, il termine di 180 giorni decorre dalla conclusione dell’accertamento di tutte le violazioni; spetta al giudice di merito valutare, tenendo conto della complessità del caso, i tempi dell’istruttoria e l’eventuale inerzia ingiustificata. La Corte d’appello aveva motivato la complessità degli accertamenti e individuato nel 10 ottobre 2013 la conclusione dell’istruttoria; la diversa ricostruzione del ricorrente non era sindacabile in cassazione sotto la veste dell’omesso esame. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.000 euro oltre 200 euro per esborsi, ed è stato dichiarato tenuto, se dovuto, al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 149, comma 3, D.Lgs. n. 58/1998 (TUF)
A detto principio il Collegio ritiene di dare conferma e seguito, perchè la legge non demanda ai sindaci alcuna funzione di filtro preventivo sulla rilevanza delle irregolarità da loro riscontrate, al fine di selezionare quali debbano essere comunicate alla CONSOB e quali non debbano formare oggetto di tale comunicazione.
Il collegio sindacale deve comunicare alla Consob tutte le irregolarità riscontrate nell’esercizio della vigilanza e non può ometterne la segnalazione sulla base di una propria valutazione preventiva di rilevanza o gravità.
Resta esclusa, pertanto, la violazione dei principi di determinatezza e tassatività della fattispecie, principi che devono ricondursi alla L. n. 689 del 1981, art. 1, come corollari del principio di legalità, in quanto l’enunciazione della condotta dell’illecito, pur descritta genericamente in termini di “irregolarità riscontrate”, consente al destinatario della norma (nella specie il collegio sindacale) di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del valore precettivo di essa, tanto più con riferimento alla posizione di coloro che devono necessariamente possedere particolari qualifiche in un determinato campo di attività e, dunque, dotati di una competenza professionale in relazione alla quale sono collocati in una posizione di garanzia a tutela di interessi generali.
La descrizione dell’illecito come omessa comunicazione delle «irregolarità riscontrate» è sufficientemente chiara e determinata, anche in considerazione della competenza professionale richiesta ai destinatari della norma; non viola quindi i principi di legalità, determinatezza e tassatività.
art. 195 D.Lgs. n. 58/1998 (TUF)
In tema di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l’attività di intermediazione finanziaria, il momento dell’accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della Consob, va individuato in quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi a tal fine tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto anche con riferimento al contenuti e alle date delle operazioni (Sez. 2, Sent. n. 21171 del 2019).
Il termine di decadenza per la contestazione decorre da quando gli elementi raccolti consentono, o avrebbero consentito, di tradurre la constatazione in accertamento. La decorrenza va determinata considerando la complessità della materia e le circostanze del caso concreto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
In conclusione, sotto la veste dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, il ricorrente censura in realtà l’apprezzamento compiuto dalla Corte di merito, nella parte in cui ha negato che l’amministrazione fosse in possesso di tutti gli elementi per procedere alla contestazione già dal 30 gennaio 2013 e che l’attività successiva era stata ingiustificata. Tale valutazione non è sindacabile in questa sede.
La censura di omesso esame non consente di sottoporre nuovamente alla Cassazione l’apprezzamento del giudice di merito sui tempi e sulla completezza dell’istruttoria, quando la doglianza mira in realtà a contestarne la valutazione.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Massime di principio
- L’obbligo previsto dall’art. 149, comma 3, TUF impone ai sindaci delle società quotate di comunicare senza indugio alla Consob tutte le irregolarità riscontrate nell’attività di vigilanza; non è consentito al collegio sindacale effettuare un filtro preventivo fondato sulla gravità o rilevanza delle irregolarità.
- La previsione dell’obbligo di comunicare le «irregolarità riscontrate» non viola i principi di legalità, determinatezza e tassatività delle sanzioni amministrative quando il contenuto precettivo risulta sufficientemente percepibile dai destinatari, tenuto conto della loro qualificazione e competenza professionale. La valutazione della gravità delle irregolarità compete all’autorità di vigilanza.
- Per il termine di decadenza previsto per la contestazione delle violazioni in materia di intermediazione finanziaria, il momento dell’accertamento va individuato quando la constatazione si è tradotta, o avrebbe potuto tradursi, in accertamento, considerando la complessità della materia e le circostanze concrete.
- Quando sono contestate più violazioni connesse e destinate a un unico provvedimento sanzionatorio, la decorrenza del termine di contestazione va riferita alla conclusione dell’accertamento complessivo. Il giudice di merito valuta la congruità dei tempi istruttori e l’eventuale inerzia ingiustificata; l’utilità o superfluità degli atti d’indagine va apprezzata ex ante, e non alla luce del loro esito ex post.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzata per ottenere in cassazione una nuova valutazione delle circostanze di fatto e della congruità dei tempi dell’istruttoria già apprezzate dal giudice di merito.
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