Cassazione Civile, Ordinanza n. 01929/2024 del 18/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un avvocato, dopo aver assistito un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c. e nel successivo giudizio di merito, ha presentato istanza di liquidazione dei compensi per tutte le fasi dell’attività svolta. Il tribunale ha inizialmente liquidato una somma ritenuta insufficiente e, in sede di opposizione, ha aumentato l’importo liquidato ma ha disposto la compensazione delle spese. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002, dell’art. 445-bis c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto riconoscere la liquidazione dei compensi per ogni fase del procedimento e applicare correttamente i parametri del d.m. n. 55/2014; (2) violazione dell’art. 91 c.p.c., per avere il tribunale compensato le spese sulla base di ragioni non consentite, cioè la mancata difesa del Ministero e il rigetto della tesi sull’autonoma liquidazione dei compensi relativi alla fase ex artt. 696 e 696-bis c.p.c., ricondotta dal ricorrente anche al procedimento ex art. 445-bis c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso, richiamando la giurisprudenza sulla decorrenza del termine breve dalla notificazione dell’ordinanza di liquidazione. Nel merito ha respinto il primo motivo, osservando che il tribunale, pur escludendo l’autonoma liquidazione delle spese della fase di ATP, aveva comunque valorizzato l’attività svolta in quella fase nella determinazione complessiva del compenso, senza scendere sotto i minimi tariffari. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che le ragioni poste dal tribunale a fondamento della compensazione delle spese non rientravano tra i giusti motivi idonei a derogare al principio di soccombenza, anche alla luce dell’art. 92 c.p.c. come interpretato dalla Corte costituzionale. L’ordinanza è stata pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Taranto in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio e il successivo giudizio di merito sono considerati nel loro complesso ai fini della liquidazione del compenso, ma la fase preventiva non è ritenuta autonomamente regolata quanto alle spese nel ragionamento del giudice di merito.
Richiamato come base per la liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Richiamato insieme all’art. 82 quale fondamento della liquidazione dei compensi professionali nel patrocinio a spese dello Stato.
Invocato dal ricorrente per sostenere il vizio di omessa pronuncia/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il motivo è stato però respinto.
Il principio di soccombenza è richiamato per affermare che la mancata attività difensiva dell’intimato e il rigetto di una tesi giuridica non costituiscono, da soli, giusti motivi per compensare le spese.
La compensazione delle spese è consentita solo nei limiti e per ragioni conformi al modello legale; le ragioni addotte dal tribunale non sono state ritenute idonee.
Richiamato per la riduzione del 50% del compenso spettante al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Richiamato dal ricorrente ai fini della determinazione del quantum debeatur secondo i parametri forensi.
artt. 696 c.p.c. e 696-bis c.p.c.
Richiamati nel confronto argomentativo sulla natura e sulla liquidazione delle attività di istruzione preventiva; la Corte non accoglie la tesi dell’automatica autonoma liquidazione delle spese sulla base di tale richiamo.
Citate nell’esposizione dei fatti per indicare il rito e il provvedimento impugnato.
Richiamato nella giurisprudenza citata per affermare la definitività dell’ordinanza di liquidazione e l’inammissibilità dell’appello.
Indicate come disciplina del procedimento di ATP obbligatorio e del successivo giudizio di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la compensazione delle spese non può essere giustificata dal solo fatto che il Ministero intimato non abbia svolto attività difensiva.
- Ai fini della liquidazione del compenso dell’avvocato, il giudice può tenere conto dell’attività svolta in una fase di accertamento tecnico preventivo o istruzione preventiva come elemento di valutazione complessiva del compenso, senza che ciò comporti necessariamente un’autonoma e separata liquidazione di quella fase.
- La deroga al principio di soccombenza in tema di spese processuali richiede una motivazione conforme ai limiti legali dell’art. 92 c.p.c.; non sono sufficienti ragioni meramente difensive o il semplice rigetto di una tesi giuridica della parte vittoriosa.
- L’ordinanza di liquidazione dei compensi professionali che incide su diritti soggettivi è impugnabile con ricorso per cassazione nel termine breve decorrente dalla notificazione del provvedimento e non dalla sua mera comunicazione di cancelleria.
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